Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria e, pertanto, la domanda di refusione delle spese di mediazione risulta priva di fondamento.

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Avv. Federica Vignolo

Tribunale di Roma, 06.03.2023, sentenza n. 3607, giudice Estensore Marco Genna

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 301 dal 21/01/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 l. fall. promossa dal curatore del fallimento nei confronti dell’Istituto di Credito convenuto, a seguito di una serie di operazioni di accredito e di addebito effettuate dopo la dichiarazione di fallimento.

Il giudizio era stato preceduto da una mediazione conclusasi con esito negativo e per la quale parte attrice chiedeva la condanna della convenuta alla refusione delle spese anticipate.

 In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • parte attrice ritiene che l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall.;
  • tale presupposto è errato in quanto la materia delle azioni di inefficacia (così come quelle revocatorie) non rientra nell'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010;
  • di conseguenza, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Per tali ragioni, il Tribunale non ha accolto la domanda della curatela di condanna della Banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la mediazione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 14a CIVILE - FALLIMENTARE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
 
nella persona del giudice unico dott. Marco Genna , ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22076 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente TRA
Fallimento di -- ATTORE
E - S.p.A - CONVENUTA
E - P. - TERZA CHIAMATA - CONTUMACE - TERZO CHIAMATO - CONTUMACE

OGGETTO: azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 l. fall..

CONCLUSIONI ATTORE: Nelle note di trattazione scritta depositate il 07.09.2022 ha così concluso: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che I.X S.p.A. è debitrice del Fallimento della somma di euro 47.885,61 quale saldo attivo del saldo di conto corrente n. 1617 intestato alla società fallita e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione al Fallimento della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla costituzione in mora (13.9.2019) all'introduzione del presente giudizio ed al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. al soddisfo; 2) Accertare e dichiarare che in data successiva alla dichiarazione di fallimento sono stati accreditati sul conto corrente n. 1617 intestato alla società fallita importi per euro 6.350,00 e per l'effetto condannare I.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A. a restituire della somma al Fallimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla costituzione in mora (13.9.2019) all'introduzione del presente giudizio ed al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo; 3) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 44 L.F. l'inefficacia delle operazioni di addebito effettuate in data successiva alla dichiarazione di fallimento sul conto  corrente n. xxxx  intestato alla società fallita per complessivi euro 54.213,75 e per l'effetto condannare I.XS.p.A. alla restituzione di della somma, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla costituzione in mora (13.9.2019) all'introduzione del presente giudizio ed al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo. In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità di I.XXXXXXXXXXXXXX S.r.l. per tutte le operazioni di addebito sul conto corrente effettuate in data successiva alla dichiarazione di fallimento per complessivi euro 54.213, 75 e per l'effetto condannare I.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A. alla restituzione di della somma, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla costituzione in mora (13.9.2019) all'introduzione del presente giudizio ed al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo. 4) In ogni caso condannare I.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A. a rifondere al Fallimento le spese del procedimento di mediazione, per complessivi euro 2.963, 25, nonché le spese ed i compensi del presente giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge".

