Le parti che partecipano all’incontro di mediazione senza nulla eccepire sanano l’incompetenza territoriale dell’Organismo di mediazione.

Nessuna immagine

La questione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione deve essere gestita secondo i canoni della buona fede, per cui la parte che intenda contestare la scelta della sede operata dall'istante ha l'onere di farlo immediatamente, nel corso del primo incontro di mediazione; in caso contrario, la sua partecipazione equivale a un accordo tacito di deroga, che preclude la possibilità di sollevare la medesima eccezione in un momento successivo, ovvero nel corso del giudizio.

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 126 dal 28/05/2026

Commento:

La sentenza del Tribunale di Belluno offre un'importante chiave di lettura in merito alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione e agli effetti della condotta delle parti all'interno del procedimento.

Il caso trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino, il quale ne sosteneva la nullità per illiceità dell'oggetto e per l'illegittima partecipazione al voto di un altro condomino.

In sede giudiziale, il Condominio convenuto ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo la violazione delle norme sulla competenza territoriale, in quanto la domanda di mediazione era stata depositata presso un Organismo con sede a Roma, anziché nel circondario del Tribunale di Belluno, territorialmente competente per la controversia.

Per dirimere la questione, il Giudice ha analizzato la disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, il quale stabilisce che: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" .

Questa disposizione, come sottolineato da parte della giurisprudenza, mira a "giurisdizionalizzare" la mediazione, ancorando la competenza dell'organismo a quella del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, al fine di agevolare la partecipazione delle parti e prevenire abusi.

Tuttavia, lo stesso articolo prevede un'eccezione di fondamentale importanza, disponendo che: "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti" .

È proprio sull'interpretazione di tale "accordo" che si concentra la decisione del Tribunale di Belluno, giungendo a conclusioni di notevole interesse pratico.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione del Condominio, ritenendo la procedura di mediazione correttamente instaurata. La pronuncia si fonda su due distinti ma concorrenti ordini di ragioni.

In primo luogo, il Giudice ha affermato che l'accordo di deroga alla competenza territoriale può essere non solo esplicito, ma anche implicito, desumibile cioè da un comportamento concludente delle parti.

Nello specifico, la sentenza statuisce che tale accordo si considera raggiunto quando vi è la partecipazione delle parti agli incontri di mediazione e l'accettazione del regolamento, senza che venga sollevata alcuna eccezione in quella sede. Il Giudice ha infatti evidenziato che: “... accordo che il Tribunale reputa implicitamente raggiunto anche quando, come nel caso di specie, v’è partecipazione agli incontri di mediazione ed accettazione del regolamento e nulla viene eccepito dalle parti in detta sede ...”.

Testo integrale:

Allegati:

aa