Commento:
Occorre dichiarare con chiarezza quella che è la regola d’oro della mediazione e della proposta del giudice. Mettere una parte con le spalle al muro con una proposta che si intraveda di contenuto in tutto e per tutto uguale al contenuto della sentenza conseguente al mancato accordo, è controproducente. La parte onerata deve poter contare su un qualche benefit derivante dall’accordo in modo da confrontarlo con il presumibile contenuto della futura sentenza e trarre le sue valutazioni. In caso contrario, questa si porrà l’obiettivo del massimo differimento possibile del redde rationem, rappresentato dalla sentenza. Il giudice romano, inoltre, precisa ancora una volta le conseguenze probatorie della mancata comparizione della parte senza un giustificato motivo nella mediazione demandata o in quella obbligatoria. Detto comportamento, concorre alla integrazione di prove già acquisite, ovvero può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova ai fini della condanna.
Mediatore Avv. Veronica Claudia Donella
Sono un avvocato che si occupa di diritto internazionale. Grazie alla mia specializzazione e alla conoscenza dell'inglese ho potuto conoscere l'istituto della mediazione nel 2002 recandomi a Roma per seguire le conferenze dei mediatori americani che iniziavano a diffondere questo strumento in Europa. Ho quindi avuto l'occasione di sentire amministratori delegati di multinazionali e mediatori di fama internazionale che spiegavano questo istituto con tutto il loro entusiasmo. Io mi sono subito app...
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