Mediazione disposta dal giudice: necessario l'effettivo svolgimento del procedimento.

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Avv. Roberta Calabrò

Tribunale di Frosinone, sentenza del 24/04/2019

A cura del Mediatore Avv. Roberta Calabrò da Roma.
Letto 1544 dal 11/05/2019

Commento:
Che per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità.

Testo integrale:
Depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalla medesima parte opp.te, avuto riguardo dei criteri di cu all’art. 4. I comma, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un logo diverso da quello indicato nell’art.4 citato;
tenuto contro del gravoso carico di ruolo;

FISSA
 
Nuova udienza in data 08.11.2019, ore 10.30, al solo fine di verificare l’esito della procedura di mediazione;
PRECISA

Che per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità;
 
PRECISA

Altresì che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente (o tramite un procuratore a conoscenza dei fatti di causa ex. at. 185 c.p.c) e munite dell’assistenza dei rispettivi Avvocati; e con riserva di qualsivoglia ulteriore statuizione; avvisando sin d’ora le parti che la eventuale ingiustificata mancata partecipazione a detta procedura potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione, nonché ai fini del regolamento delle spese di lite, ed anche, eventualment, ex art. 96 comma cpc
Si comunichi
Frosinone, addì 24/04/2019
 

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Chi è l'autore
Avv. Roberta Calabrò Mediatore Avv. Roberta Calabrò
Ho scelto di fare l'avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989.
L'approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un'evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto.
L' indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia ...
continua





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