Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: le posizioni in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Stefania Tognozzi

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019

A cura del Mediatore Avv. Stefania Tognozzi da Grosseto.
Letto 2377 dal 01/08/2019

Commento:
Su chi ricade l'onere di instaurare il procedimento di mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo? Sul creditore o sul debitore opponente? 

Con l'ordinanza in commento la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione  ha deciso di richiedere, per cercare una risposta definitiva alle questioni di cui sopra, l'intervento delle Sezioni Unite. Sempre con la medesima ordinanza, inoltre, si è colta l'occasione per precisare gli orientamenti giurisprudenziali a sostegno delle due tesi che si contendono il campo. 

Per quanto concerne "la tesi dell'onore a carico del debitore opponente" la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 2015 è stata molto chiara: "attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". 
Due, dunque, le ragioni che la Suprema Corte pone a fondamento della sua decisione. Da un lato una ragione di natura tecnica. La mancata opposizione, infatti, avrebbe delle conseguenze negative solo per l'opponente in quanto il decreto ingiuntivo, scaduto il termine di 40g., diverrebbe immediatamente esecutivo. Dall'altro lato, invece, una ragione di natura costituzionale incentrata sui principi di efficienza processuale e ragionevole durata del processo. 

Al contrario, se si dovesse sostenere la tesi secondo la quale l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione grava sul creditore, le ragioni tecniche sono da ritrovarsi nell'art. 5 del dlgs. 28/2010. Detta norma, infatti, pone in capo a chi intende esercitare l'azione in giudizio l'onere di avviare il procedimento di mediazione. Nel caso della opposizione a decreto ingiuntivo attore sostanziale è chi ha proposto la domanda di ingiunzione ovvero il creditore. 
Altra ragione a sostegno della tesi in esame si rinviene nella previsione contenuta nell'articolo 24 della Costituzione.  L'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost., come affermato da Corte Cost. 16 aprile 2014, n. 98 (e non deve violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come affermato da Corte giust. 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C318/08, C-319/08 e C-320/08). Il diritto di agire in giudizio, in termini di diritto di accertamento negativo del credito, potrebbe essere compromesso dall'esecutività ed immutabilità del decreto ingiuntivo che conseguirebbe alla pronuncia di improcedibilità per non avere il debitore opponente assolto l'onere a suo carico, senza che tale ipotesi possa equipararsi a quella dell'acquisto dell'efficacia esecutiva da parte del decreto per effetto dell'estinzione del processo (art. 653 c.p.c., comma 1), la quale è conseguenza dell'inattività della parte all'interno del processo, una volta che il diritto di azione sia stato esercitato, mentre nell'ipotesi in esame l'irretrattabilità del decreto ingiuntivo, e la relativa perdita del diritto di agire in giudizio, deriverebbero dall'inattività relativa ad un rimedio preventivo rispetto al processo. Nel caso invece di onere incombente sul creditore opposto, alla pronuncia in rito di improcedibilità dovrebbe accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma resterebbe pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione).

 

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Stefania Tognozzi Mediatore Avv. Stefania Tognozzi
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995.
Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale.
Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok