Le spese e competenze di lite e di mediazione vengono poste a carico della parte che ha mantenuto un atteggiamento ostativo in fase di mediazione obbligatoria.

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Avv. Sandra  Londei

Tribunale di Taranto, Giudice Estensore Dott.ssa Raffaela Gennari - sentenza n. 1263 del 13.05.2022.

A cura del Mediatore Avv. Sandra Londei da Roma.
Letto 1533 dal 25/07/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia ereditaria.
Il Giudice ha accolto le domande attoree di rimborso delle spese della successione e di pagamento dell'indennità di occupazione a titolo di danno per non aver potuto utilizzare gli immobili posseduti dalla convenuta.
Relativamente alle spese di lite, il Tribunale ha sottolineato che devono seguire il principio della soccombenza, senza però trascurare il comportamento processuale della convenuta.
Infatti, nel procedimento di mediazione, la convenuta aveva manifestato diversi atteggiamenti ostativi alla definizione della lite.
Per tale ragione, le spese e competenze di lite, comprese quelle relativa alla fase di mediazione, sono state integralmente posta e carico della parte convenuta, ad eccezione di quelle sostenute nell'interesse di tutti i condividenti che devono essere divise in egual misura tra gli stessi.
Allo stesso modo, anche le ulteriori spese vive stragiudiziali e giudiziali (per le spese di costituzione in mora, di mediazione e per certificazioni anagrafiche, di notifica, contributo unificato, marche da bollo, e trascrizione della domanda) sono state poste a carico della convenuta. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile,
 
in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Raffaela Gennari ha emesso la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1089/2017 del Ruolo Generale anno 2017, riservata per la decisione in data 7.2.2022, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per note conclusive e repliche, avente ad oggetto:
"Divisione di beni caduti in successione"
 
TRA M.XXXXX A.XXX, e M.XXXXX G.XXXX  - ATTRICI-
 
CONTRO
M.XXXXX I.XXX, - CONVENUTA -
 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.2.2022 formulate dal procuratore delle attrici stante la rinuncia al mandato da parte dell'avv. Z.XXXXXX, costituito per la convenuta.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.2.2017, M.XXXXX A.XXXXXXXX e M.XXXXX G.XXXX citavano in giudizio la germana M.XXXXX I.XXX innanzi all'intestato Tribunale per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria che si era venuta a costituire tra le parti sugli immobili siti in T.XXXXX rispettivamente in XXX D.XXXX A.XXXXX n. 3 e Via P.XXXXXX A.XXXX n. 68 per successione ereditaria ab intestato della madre B.XXXXXXX R.XXXXX deceduta l'11.8.2015, nonché il rimborso delle spese della successione e l'indennità di occupazione a titolo di danno per non aver potuto utilizzare gli immobili posseduti dalla convenuta.
All'uopo premettevano che in seguito alla morte della madre ab intestato veniva aperta la successione tra le attrici e la convenuta; il geom. F.XXX incaricato di svolgere le formalità necessarie per perfezionare la denuncia di successione accertava che gli immobili appartenuti alla defunta erano nella disponibilità della convenuta, M.XXXXX I.XXX; a nulla erano valsi i tentativi bonari di rientrare nel possesso di detti beni stante la mancanza di disponibilità da parte della germana/convenuta; di fatti il procedimento di mediazione promosso dalle odierne attrici si concludeva con verbale di mancato accordo. Concludevano le attrici insistendo nelle richieste come sopra articolate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.05.2012 la convenuta, M.XXXXX I.XXX, non si opponeva allo scioglimento e divisione dei beni comuni, si opponeva invece alla domanda di pagamento attorea, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese funerarie del comune genitore e di alcune spese relative all'immobile di via D.XXXX A.XXXXX n. 3. A. prima udienza veniva assegnato alle parti il termine per proporre la mediazione civile in relazione alla domanda riconvenzionale.
All'udienza del 26.10.2017 la causa proseguiva, senza che la mediazione fosse stata tempestivamente proposta e celebrata, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e disponendo il tentativo di conciliazione. All'udienza del 24.05.2018 il procuratore della convenuta dichiarava di aver rinunciato al mandato, sicché la causa veniva rinviata ad altra udienza per consentire al predetto procuratore il deposito in atti della rinuncia alla difesa, ed anche per consentire alla convenuta di nominare un nuovo difensore.
Nonostante un ulteriore rinvio per le predette finalità la convenuta non riteneva di nominare un nuovo difensore, pertanto la causa proseguiva con le sole parti attrici costituite con l'Avv. Z.XXX che svolgeva l'attività istruttoria ammessa procedendo all’interrogatorio formale della convenuta - che tuttavia all' udienza del 4.02.2019 non compariva, senza addure alcuna valida motivazione - la c.t.u. per la stima del compendio immobiliare, per valutarne la divisione tra le parti e stimare la rendita, la prova per testi, l'ordine di rendiconto disposto a carico della convenuta - la quale ometteva di depositarlo nei termini assegnati - e la prova per testi a mezzo dei signori B.XXX P.XXXX, B.XX C.XXXXX e l'avv. P.XXXXXX D.XXXX. Con provvedimento del 20.09.2021 il Giudice depositava il progetto di divisone della comunione ereditaria, ordinando la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.11.2021, per la discussione del progetto.
All'udienza del 15.11.2021 comparivano le attrici le quali formalizzavano la propria accettazione del progetto, mentre nessuno compariva per la convenuta.
Con decreto del 29.12.2021 il Giudice dichiarava esecutivo il progetto di divisione, rinviando la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.02.2022 solo il procuratore costituto per le attrici precisava le conclusioni come risulta da verbale e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte non avendo parte convenuta provveduto alla nomina di altro difensore stante la rinuncia al mandato da parte dell'avv. Z.XXXXXX; pertanto lo scrivente giudice all'esito riservava la decisione concedendo il termine breve di giorni trenta per il deposito delle note conclusive e giorni quindici per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Preliminarmente deve darsi atto che con separata ordinanza ex art. 789 cpc è stato deciso lo scioglimento della comunione e contestuale divisione della cosa comune, al Tribunale spetta pertanto il compito di provvedere sulle domande residue in particolare sulle reciproche richieste di rimborso delle spese anticipate, oltre a quella di risarcimento danni avanzata dalle attrici.
Nel merito: la domanda delle attrici di condanna al versamento di una indennità risarcitoria nei confronti di M.XXXXX I.XXX è fondata.
Ai fini del riconoscimento della indennità determinante è la verifica in concreto dell'uso esclusivo degli immobili comuni da parte della convenuta, con l'esclusione degli altri comproprietari dal pari uso.
L'art. 1102 cc prevede infatti che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, quando esercitato in conformità a quanto stabilito dal citato limite normativo, non è idoneo a procurare pregiudizio in danno dei comproprietari che acconsentano il predetto uso esclusivo.
Diversamente, quando gli altri comproprietari manifestano la volontà di utilizzare parimenti il bene o di trarne utilità, solo in questo caso il comproprietario occupante è tenuto a risarcire il danno che, usualmente e in mancanza di altri criteri valutativi, può ritenersi equivalente alla quota di frutti civili che si sarebbe potuta ricavare dal godimento indiretto della cosa (cfr. Cass. Civ. n. 2423/2015, Cass. Civ. n. 20394/2013).
Orbene l'istruttoria ha evidenziato che la convenuta avesse assunto il possesso esclusivo dei beni immobili comuni e che le attrici fossero state escluse dal pari uso.
In effetti risulta provato che al momento dell'apertura della successione di B.XXXXXXX R.XXXXX, avvenuta in data 11.8.2015, la convenuta M.XXXXX I.XXX fosse nel possesso di entrambi gli immobili ricaduti in comunione ereditaria; tale prova, nonostante la contraria allegazione della convenuta, può dirsi raggiunta in parte dal tenore confessorio delle difese della stessa convenuta, che ha ammesso di vivere nell'appartamento di via P.XXXXXX A.XXXX n. 68, in T.XXXXX, residenza certificata in atti dalla relativa documentazione prodotta dalle attrici, ma anche da un ulteriore dato emerso in corso di causa e cioè che il C.T.U. nominato Ing. D.XXXX P.XXXXX al fine di stimare l'immobile ha dovuto richiedere formalmente alla convenuta il consenso ad accedere presso questo immobile. Quanto all'appartamento di via D.XXXX A.XXXXX, 3 non appare credibile quanto assunto dalla convenuta e cioè che le due germane fossero in possesso delle relative chiavi circostanza questa smentita dalla formale costituzione in mora che le attrici fecero nell'ottobre del 2015 proprio finalizzata a riavere le chiavi di entrambi gli appartamenti comuni, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro. Plausibile ritenere che se la contestazione delle attrici fosse stata infondata la convenuta avrebbe risposto evidenziando che le chiavi erano in loro possesso.
