Mediazione demandata: improcedibilità se il deposito della istanza avviene oltre i termini e senza richiesta di proroga.

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Avv. Pietro Lencioni

Tribunale di Como, sentenza 12.01.2015

A cura del Mediatore Avv. Pietro Lencioni da Prato.
Letto 3448 dal 29/10/2015

Commento:

Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte interessata ha l’onere di depositare l’istanza di mediazione entro i termini fissati dal giudice e dalla legge ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010.
Le conseguenze dell’inattività dell’istante, trattandosi nel caso (i 15 giorni) di termini ordinatori, possono essere arginate attraverso una richiesta di proroga formulata al giudice prima della loro naturale scadenza, a differenza invece dei termini perentori che non ammettono alcuna dilazione.
Ne consegue che ove la parte onerata non abbia richiesto al giudice alcuna dilazione entro i quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, la domanda giudiziale sarà improcedibile.

Testo integrale:
In allegato la sentenza in commento.

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Chi è l'autore
Avv. Pietro Lencioni Mediatore Avv. Pietro Lencioni
Sono iscritto nell'Albo degli Avvocati di Prato dal 1965 ed in quello degli Avvocati Cassazionisti dal 1979. Ho avuto l'incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Prato dal 1989 al 1997.
Sono Mediatore dal 28 aprile 2011.
Come avvocato ho trattato tutte le materie nell'ambito civile, preferendo quelle relative alle succesioni ereditarie, alle comunioni, alle locazioni Non tratto controversie di lavoro e di infortunistica stradale.
Svolgendo ancora la professione di avvoca...
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