Mediazione obbligatoria, competenza territoriale dell’organismo e invalidità della procedura integralmente telematica

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Avellino, 22 aprile 2026, n. 843

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 14 dal 28/05/2026

Commento:
La sentenza del Tribunale di Avellino affronta una questione di crescente rilevanza sistematica nella disciplina della mediazione civile e commerciale: la validità della procedura di mediazione svolta dinanzi a un organismo privo di sede nel circondario territorialmente competente e gestita esclusivamente in modalità telematica.
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore nei confronti di una società cessionaria di credito derivante da contratto di finanziamento al consumo. L’opponente eccepiva, tra l’altro, il difetto di titolarità del credito, l’invalidità delle cessioni e la nullità del contratto di finanziamento.

Testo integrale:

Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva l’esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, trattandosi di controversia in materia bancaria. La parte opposta provvedeva dunque ad attivare il procedimento conciliativo. L’opponente eccepiva tuttavia l’invalidità della mediazione per incompetenza territoriale dell’organismo adito e per lo svolgimento della procedura esclusivamente in modalità telematica.
Il Tribunale di Avellino ha accolto tale eccezione, dichiarando improcedibile la domanda monitoria e revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Il cuore motivazionale della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la mediazione svolta dinanzi a un organismo territorialmente incompetente deve considerarsi tamquam non esset e non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Il giudice valorizza il disposto dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve essere presentata “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
La sentenza aderisce alla tesi — ormai sempre più diffusa nella giurisprudenza di merito — secondo cui tale criterio non integra una mera regola organizzativa interna del servizio di mediazione, bensì una vera e propria condizione legale di validità del procedimento.
La soluzione appare coerente con la struttura della mediazione obbligatoria quale filtro processuale. Se la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il relativo procedimento deve svolgersi secondo modalità conformi ai requisiti stabiliti dalla legge; diversamente, la funzione deflattiva e conciliativa perseguita dal legislatore risulterebbe svuotata.
La pronuncia si inserisce così nel filone interpretativo che attribuisce centralità alla “prossimità territoriale” quale garanzia di effettività della partecipazione delle parti.
Il Tribunale richiama preliminarmente il principio ormai consolidato affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020: nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, sostanzialmente attrice.
La sentenza riproduce il noto principio di diritto secondo cui la mancata attivazione della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La decisione di Avellino compie però un passaggio ulteriore: non soltanto la mancata instaurazione della mediazione, ma anche il suo svolgimento invalido o inefficace determina l’improcedibilità della domanda.
È un punto di notevole interesse sistematico. La pronuncia, infatti, equipara la mediazione “viziata” alla mancata mediazione, superando una lettura meramente formalistica dell’adempimento processuale.
Ne deriva che il giudice non deve limitarsi a verificare l’avvio della procedura conciliativa, ma deve accertarne anche la conformità alle prescrizioni normative essenziali.
Uno degli aspetti più significativi della decisione concerne la natura della competenza territoriale dell’organismo.
Secondo il Tribunale, il criterio previsto dall’art. 4 d.lgs. 28/2010 è inderogabile, salvo accordo tra le parti.
La motivazione valorizza la ratio della norma: favorire la partecipazione personale delle parti alla procedura conciliativa. In tale prospettiva, il radicamento territoriale dell’organismo non rappresenta un mero dato burocratico, ma una condizione funzionale all’effettività del contraddittorio mediativo.
La sentenza assume particolare rilevanza poiché affronta una prassi molto diffusa nella mediazione contemporanea: l’utilizzo di organismi privi di reale presenza territoriale nel circondario competente, spesso operanti tramite piattaforme telematiche o convenzioni con altri enti.
Il Tribunale nega che tale modello possa ritenersi conforme alla disciplina vigente, soprattutto dopo la riforma Cartabia.