Oltre le richiamate presunzioni, determinanti sono le testimonianze rese dai testi avv. P.XXXXXX D.XXXX, B.XXX P.XXXX e B.XX C.XXXXX, che concordemente hanno confermato che le chiavi dell'appartamento di via D.XXXX A.XXXXX sono state consegnate alle attrici soltanto in data 9.6.2016, dall'avv. P.XXXXXX, all'epoca procuratore di M.XXXXX I.XXX, all'avv. E.XXXXXX Z.XXX, procuratore delle attrici anche nella fase stragiudiziale, il quale rilasciò una ricevuta di consegna allo stesso avv. P.XXXXXX. Il danno da liquidarsi in favore delle attrici per tale titolo dovrà ragguagliarsi al tempo di esclusione dal godimento dei beni ed al valore locativo degli immobili, come accertato dal c.t.u. in corso di causa, con motivazione e criteri di stima dai quali non ci sono ragioni per discostarsi (tanto più che la relazione peritale non è stata contestata dalle parti). stato così accertato che il canone mensile medio di locazione dell'appartamento di via D.XXXX A.XXXXX è di 230, 00, mentre dell'appartamento di via P.XXXXXX A.XXXX è di 330, 00. Poiché per il primo appartamento le attrici sono state escluse dal possesso dal mese di agosto dell'anno 2015 fino al mese di giugno del 2016, l'indennità loro spettante sarà ottenuta moltiplicando i due terzi di 230, 00, quindi 153, 33 per dieci mensilità, quindi uguale a € 1.533,33.
Per quanto invece attiene l'appartamento di via P.XXXXXX A.XXXX, considerato che detto immobile non è mai stato rilasciato, rimanendo nella disponibilità della convenuta anche in corso di causa, quindi, anche in data attuale, per un totale di 79 mensilità a computarsi dall'agosto dell'anno 2015, i due terzi dell'indennità di questo appartamento ammontano a € 220,00, pertanto l'indennità è pari a € 17.380,00.
La totale indennità da liquidare in favore delle attrici è pari a € 18.913,33 (ovvero € 9.456,67 a testa), oltre interessi legali da computarsi dal maturare di ogni singolo rateo. Inoltre, la convenuta dovrà essere tenuta a corrispondere l'ulteriore somma di € 110,00 per ogni mese di ritardo sulla consegna del possesso alle attrici.
Quanto alle ulteriori domande di rimborso proposte dalle attrici, richieste per le spese di successione anticipate, il c.t.u. ha accertato la congruità degli esborsi e in atti sono stati prodotti i giustificativi delle spese, ammontanti a € 2.907,28. La quota che la convenuta dovrà rimborsare alle attrici è uguale ad un terzo dell'intero, quindi a € 971,27 (pari a € 484,64 per ognuna), oltre interessi legali da giorno della Costituzione in mora, quindi dal giorno di ricevimento della lettera del 25.10.2015, allegata al fascicolo di parte attrice. Va invece rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta che ha chiesto alle attrici il pagamento pro quota delle spese anticipate per gli immobili comuni e per il funerale del comune genitore. Rispetto alla domanda di rimborso delle spese nell'interesse della comunione (domanda quantificata in 171,00 comunque nell'importo da accertarsi in corso di causa) per spese condominiali e tasse, va rilevato che le attrici avevano manifestato, già nell'atto di citazione, la disponibilità di partecipare alle spese della comunione, per quanto di loro competenza, invocando a tal fine che fosse reso il conto della gestione da parte della convenuta, eccependo tuttavia che delle spese che riguardavano l'uso degli immobili avrebbe dovuto sopportarle la convenuta, per tutto il tempo in cui aveva utilizzato la cosa comune (fino al 9.6.2016 per l'appartamento di via D.XXXX A.XXXXX e dall'apertura della successione all0attualità per l'altro immobile).
Nonostante l'ordine di rendere il conto della gestione, che avrebbe consentito alla convenuta di specificare anche, oltre l'originaria allegazione fatta con la comparsa di costituzione e risposta, l'ammontare delle spese sostenute nell'interesse comune, la predetta parte non ha inteso dare seguito all'ordine di presentazione del rendiconto, ammesso con ordinanza del 17.2.2020, dimostrando con tale condotta di non avere alcun interesse ad ottenere alcun rimborso, come richiesto.
La mancata presentazione del rendiconto può costituire argomento di prova ex art. 116 del cpc e quindi escludere che la convenuta abbia anticipato nell'interesse comune alcuna somma. Infine, in ordine alla richiesta di rimborso delle spese funerarie, che non rientrano nelle spese nell'interesse della comunione, derivando da un titolo totalmente diverso, le attrici hanno contestato l'esborso allegato dalla convenuta, la quale si è limitata ad esibire in giudizio soltanto la copia di un contratto per il servizio funerario, sottoscritto dalla F C di L.XXXX V.XX, senza l'indicazione dell'altra parte contraente. Il contratto potrebbe anche essere astrattamente idoneo a provare l'esistenza di un vincolo contrattuale, tuttavia manca del tutto in atti la prova dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta. Pertanto la domanda va rigettata.
Non rimane che regolare le spese di lite dovendo seguire il principio della soccombenza, senza tuttavia trascurare anche il comportamento processuale della convenuta, per i molteplici atteggiamenti ostativi assunti nel processo ai fini della definizione della lite.
Pertanto, le spese e competenze di lite, ivi comprendendo quelle della mediazione civile, dovranno essere poste integralmente a carico della convenuta, salvo quelle sostenute nell'interesse di tutti i condividenti che dovranno essere divise in egual misura tra gli stessi e che si liquidano in complessive 4.330, 96 (per la c. t. u e la relazione ventennale ipocatastale).
Le ulteriori spese stragiudiziali e giudiziali, paria 2.079, 73 (per le spese di costituzione in mora, di mediazione e per certificazioni anagrafiche, di notifica, contributo unificato, marche da bollo, e trascrizione della domanda) vengono poste a carico della convenuta soccombente unitamente alle competenze per l'avvocato che si liquidano, avuto riguardo al valore delle domande accolte e del valore del compendio diviso, nonché del totale accoglimento delle domande attoree e del rigetto della domanda riconvenzionale, in 800, 00 oltre accessori di legge e IVA se dovuta, per la mediazione civile (di cui € 290,00 per la fase dell'attivazione ed € 510,00 per la negoziazione) , e in € 8.300,00 oltre accessori di legge e IVA se dovuta, per il presente giudizio (di cui e 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.100,00 per la fase decisionale). I compensi come liquidati dovranno essere aumentati ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014 del 20% per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.

