La proposta del Giudice e la mediazione demandata.

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Avv. Giovanni Aldo Sechi

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Moriconi, ordinanza del 26.09.2019.

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi da Sassari.
Letto 1946 dal 28/12/2020

Commento:

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Estensore Massimo Moriconi, ha emesso un altro provvedimento molto interessante relativamente alla proposta del Giudice e alla mediazione demandata.
In particolare, sulla base degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che le Parti avrebbero potuto addivenire ad una definizione conciliativa della vertenza e, per tale ragione, ha formulato una proposta equa e motivata, invitando l’attore e il convenuto a farla propria oppure a svilupparla, modificarla ed integrarla autonomamente ed unitamente ad un mediatore.
Per tale ragione, il Giudice ha assegnato alle parti un termine per il deposito della domanda di mediazione ed un altro termine per il conseguimento di un accordo amichevole sulla base della proposta dal medesimo formulata.
Il Tribunale ha altresì sottolineato l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento di mediazione e la non giustificabilità di una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al predetto procedimento.
E’, infatti, richiesta la personale ed effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, le quali, pertanto, non devono limitarsi e fermarsi alla sessione informativa.
Per tali ragioni, la mancata o l’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice può causare l’improcedibilità della domanda giudiziale e la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c.
 

Testo integrale:

RG. 79803-17
TRIBUNALE di ROMA
Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva: Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Alle parti si assegna termine fino alla data del 10.1.2020 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Va fissato il termine DILATORIO di gg.15, decorrente dal 10.1.2020, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Va avvertito che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è comportamento valutabile nel merito della causa e possibile fonte di responsabilità ex art. 96 co.III° cpc (2)
Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti).
Va segnalato che la proposta, conformemente alla sua natura e fase, e che le parti potranno modificare e integrare secondo le circostanze del caso, è ispirata dall’ equità e che non è dato ritenerne la sovrapponibilità, in caso di mancato accordo, alla eventuale sentenza.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
1. FORMULA la proposta che segue; 
2.DISPONE, ove le parti non raggiungano un accordo entro il termine del 10.1.2020, che le stesse procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
3.INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (3) , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
4. INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;
5.VA fissato il termine DILATORIO di gg.15, decorrente dal 10.1.2020 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
6.RINVIA all’udienza del 11.6.2020 h.9,30 per quanto di ragione.
- Roma lì 26.9.2019
 
PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC
Il Giudice, letti gli atti del procedimento,
P R O P O N E
il pagamento a favore di Condominio via S P n. Roma ed a carico di spa A A della somma di €. 37.578,00 = Oltre al pagamento, a carico della stessa parte, di un contributo alle spese di causa a favore del Condominio via S P n. per l'importo di €.5.000,00 oltre IVA CAP e spese generali; nonché spese di consulenza tecnica di ufficio.
Il Giudice
Fare avvisi
 
____________
1) Gli atti di causa e le risultanze della consulenza tecnica di ufficio costituiscono una robusta base sulla quale fondare il percorso conciliativo
2)valutabile nel merito della causa e possibile fonte di responsabilità ex art. 96 co.III° cpc 2
2) http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc- mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html
http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento- di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla- sessione-informativa/
http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx 
http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito
http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/propostachesegue;
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi
http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/
http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf
http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/
http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione
http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata
http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/
https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp
3)Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli
 

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Chi è l'autore
Avv. Giovanni Aldo Sechi Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi
Esercita l'attività di avvocato dal 1994, Cassazionista dal 2007.

Si occupa prevalentemente di diritto penale e di diritto civile, e predilige le problematiche inerenti la colpa professionale, la circolazione stradale e la produzione e commercializzazione di prodotti difettosi.

Forte della esperienza maturata nel campo assicurativo prima e dopo la laurea e della attività svolta quale difensore di società assicuratrici, è particolarmente attento alle problematiche della materia.

È lega...
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