CONVENUTA) Nelle note di trattazione scritta depositate il 01.09.2022 si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il FALLIMENTO di - (n. 121/2019) in persona del curatore p.t. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la B.XXXXXXXXXX S.XXXXXX S.p.A. per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt. 42 e 44 l. fall. di una serie di operazioni di accredito (pari a Euro 6.350, 00) e di addebito (pari a Euro 54.213, 75) effettuate dopo la dichiarazione di fallimento sul conto corrente bancario intestato alla fallita (n. 1167), per sentire accertare e dichiarare che la banca è debitrice del saldo attivo esistente su detto conto alla data della dichiarazione di fallimento (pari a Euro 47.885,61), in via subordinata, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di I.XXXXXXXXXXXXX per le operazioni di addebito effettuate in data successiva alla dichiarazione di fallimento e per sentire condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore di dette somme, maggiorate degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma primo c.c. dalla costituzione in mora sino alla data del fallimento ed al tasso legale ex art. 1284 comma quarto c.c. sino all'effettivo soddisfo e per sentire condannare la banca convenuta a rifonderle le spese del procedimento di mediazione, pari a Euro 2.963, 25. A sostegno della domanda la curatela attrice ha dedotto che: (i) dall'esame degli estratti del c/c intestato alla società fallita (n. 1000/1617) è emerso che in data successiva alla dichiarazione di fallimento (07.02.2019) sono stati effettuati accrediti su detto conto per complessivi Euro 6.350,00 e sono stati effettuati prelievi da detto conto corrente per complessivi Euro 54.213,75; (ii) il saldo attivo del CONTO corrente alla data del fallimento, pari a Euro 47.885,61, non è stato mai consegnato alla curatela; (iii) ai sensi dell'art. 42 l. fall. la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito della disponibilità dei suoi beni che sono acquisiti alla massa attiva del fallimento e sono compresi in della massa attiva anche i beni che pervengono al fallito dopo la sentenza dichiarativa; (iv) ai sensi dell'art. 44 l. fall. i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori; (V) nel caso in cui non si ritenga applicabile l'art. 44 l. fall. la banca convenuta avendo colposamente e negligentemente consentito reiterate e sistematiche operazioni di prelevamento di ingenti somme di denaro dopo il FALLIMENTO è responsabile nei suoi confronti e deve essere condannata alla restituzione degli importi prelevati; (vi) essendo l'esperimento della mediazione, naufragato per avere la banca offerto a tacitazione delle sue pretese una somma inferiore al saldo attivo del CONTO alla data del fallimento, minimamente satisfattiva per la procedura, condizione di procedibilità della domanda, la Banca è tenuta a rifonderle le spese anticipate per la mediazione. In data 28.05.2021 si è tempestivamente costituita la B. che, previa chiamata in causa di B., beneficiari dei prelievi eseguiti sul conto corrente della fallita dopo la dichiarazione di fallimento, ha chiesto fossero dichiarate inammissibili o rigettate le domande attoree e, in via subordinata, ha chiesto la condanna della P. e del R.X a tenerla indenne ed a manlevarla delle somme che fosse tenuta a corrispondere in favore del fallimento oltre interessi sino al soddisfo.
La convenuta ha quindi richiesto ai 5 sensi degli artt. 167 ultimo comma e 269 comma secondo c.p.c. il differimento dell'udienza di prima comparizione onde poter chiamare in causa la P.XXXXXXXX e il R.X.
E' stato quindi disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, onde consentire alla convenuta di chiamare in causa i terzi sopra indicati, che, pur essendo stati ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La banca convenuta ha sostenuto che: (i) l'amministratore  unico della fallita G.XXXXXXXX R.X ha disposto integralmente del m saldo attivo del CONTO corrente alla data del fallimento e delle somme pervenute sul conto successivamente tramite prelievi in suo favore ed emissione di assegni circolari in favore di terzi; (ii) la giurisprudenza di legittimità e di I merito è ormai concorde nel ritenere che le domande di accertamento dell'inefficacia degli atti dispositivi compiuti  successivamente alla dichiarazione di fallimento ex art. 44 l. fall. debbano essere proposte non nei confronti della banca, che è priva di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo; (iii) l'istituto bancario non è tenuto a restituire alla massa un importo pari all'ammontare complessivo dei movimenti eseguiti sul conto perché così facendo corrisponderebbe un importo superiore a quello versato nel conto dal cliente; (iv) deve essere tenuta in considerazione la sua buona fede rispetto all'operatività registrata sul conto, che la dottrina ritiene rilevante per gli acquisti effettuati dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento; ( V ) è inapplicabile la norma di cui all'art. 1284 comma quarto c.c. alle ripetizioni da fatto illecito o agli inadempimenti la cui misura risarcitoria è a posteriori liquidata in una somma di denaro.
