La scelta di non partecipare alla mediazione guidata dal giudice costa caro alla assicurazione

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Avv. Piero Belloni

Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017

A cura del Mediatore Avv. Piero Belloni da Padova.
Letto 2363 dal 05/12/2017

Commento:

Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art.96 comma 3 cpc, la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Tale quid sussiste nel caso in cui l’Assicurazione rimane assente nella mediazione disposta dal giudice.
In presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell'Assicurazione M. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo (nel caso in commento, l’assicurazione è stata condannata al pagamento di 26 mila euro di spese legali).
 
 

Testo integrale:
Sentenza in pdf

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Chi è l'autore
Avv. Piero Belloni Mediatore Avv. Piero Belloni
Esercito la professione forense da oltre trenta anni nell'ambito del diritto civile e ho maturato il convincimento che l'istituto della mediazione - sia obbligatoria che volontaria - possa oggi costituire uno strumento efficace per dirimere preventivamente molte controversie anche di diversa natura. Ritengo, peraltro, che svolgere il ruolo di mediatore richieda una professionalità che deve superare la pratica e la cultura propria dell'avvocato, arricchendosi di ulteriori e diverse esperienze e s...
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