Mancato esperimento della mediazione per inefficienza dell’Organismo: le parti possono avviare una nuova mediazione.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Patrizia  Testa

Tribunale di Pavia, ordinanza 26.10.2015

A cura del Mediatore Avv. Patrizia Testa da Milano.
Letto 2055 dal 16/11/2015

Commento:

Nell’ordinanza in commento avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice disponeva la mediazione invitando le parti ad adire un Organismo di mediazione.
L’esperimento conciliativo, tuttavia, non si concludeva per presunte inefficienze dell’Organismo.
In particolare, l’opponente lamentava l’inattività del mediatore oltre che l’impossibilità a procedere ad un incontro per via telematica nonostante fosse stata formulata espressa richiesta.
All’udienza successiva, il giudice, considerato che il mancato svolgimento della mediazione non era imputabile alle parti e che comunque il termine di 15 giorni non è da intendersi perentorio, decideva di rimetterle nei termini invitandole ad adire un nuovo Organismo dotato di idonea strumentazione telematica essendo peraltro tale modalità di svolgimento pienamente legittima.

Testo integrale:

Tribunale d Pavia
Sezione III Civile – dott. Marzocchi
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
ORDINANZA
 
Il GI., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21.10.2015;
Vista la propria ordinanza del 12.01.2015, con la quale era disposto l’avvio di una mediazione demandata, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010;
Letti gli atti e i documenti del fascicolo cartaceo;
Osserva
1) che l’ordinanza del 12.01.2015, valutati gli elementi emersi riteneva opportuno disporre una mediazione demandata ponendo l’onere dell’avvio alla parte più diligente;
2) che dagli atti prodotti nel fascicolo cartaceo risulta che una procedura di mediazione era avviata dall’opponente con deposito dell’istanza il 26.01.2015 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale e operante in Pavia (prot. n. 4/15);
3) che l’incontro preliminare fissato dall’organismo per il 28.04.2015, per inciso oltre il termine di durata massima fissato dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010, non si teneva per impossibilità del mediatore nominato;
4) che a quanto si legge nel citato “verbale di rinvio” della mediazione in atti, la procedura era rinviata di comune accordo tra le parti al 5.06.2015;
5) che non è in atti alcun documento che comprovi l’esito del procedimento di mediazione avviato dall’opponente;
6) che il difensore dell’opponente all’udienza del 21.10.2015 deduceva che l’incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all’organismo di svolgere l’incontro con modalità telematica mentre il procuratore della convenuta opposta deduceva per contro che l’opponente non avrebbe partecipato all’incontro senza addurre alcun giustificato
motivo;
7) che il procuratore della convenuta opposta non svolgeva alcuna espressa contestazione alla precisa deduzione avversaria;
8) che tali contrapposte deduzioni difensive richiedono un approfondimento, viste le conseguenze sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto ingiuntivo;
9) che occorre che le parti forniscano al giudicante ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a supporto, sull’esito della procedura tenutasi presso l’organismo di mediazione adito dall’opponente, senza con questo violare l’obbligo di riservatezza che permea la mediazione, non trattandosi certo di entrare nel merito dell’eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione;
10) che il D.Lgs. 28/2010 oltre a fissare all’art. 6, co. 1 il termine massimo di durata della procedura di mediazione presuppone, all’art. 16, co. 3, l’eventualità che gli organismi di mediazione adottino modalità telematiche per lo svolgimento degli incontri, purché garantiscano alle parti il rispetto della riservatezza dei dati;
11) che ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo. Si rammenta che anche l’incontro svolto in via telematica non esonera dal rispetto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”);
12) che le parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione obbligatoria (Sent. ex art. 281 sexies, cpc, Trib. Pavia RG. 239/14, ud. 14.10.2015).
PQM
Riservato ogni provvedimento sulle istanze verbalizzate all’udienza del 21.10.2015:
1) invita entrambe le parti a fornire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all’esito della procedura di mediazione n. prot. __/15 di cui sopra;
2) invita entrambe le parti a valutare l’eventualità di avviare una nuova procedura di mediazione avanti ad un organismo attrezzato per svolgere gli incontri con modalità telematiche;
3) Rinvia per gli incombenti di cui sopra e per l’eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 16.11.2015, ore 12,30.
Si comunichi.
Pavia, 26.10.2015
Dott. Giorgio Marzocchi
 
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Patrizia  Testa Mediatore Avv. Patrizia Testa
Nata a Milano il 11/06/1969, mi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati della mia città nella primavera del 2002.
Laureata in diritto del lavoro presso l'Università Statale di Milano, offro da sempre la mia appassionata e accurata consulenza e assistenza, sia in materia extragiudiziale che in quella giudiziale.
Da alcuni anni sono socia di AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani.
Sono abilitata all'esercizio delle funzioni di mediatore.
In alcune materie civili e in diritto del lavoro ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok