Le parti sono tenute a partecipare personalmente alla mediazione, tanto che la mancata ed ingiustificata partecipazione rende improcedibile la domanda, comporta la sanzione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e costituisce argomento di prova nel giudizio.

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Avv. Laura Principe

Tribunale di Busto Arsizio – Giudice Dott. Carlo Barile – Verbale di udienza del 10/02/2021.

A cura del Mediatore Avv. Laura Principe da Roma.
Letto 1480 dal 18/02/2021

Commento:

Estremamente interessante è il verbale di udienza redatto dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.02.2021, in una vertenza in materia bancaria nella quale non è stato instaurato il procedimento di mediazione.
Il Tribunale si pone in deciso e netto contrasto con le conclusioni di cui alla sentenza n. 8473/2019 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: 1) è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; 2) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

L’Autorità adita non condivide il predetto convincimento della Suprema Corte per i seguenti motivi:
  1. è opportuno che le parti scelgano un organismo di mediazione, il cui regolamento non limiti il potere del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, ad esempio mediante clausole che restringano detta facoltà solo ed esclusivamente al caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta;
  2.  la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione;
  3. le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi;
  4. le parti sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione tenuto dal mediatore;  
  5. la mancata ed ingiustificata partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione, così come pure l’ingiustificato rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, possono costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, possono costituire presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
  6. il mediatore ha l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle stesse;
  7. il mediatore ha anche il compito di informare le parti sulle conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo;
  8. il mediatore deve stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto;
  9. il mediatore deve verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto concerni il merito della lite;
  10. è in ogni caso opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che però si conclude con esito negativo, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
Per tutte queste motivazione, il Giudice ha attivato la procedura di mediazione, assegnando alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e precisando che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..

Relativamente al mediatore, il Giudice lo invita espressamente a svolgere le seguenti attività:
  • adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, ad informare le parti sulle conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti,
  •  dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione;
  • formulazione di una proposta di conciliazione in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti; in caso contrario, il mediatore ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa.

Testo integrale:

Tribunaledi Busto Arsizio

VERBALE DI UDIENZA DEL 10/02/2021

Oggi 10/02/2021, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:

Per Banca SPA l’avv. CFM, oggi sostituito dall’avv. MA

Per        XXX  SRL,  SP,  CC ,

RC  l’avv. BFF , oggi sostituito dall’avv. VM.

E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dottoressa DB. Le parti si riportano ai propri atti chiedendone l’accoglimento.

L’avvocato M chiede la concessione dei termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c. L’avvocato VM
ne rileva che non è stato instaurato il procedimento di mediazione chiedendo i termini per l’avvio del procedimento di mediazione e in subordine i termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c.

Il Giudice

Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la materia bancaria e che dunque rientra tra quelli per i quali è previsto il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010;

rilevato preliminarmente che non si condividono le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 per le ragioni che saranno, se del caso, meglio esplicitate in sentenza;

RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;

CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite

PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;

RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione, come pure il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, possono costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

RITENUTO che rientrino tra i compiti del mediatore anche quelli di: 1) informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto concerni proprio il merito della lite; CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;

Per Questi Motivi

DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Busto Arsizio, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

PRECISA, altresì, che anche l’eventuale rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;

INVITA, ancora, il mediatore ad informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite (eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale);

INVITA il mediatore a dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione;

INVITA, altresì, il mediatore – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, valorizzando – se del caso – le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione;

INVITA, in caso contrario, il mediatore ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa;

INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; ai motivi del rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente provvedimento sia trasmesso al mediatore designato, unitamente agli atti del processo contenenti le eventuali proposte conciliative formulate dalle parti nel corso del giudizio;

RINVIA la causa all’udienza del XXXX.2021 ore 14:15 per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa.

Il Giudice Carlo Barile

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Chi è l'autore
Avv. Laura Principe Mediatore Avv. Laura Principe
Nasco professionalmente a Milano come avvocato civilista e giudice onorario in materia di tutele.
Trasferita a Roma da 17 anni, ho lavorato in materia di famiglia e minori, in particolare mi sono occupata di separazione e divorzi, tutela dei minori, nonché di tutele, curatele e successioni.
Mi piace la parte del diritto più umano che riguardi le persone nelle loro necessità, bisogni e diritti: il diritto al servizio delle persone. Sono quindi approdata alla mediazione familiare ormai da 13 a...
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