Mediazione e negoziazione assistita: la disomogeneità di trattamento non viola l'art. 3 della Costituzione

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Avv. Fabrizia  Resta

Corte Costituzionale, sentenza del 18/04/2019

A cura del Mediatore Avv. Fabrizia Resta da Lecce.
Letto 1855 dal 23/04/2019

Commento:
Con la sentenza n. 97 del 18/04/2019 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità del D.L. n. 69/2013 che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria. Più nello specifico il Tribunale di Verona ha sostenuto l'illegittimità tanto ai sensi di quanto previsto dall'art 77 della Cost quanto ex art. 3 Cost. per una presunta violazione del principio di uguaglianza. 
A detta del giudice a quo, infatti, a violare il principio di uguaglianza è il diverso trattamento destinato all'istituto della mediazione rispetto a quello della negoziazione assistita: "nei procedimenti per ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Al contrario, in virtù della disposizione censurata, il procedimento preliminare di mediazione, benché parimenti non applicabile alle domande proposte in via monitoria, deve essere intrapreso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 del codice di procedura civile, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso."
Sul punto, però, la Corte Costituzionale è stata molto chiara. Il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. "Il compito di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità".
Disomogeneità che, a detta della Corte, non solo impedisce un raffronto tra i due procedimenti ma, allo stesso tempo, giustifica l'infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale Veronese. 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Fabrizia  Resta Mediatore Avv. Fabrizia Resta
Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi su un piano superiore a quello grettamente personale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale.
Ho studiato e studio diritto dai tempi dell'università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per li...
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