PQM
 
Il Tribunale di Taranto, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.XXXXX A.XXXXXXXX e M.XXXXX G.XXXX nei confronti di M.XXXXX I.XXX, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
  • accoglie la domanda di M.XXXXX A.XXXXXXXX e M.XXXXX G.XXXX e per l'effetto condanna M.XXXXX I.XXX al pagamento della somma di € 19.884,60, nella misura di € 9.942,30 per ognuna, oltre interessi legali come specificato in parte motiva;
  • condanna altresì M.XXXXX I.XXX a corrispondere la somma mensile di € 220,00, nella misura di € 110,00 per ciascuna attrice, per ogni mese ulteriore di detenzione dell'immobile di via P.XXXXXX A.XXXX, 68 e quindi fino al rilascio in favore delle attrici;
  • rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta; pone a carico delle parti in causa, nella misura di un terzo ciascuna, la somma di € 4.330,96, condannando M.XXXXX I.XXX alla refusione della sua quota, pari a € 1.443,65, in favore delle attrici;
  • condanna M.XXXXX I.XXX alla refusione delle ulteriori spese di lite in favore delle attrici, pari a € 2.079,73 per esborsi ed € 10.920,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in T.XXXXX nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 10.5.2022
Il Giudice Unico Dott. Raffaela Gennari
 

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Chi è l'autore
Avv. Sandra  Londei Mediatore Avv. Sandra Londei
L'avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia

Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell'attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.








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