La causa è stata istruita unicamente attraverso l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti.
All'udienza del 13.09.2022, sostituita ex art. 221 comma 4 DL 34/2020 conv. con modif. dalla legge 77/2020 dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini di seguito indicati.
E' stato documentalmente accertato non solo grazie alla produzione effettuata dalla curatela attrice ma anche grazie all'allegazione degli estratti conto, delle contabili dei prelievi e dei versamenti e alla documentazione inerente l'emissione di n. 2 assegni circolari effettuata dalla banca convenuta, che sul punto non ha minimamente contestato le allegazioni di parte attrice, che: (i) alla data della dichiarazione di fallimento di P.X e R.X S.r.l. (07.02.2019) il conto corrente intestato alla Sentenza n. 3607/2023 pubbl. il 06/03/2023 RG n. 22076/2021 società fallita presso I S (n. 1000/) presentava un saldo attivo di Euro 47.886,61; (ii) la somma corrispondente al saldo attivo non è mai stata consegnata alla curatela; (ii) in data successiva alla dichiarazione di fallimento sono stati effettuati tra il 27.02.2019 e il 22.05.2019 n. 4 versamenti a mezzo assegno bancario per complessivi Euro 6.350, 00; (iii) sempre in data successiva alla dichiarazione di fallimento sono stati effettuati tra il 27.02.2019 e il 07.06.2019 prelevamenti anche a mezzo di emissione di n. 2 assegni circolari per complessivi Euro 54.213,75; (iv) i due assegni circolari dell'importo di Euro 5.000 ciascuno sono stati emessi il 18.04.2019 in favore della Sig.ra B.XXXXXXXX P.XXXXXXXX, socia al 50% della fallita; (V) il R.X, amministratore unico della fallita, aveva la delega ad operare sul conto corrente intestato a quest'ultima.
Ora, il FALLIMENTO del correntista ha determinato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario intrattenuto con la banca convenuta e tale effetto nei confronti della banca (come di qualsiasi altro soggetto terzo) si è prodotto dal momento della pubblicazione della sentenza nel registro delle Imprese, intervenuta il 21.02.2019 (cfr. doc. 8 parte convenuta).
La banca, che non ha provveduto a trasferire alla curatela il saldo attivo del CONTO corrente cristallizzatosi alla data del fallimento è quindi rimasta inadempiente all'obbligazione derivante dal contratto di conto corrente, in seguito alla cessazione ex lege dello stesso e della accessoria convenzione di delegazione.
Poiché tuttavia il conto corrente è rimasto aperto e su di esso sono state compiute movimentazioni in data successiva alla dichiarazione di fallimento (oggetto della seconda e della terza domanda spiegata dalla curatela) con conseguente variazione del saldo, non può pervenirsi all'accoglimento della domanda di restituzione della giacenza attiva esistente sul conto alla data del fallimento.
L'accoglimento di tale domanda e delle domande restitutorie e/o risarcitorie relative agli accrediti e agli addebiti successivi comporterebbe infatti, come correttamente rilevato dalla convenuta, un'indebita duplicazione di somme in favore della procedura e in pregiudizio della banca.
La sentenza dichiarativa di fallimento, come è noto, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni al momento del fallimento (art. 42 comma primo l. fall.) e lo spossessamento colpisce indiscriminatamente tutti i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito alla data del fallimento, legittimandone la loro acquisizione in via automatica e diretta alla massa attiva.
Il secondo comma dell'art. 42 l. fall. stabilisce che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, e che l'acquisizione dei beni sopravvenuti opera automaticamente.
