Commento:
In una controversia avente ad oggetto un finanziamento, la società X otteneva decreto ingiuntivo che veniva opposto dal debitore Y. Il Tribunale rigetta tutte le eccezioni dell’opponente (tardiva notifica, incompetenza territoriale, difetto di legittimazione attiva, eccezione di improcedibilità della domanda e fondatezza della pretesa creditoria), dichiara l'infondatezza dell'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
La mediazione veniva svolta in due incontri in modalità telematica con la partecipazione di un avvocato per conto della società X (non contestata nel corso del procedimento) sulla base di una delega generica del 30.09.2022 per la sostituzione a tutti gli incontri rilasciata dal Direttore Generale. Parte opponente ritiene che l'avvocato delegato difetti dei poteri speciali per conciliare.
Il Tribunale, citando una sentenza senza fornirne i riferimenti, rileva che: "[…]. Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonché dall'art. 3 comma 3 del D. Igs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità")".
Rileva inoltre che dal verbale di mediazione prodotto emerge che né la parte opponente né il mediatore stesso davano atto dell'assenza di una procura speciale e, dunque, della mancanza dei presupposti per dare inizio alla procedura di mediazione ma al contrario venivano intraprese ampie discussioni e venivano espletati vari incontri all'esito dei quali non risultava possibile giungere ad un accordo. Il giudice non ritiene accoglibile l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato o irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio dal momento che quanto contestato dalla parte opponente non risulta provato ma al contrario risulta smentito dalla documentazione in atti. La predetta procura peraltro non veniva prodotta con conseguente impossibilità per il giudice di eventualmente valutare la correttezza della stessa che tuttavia risulta emergere dal verbale di mediazione mai impugnato dalla parte opponente ma anzi sottoscritto dallo stesso e dalla documentazione di parte opposta dalla quale si evince che l'avv. era autorizzato a compiere "tutte" le attività relative alla procedura di mediazione e dunque anche le attività di discussione e conciliazione.°
La mediazione veniva svolta in due incontri in modalità telematica con la partecipazione di un avvocato per conto della società X (non contestata nel corso del procedimento) sulla base di una delega generica del 30.09.2022 per la sostituzione a tutti gli incontri rilasciata dal Direttore Generale. Parte opponente ritiene che l'avvocato delegato difetti dei poteri speciali per conciliare.
Il Tribunale, citando una sentenza senza fornirne i riferimenti, rileva che: "[…]. Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonché dall'art. 3 comma 3 del D. Igs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità")".
Rileva inoltre che dal verbale di mediazione prodotto emerge che né la parte opponente né il mediatore stesso davano atto dell'assenza di una procura speciale e, dunque, della mancanza dei presupposti per dare inizio alla procedura di mediazione ma al contrario venivano intraprese ampie discussioni e venivano espletati vari incontri all'esito dei quali non risultava possibile giungere ad un accordo. Il giudice non ritiene accoglibile l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato o irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio dal momento che quanto contestato dalla parte opponente non risulta provato ma al contrario risulta smentito dalla documentazione in atti. La predetta procura peraltro non veniva prodotta con conseguente impossibilità per il giudice di eventualmente valutare la correttezza della stessa che tuttavia risulta emergere dal verbale di mediazione mai impugnato dalla parte opponente ma anzi sottoscritto dallo stesso e dalla documentazione di parte opposta dalla quale si evince che l'avv. era autorizzato a compiere "tutte" le attività relative alla procedura di mediazione e dunque anche le attività di discussione e conciliazione.°