Commento:
Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte interessata ha l’onere di depositare l’istanza di mediazione entro i termini fissati dal giudice e dalla legge ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010.
Le conseguenze dell’inattività dell’istante, trattandosi nel caso (i 15 giorni) di termini ordinatori, possono essere arginate attraverso una richiesta di proroga formulata al giudice prima della loro naturale scadenza, a differenza invece dei termini perentori che non ammettono alcuna dilazione.
Ne consegue che ove la parte onerata non abbia richiesto al giudice alcuna dilazione entro i quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, la domanda giudiziale sarà improcedibile.
Le conseguenze dell’inattività dell’istante, trattandosi nel caso (i 15 giorni) di termini ordinatori, possono essere arginate attraverso una richiesta di proroga formulata al giudice prima della loro naturale scadenza, a differenza invece dei termini perentori che non ammettono alcuna dilazione.
Ne consegue che ove la parte onerata non abbia richiesto al giudice alcuna dilazione entro i quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, la domanda giudiziale sarà improcedibile.