Non v'è dubbio che i versamenti effettuati sul conto corrente della fallita dopo la dichiarazione di fallimento di P.X e R.X S.r.l. costituiscano beni sopravvenuti al fallito in corso di fallimento e si considerino quindi automaticamente acquisiti alla massa attiva del fallimento, con la conseguenza che la banca trattaria, che, a seguito dello scioglimento ex lege del rapporto negoziale che intratteneva con la fallita non era abilitata ad eseguire le operazioni di riaccredito, è tenuta alla restituzione delle somme versate successivamente alla pubblicazione nel registro delle Imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, pari a Euro 6.350,00. Importo che deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma primo c.c. dalle date dei versamenti sino al saldo, non potendo trovare applicazione il comma quarto dell'art. 1284 c.c., che presuppone necessariamente un mancato accordo delle parti nella determinazione del tasso di interesse e che quindi si applica esclusivamente alle obbligazioni di diretta fonte contrattuale.
Non fondata è invece la domanda ex art. 44 l. fall. rivolta dalla curatela attrice nei confronti della banca convenuta.
L'azione dichiarativa dell'inefficacia dei pagamenti e dei prelievi dal conto corrente eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento deve essere infatti proposta nei confronti dell'accipiens nel caso di specie doveva quindi essere proposta nei confronti del R.X, autore dei prelievi dal conto, e della P.XXXXXXXX, intestataria dei due assegni circolari cioè del beneficiario dell'atto dispositivo, che è l'unico soggetto passivo dell'azione, e non nei confronti della banca, che è estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e l'accipiens e non può quindi essere destinataria né della declaratoria di inefficacia né della conseguente condanna restitutoria (v. Cass. 7477/2020, Tribunale Roma 07.10.2020, Tribunale Roma 9.03.2021).
Alcun rilievo ha la circostanza che le somme prelevate dal conto corrente della fallita fossero confluite a soggetti legati alla fallita stessa, l'amministratore unico e un socio, giacché trattasi pur sempre di soggetti distinti dalla società fallita e dunque terzi.
La curatela attrice non ha ritenuto di estendere la domanda ex art. 44 l. fall. ai beneficiari degli atti dispositivi, chiamati in causa dalla banca convenuta, né può ritenersi che spiegata nei confronti della banca sia automaticamente due beneficiari degli atti dispositivi, avendo la chiamato in causa il R.X e la P.XXXXXXXX per tenerla la domanda estesa ai convenuta indenne e manlevarla nell'ipotesi in cui fosse stata tenuta a corrispondere al fallimento attore le somme da questo pretese.
Sul punto giova rilevare che "diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto  tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta a estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo" (così, Cass. n. 516/2020; conf. Cass. 15232/2021).
Fondata è invece l'azione risarcitoria proposta dalla curatela attrice in via subordinata nell'ipotesi di mancato accoglimento Sentenza n. 3607/2023 pubbl. il 06/03/2023 RG n. 22076/2021 della domanda principale ex art. 44 l. fall..
Con la risoluzione automatica del contratto di conto corrente per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento è infatti venuto meno qualsiasi rapporto obbligatorio tra la banca e il correntista, che dunque non avrebbe potuto disporre del denaro giacente sul conto attraverso i prelevamenti o l'emissione di assegni.
La banca peraltro, come già evidenziato, è rimasta inadempiente all'obbligo di trasferire agli organi della procedura la giacenza attiva esistente sul conto alla data del fallimento, condotta che se posta in essere avrebbe con certezza impedito il compimento delle successive operazioni in danno della massa dei creditori.
Occorre rilevare che gli atti dispositivi sono stati frequenti, sono stati compiuti anche a notevole distanza dalla data della dichiarazione di fallimento (si sono protratti sino al giugno del 2019) ed hanno comportato la fuoriuscita dal conto di un notevole importo (oltre Euro 54.000) con conseguente consistente riduzione delle disponibilità esistenti.
La banca convenuta era senz'altro a conoscenza della dichiarazione di fallimento e non può invocare la buona fede.
La sentenza che ha dichiarato il FALLIMENTO di P.X e R.X S.r.l. è stata pubblicata nel registro delle Imprese ai sensi dell'art. 17 l. fall..
L'istituto di credito è un operatore economico qualificato, è dotato istituzionalmente di tutti gli apparati informativi e quando esercita il servizio di cassa è in grado di valutare le capacità finanziarie del cliente e a maggior ragione l'esistenza a suo carico di una sentenza di fallimento.
La banca ha inoltre trasgredito al dovere di correttezza non adempiendo all'obbligo di immediato trasferimento delle giacenze attive del CONTO corrente agli organi del fallimento e consentendo reiterate e frequenti operazioni di prelevamento e finanche di emissione di assegni per un lasso temporale assai ampio e per importi significativi, come già evidenziato.
Ai fini della valutazione della sussistenza della buona fede da parte di una banca, la giurisprudenza di legittimità, come ha ben evidenziato la curatela attrice, è assai rigorosa, essendo richiesto in capo all'istituto creditizio un elevato grado di diligenza, necessario ad evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela.
Nel caso di specie, l'istituto di credito non ha nemmeno usato la minima diligenza, avendo consentito all'amministratore unico di agire impunemente sul conto corrente della società anche a quattro mesi di distanza dall'apertura della procedura.
La domanda risarcitoria è quindi fondata e conseguentemente la banca convenuta è tenuta a risarcire la curatela attrice del danno patito dalla massa dei creditori, che deve essere quantificato in misura pari all'importo dei prelevamenti effettuati (Euro 54.213,75), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma primo dalle date delle singole operazioni sino al soddisfo.
Intesa Sanpaolo ha, come detto, spiegato domanda di manleva e azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dei due beneficiari degli atti dispositivi.
Difettano radicalmente i presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c., che, come noto, presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo che la giustifichi o dal successivo venir meno dello stesso per annullamento, rescissione o inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva (Cass. 13207/2013, conf. Cass. 621/2022).
La condanna della banca trae infatti fondamento, come visto, dall'accertamento della sua responsabilità da fatto illecito nei confronti della massa dei creditori della fallita.
Non proponibile è dunque anche la domanda di manleva, configurandosi una corresponsabilità e dunque una responsabilità in solido della banca e del correntista, di talché l'istituto di credito potrebbe agire in via di regresso nei confronti dell'ex cliente una volta che abbia dato effettiva esecuzione alla condanna risarcitoria patita e corrisposto il dovuto alla curatela.
Le spese di lite anticipate dalla banca convenuta non sono ripetibili, non essendosi costituite le controparti risultate vittoriose all'esito del giudizio.
Non può essere accolta infine la domanda con la quale la curatela attrice ha richiesto la condanna della banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la procedura di mediazione svolta prima dell'instaurazione del presente giudizio sul presupposto che l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall..
Tale presupposto è invero errato, dal momento che la materia delle azioni di inefficacia (così come di quelle revocatorie) non rientra nell'elenco delle materie per le quali è obbligatoria la mediazione ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010 e dunque l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda.
La reciproca ma prevalente soccombenza della banca legittima la compensazione solo nei limiti di un terzo delle spese di lite, con conseguente condanna della convenuta a rifondere alla curatela attrice i restanti due terzi, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022.
La condanna alle spese dei terzi chiamati (contumaci) segue invece alla loro totale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dal Fallimento di P.X e R.X S.r.l. (n. 121/2019) in persona del curatore p.t. nei confronti di I., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore dei versamenti sul conto corrente della fallita pari a complessivi Euro 6.350,00 e, per l'effetto, condanna I.XS.p.A. a restituire alla curatela attrice tale somma, maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma primo l. fall. dalle date dei versamenti al saldo;
- condanna la banca convenuta a risarcire il danno patito dalla massa dei creditori del fallimento attore per effetto dei prelevamenti dal conto corrente eseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento, che quantifica in Euro 54.213,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma primo l. fall. dalle date dei prelevamenti sino al saldo;
- rigetta nel resto la domanda;
- dichiara compensate nei limiti di un terzo tra la curatela attrice e la banca convenuta le spese di lite e condanna I.XXXXXXXXXXXXX S.p.A. a rifondere alla curatela i restanti due terzi, che liquida in Euro 9.402,00 per onorari oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta le domande spiegate dalla banca convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa;
- dichiara non ripetibili dai terzi chiamati in causa le spese di lite anticipate dalla banca convenuta.

Così deciso in Roma, il 06.03.2023

Il Giudice
 

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
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