La motivazione insiste sul fatto che l’organismo adito non disponeva di una sede effettiva nel circondario del Tribunale competente e che l’intera procedura era stata gestita centralmente da altra sede.
Particolarmente innovativo è il collegamento operato dal giudice tra competenza territoriale e mediazione telematica.
La sentenza non nega la legittimità della mediazione da remoto. Al contrario, riconosce piena cittadinanza normativa agli strumenti telematici introdotti dalla riforma Cartabia. Tuttavia, afferma che la modalità telematica non può trasformarsi in uno strumento di elusione del criterio territoriale.
Secondo il Tribunale, anche nelle mediazioni online deve permanere la possibilità per le parti di partecipare fisicamente presso una sede dell’organismo situata nel circondario competente.
L’argomentazione appare fondata sul nuovo art. 8-ter d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, il quale riconosce alle parti il diritto di scegliere la partecipazione da remoto ma non elimina la centralità della sede fisica dell’organismo.
La pronuncia coglie così una tensione strutturale del nuovo sistema: da un lato, l’esigenza di digitalizzazione e semplificazione; dall’altro, la necessità di preservare la dimensione personale e dialogica della mediazione.
Il giudice valorizza in particolare il diritto della parte “a una partecipazione effettiva e personale”, ritenendo illegittima l’imposizione unilaterale della modalità esclusivamente telematica.
Di grande interesse è il riferimento all’abrogazione dell’art. 7 D.M. 180/2010 ad opera del D.M. 150/2023.
La disposizione previgente consentiva agli organismi di “avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi”. Tale previsione aveva favorito la diffusione di sistemi convenzionali mediante i quali organismi privi di effettiva presenza territoriale operavano tramite sedi “ospitate”.
Il Tribunale osserva che il nuovo D.M. 150/2023 non riproduce più tale disciplina.
Da ciò la sentenza trae una conclusione assai rigorosa: l’attuale quadro normativo non consentirebbe più forme di avvalimento prive di una reale sede territoriale dell’organismo.
Questo passaggio potrebbe avere notevoli conseguenze pratiche. Molti organismi nazionali fondano infatti la propria operatività su reti convenzionali territoriali. La lettura proposta dal Tribunale di Avellino rischia di mettere in discussione la validità di numerose procedure svolte secondo tali modalità.
Peraltro, vale la pena di mettere bene in luce che  il D.M. 150/2023 se, da un lato, non autorizza espressamente gli accordi, dall'altro lato, però, nemmeno li proibisce. Per questo motivo, una parte della dottrina continua a sostenere che la qualificazione della competenza territoriale 
non integri una vera competenza in senso tecnico, trattandosi piuttosto di criterio amministrativo-organizzativo. Secondo tale impostazione, il vizio territoriale non dovrebbe determinare l’invalidità della procedura in assenza di concreta lesione del contraddittorio.
La sentenza di Avellino adotta invece una concezione “forte” della territorialità mediativa, trasformandola in requisito essenziale della condizione di procedibilità.
Ulteriore profilo problematico concerne la mediazione telematica. La soluzione adottata rischia di comprimere gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione perseguiti dalla riforma Cartabia.
In effetti, se il procedimento può svolgersi integralmente online, l’esigenza di prossimità territoriale potrebbe apparire ridimensionata.
Tuttavia, il Tribunale replica implicitamente a tale obiezione affermando che la telematica costituisce una facoltà della parte e non uno strumento per neutralizzare il diritto alla partecipazione personale.
Si tratta di un passaggio concettualmente decisivo: la digitalizzazione della mediazione non può trasformarsi in “dematerializzazione” della garanzia partecipativa.
È probabile che il tema approdi presto al vaglio della Corte di cassazione, chiamata a chiarire se la territorialità dell’organismo costituisca un requisito essenziale della condizione di procedibilità oppure una semplice regola organizzativa derogabile in concreto.
Nel frattempo, la decisione di Avellino costituisce un forte monito per gli operatori: la mediazione obbligatoria, specie dopo la riforma Cartabia, richiede un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali e territoriali previste dal legislatore.
 
Brunella Brunelli

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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