Mediazione demandata: il giudice anticipa alle parti quesiti che formulerà al CTU.

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Avv. Mario Antonio Stoppa

Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015

A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 2409 dal 21/11/2015

Commento:

L’ordinanza in commento emessa dal Tribunale di Bari nella persona del Giudice dott.ssa. Laura Fazio, è di notevole importanza poiché per la prima volta vengono anticipati alle parti - nel mentre queste sono invitate ad esperire la mediazione -  i quesiti che il magistrato formulerà al CTU in caso di esito negativo della conciliazione.
In tal modo, ben potrebbero le parti dinanzi al mediatore accertare nel contraddittorio gli aspetti risolutivi suggeriti dal giudice e, allo stesso tempo, nominare il consulente tecnico in mediazione avvalendosi dei quesiti già formulati dal giudice od anche integrarli con le proprie richieste.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico,
Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
Osservato che all’odierna udienza la difesa dell’opponente ha insistito nella eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all’art.5 d.lgs. 28/2010, tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Osservato che l’eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto poso alla base dell’opposto monitorio e che peraltro la parte opposta non ha neppure insistito all’udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex 648 cpc;
PQM
Visto l’art. 5, comma 1 bis d.lvo 28/2010;
Assegna gg 15 dalla comunicazione del presente procedimento per l’attivazione del procedimento di mediazione;
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 comma 3 d.lgs. 28/2010 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/ mancata partecipazione al procedimento.
Rinvia per il prosieguo all’08.02.2016 h. 9,30, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, di nominare CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro l’esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e v’eventuale ricalcolo in contradditorio del dovuto) che provvederà a 1) accerti il CTU, acquisita tutta la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n.108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento;
2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione; 3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall’opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti.
Si comunichi alle parti.
Bari, 19.10.2015.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Fazio
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Mario Antonio Stoppa Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa
Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016).
E' mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le pr...
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