Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: necessario tutelare la ragionevole durata del processo

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Avv. Mario Antonio Stoppa

Tribunale di Firenze, sentenza del 17/01/2017

A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 4262 dal 18/07/2018

Commento:
Far ricadere sull’opponente l’onere di attivare la mediazione (in materia di opposizione a decreto ingiuntivo) significa valorizzare nel miglior modo possibile la natura deflattiva del procedimento di mediazione. L’interesse da tutelare è quello della ragionevole durata del processo che viene concretamente messa in pericolo nel momento in cui il debitore decide di opporsi al decreto ingiuntivo. Quest’ultimo, infatti, da un lato si avvale di un potere riconosciutogli dalla legge mentre, dall’altro, provoca una dilatazione dei tempi di conclusione del giudizio.
Va inoltre sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.

 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Ghelardini
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90553/2013 promossa da:
S.F. SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DANI MARTINA e dell'avv. IANNACCHERO MARINO ((...)), elettivamente domiciliata in PIAZZA MATTEOTTI, 34 EMPOLI presso il difensore avv. DANI MARTINA
PARTE ATTRICE
contro
S. SPA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI GEMMA, elettivamente domiciliata in VIA VANGHETTI 1/B 50053 EMPOLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivo della decisione
La società S.F. SRL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 42/2013 emesso in data 21.01.2013 dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, a favore della società S. S.P.A. per la somma capitale di Euro 69.535,46, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo relativo a varie forniture di prodotti alimentari.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la sospensione della provvisoria esecuzione ex art 649 c.p.c. eccependo preliminarmente la nullità del decreto per inesistenza della persona giuridica destinataria dell'ingiunzione, in quanto indirizzato alla "S.F. srl" mentre la corretta denominazione della società è "S.F. srl".
Sempre in via preliminare, la stessa ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di t Empoli, per essere competente il Tribunale di Avellino ai sensi dell'art 20 c.p.c.., atteso che i contratti di fornitura si sarebbero perfezionati ad Avellino presso la propria sede legale, e che, trattandosi di credito pecuniario incerto nell'ammontare e nella scadenza, non potrebbe trovare applicazione il foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c., bensì il luogo di domicilio del debitore in base al comma 4 della citata disposizione.
L'opponente ha, inoltre, eccepito il parziale difetto di legittimazione attiva della S. s.p.a., posto che gran parte delle fatture prodotte a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo erano intestate alla G.M. s.p.a., non avendo il creditore provato in sede monitoria l'intervenuta acquisizione di quest'ultima società.
Da ultimo l'opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, data la mancata produzione, da parte del creditore ricorrente, degli estratti autentici delle scritture contabili a corredo delle fatture ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., nonché ha dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata, posto che la S. s.p.a. in sede monitoria non aveva a suo dire fornito alcuna prova circa l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture a favore della S.F. srl.
S. SPA si è costituita in giudizio, contestando integralmente le difese dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, quanto alla questione di nullità per non corretta indicazione della denominazione sociale della società destinataria, ne ha rilevato l'irrilevanza, riconoscendo trattarsi di mero errore materiale che non aveva impedito la corretta individuazione della società debitrice ingiunta, identificata peraltro correttamente quanto a sede legale, partita iva e legale rappresentante. Ha anche aggiunto di aver notificato l'atto di precetto recante la denominazione sociale completa, nonché di aver avanzato istanza ex art. 287 c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, su cui il Tribunale aveva provveduto con ordinanza del 16.07.2013, sanando la citata inesattezza.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'opposta ha evidenziato trattarsi di credito liquido ed esigibile con conseguente competenza territoriale presso il foro del domicilio del creditore. Ha poi sottolineato che nei documenti di trasporto sottoscritti da controparte era presente una clausola derogatoria della competenza che individuava il giudice dove ha sede la società venditrice.
Riguardo all'asserito difetto parziale di legittimazione attiva, parte opposta ha dedotto che la società G.M. s.p.a. è stata oggetto di fusione per incorporazione da parte della S. con atto del 6.12.2010, con conseguente subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi della società incorporata ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.; ha aggiunto che parte opponente nel corso del rapporto commerciale non aveva mai contestato tale legittimazione, ed aveva anzi pagato due acconti a favore della S.. Ha contestato l'eccezione di nullità dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo, producendo comunque nel presente giudizio le copie autentiche notarili del Libro Giornale. Assumendo la natura strumentale e dilatoria dell'opposizione, ha chiesto anche la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 21.06.2013 l'ufficio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, decisione poi confermata anche nell'ordinanza a verbale del 3.04.2014.
Con Provv. del 16 luglio 2013 è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo, inserendo la completa denomin art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 10.02.2015, sono state respinte le richieste istruttorie delle parti ed è stato disposto esperirsi procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, come modificato dall'art. 84 D.L. n. 69 del 2013.
Tale procedimento, introdotto dalla parte opposta, non dava esito positivo per la mancata partecipazione della parte opponente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2016, parte opponente ha concluso per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, in tesi per invalidità dello stesso in quanto emesso nei confronti di persona giuridica inesistente, in subordine per incompetenza territoriale con dichiarazione della esclusiva competenza del Tribunale di Avellino, in ulteriore subordine per difetto parziale di legittimazione attiva di S. s.p.a., nonché per assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e per assoluta infondatezza della pretesa creditoria; con condanna di controparte alle spese di lite e distrazione a favore del difensore.
Parte opposta ha concluso, riportandosi alla memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 3.01.2017, comunicata alle parti il 5.1.17, il Giudice, rilevata d'ufficio l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione, ha assegnato termine di 20 gg per depositare memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.
Parte opposta ha depositato nota scritta.
1. L'improcedibilità dell' opposizione
Occorre preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione per la mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, come sostituito dall'art. 84D.L. n. 69 del 2013 conv. nella L. n. 98 del 2013.
La citata disposizione prevede, infatti, che "... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello
La decisione si pone in linea con l'orientamento (già espresso da questo Ufficio con sent, del 30.10.2014 e confermato anche dalla Corte di Cassazione, sez. terza, con sent. n. 24629/15), in base a cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata ex lege dell'avvio della procedura di mediazione è l'opponente, e in caso di omessa mediazione la sanzione dell'improcedibilità, di cui al citato art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del D.I.
Va, infatti, evidenziato che il debitore opponente è l'unico soggetto interessato alla prosecuzione del giudizio di opposizione e alla sua conclusione mediante una sentenza di merito. Valorizzando la ratio della mediazione quale condizione di procedibilità avente natura deflattiva alla luce dei principi di ragionevole durata e di efficienza del processo, si giunge alla logica conclusione di far ricadere sul debitore opponente, che mira ad ottenere una pronuncia di merito che accerti l'infondatezza del credito, l'onere di attivare la mediazione.
Tanto premesso in relazione alla individuazione della parte onerata ad esperire il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e venendo alla presente fattispecie, si pone pertanto il problema di valutare se in concreto possa dirsi assolta la condizione di procedibilità dell'opposizione, non avendo parte opponente, pur ritualmente invitata, partecipato ad esso.
La risposta è negativa.
In proposito l'analisi, che mira a sancire un principio di diritto di validità generale dell'istituto della mediazione e che non è limitato agli angusti ambiti del procedimento di cui all'art. 645 e ss c.p.c., deve muovere dal disposto del citato art. 5, comma II bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, così come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013 conv. Nella L. n. 98 del 2013, secondo cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale "si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l'accordo " .
Ad avviso di questo giudice il "primo incontro" cui allude la suddetta disposizione, non può che essere quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio, avanti al mediatore.
D'altra parte, come bene evidenzia la difesa di parte opposta, come già affermato da questo Tribunale nella sentenza 19.3.2014 (giudice dott.ssa BREGGIA) al primo incontro di fronte al mediatore deve non solo procedersi ad opera del mediatore ad una attività informativa circa la funzione e la modalità della mediazione, ma anche effettuarsi una vera e propria attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro.
Invero, diversamente argomentando, ed assumendo che il primo incontro possa avere mera funzione informativa, il processo civile verrebbe a subire un intralcio per l'espletamento di un incombente meramente burocratico e rituale, senza cioè lo svolgimento di alcuna mediazione, unica attività che può dare alle parti una concreta chance di definizione transattiva della controversia.
Segue da quanto sopra che la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore.
Invero, se al primo incontro le parti possono raggiungere l'accordo, come si evince a contrario dalla disposizione citata, è evidente che esse devono prima di tutto partecipare ad esso.
Ovvio che la mancata partecipazione alla mediazione della parte convenuta non potrà avere alcuna rilevanza ai fini della procedibilità della domanda attorea, non potendo certo la parte diligente subire un pregiudizio per la mancata collaborazione di quella che non ha interesse.
Ciò peraltro non esclude che la parte onerata ex lege, e cioè l'attore nei procedimenti ordinari, e secondo l'orientamento cui si aderisce, la parte opponente nelle opposizione a decreto ingiuntivo ovvero l'appellante nell'appello, abbia in ogni caso l'onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore.
Ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa abbia promosso tale procedimento, ma anche quando lo stesso sia stato attivato dalla controparte.
D'altra parte, la condizione di procedibilità è legata all'esperimento del procedimento di mediazione, giusto il disposto della disposizione in argomento.
"Esperire una procedura" non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l'altra parte compare, con l'avvio dell'effettiva attività mediatoria.
Né d'altra parte a diversa conclusione può giungersi valorizzando il disposto di cui all'art. 8, comma IV bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 Citato, secondo cui "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, II co., c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Ad una prima lettura, in effetti, tale disposizione sembrerebbe escludere che alla mancata partecipazione di una parte al procedimento possa seguire la sanzione della improcedibilità.
Le conseguenze sarebbero infatti solo quelle previste da tale norma, con riflessi quindi sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria (in questo senso, recentissimamente, Trib. Taranto ord. 16.4.2015 - dott. CASARANO).
Ad avviso del giudicante tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell'istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all'esperimento della mediazione.
La logica dell'istituto è, chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero propone opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero appello, non solo a promuovere la mediazione, ma anche a partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede.
In caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l'onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010 citato.
Si renderebbe cioè possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante "l'esperimento" dello stesso.
In conclusione va quindi sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
Tanto premesso in punto di diritto, e venendo alla presente fattispecie, dal verbale redatto dall'O.C.F. emerge che la procedura di mediazione, instaurata su impulso di parte opposta, si è arrestata al primo incontro, in quanto nessuno è comparso per la parte opponente, senza peraltro comunicare alcun giustificato motivo dell'assenza.
Irrilevante è infatti che parte opponente abbia preannunziato per posta elettronica all'Organismo di mediazione, comunicazione di mancata adesione alla procedura.
L'art. 5, comma 2 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, così come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013 conv. nella L. n. 98 del 2013, dispone che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale "si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l'accordo".
In conformità con l'indirizzo espresso da questo Ufficio già con sent. del 21.04.2015 che si richiama, il "primo incontro" a cui fa riferimento la suddetta disposizione non può che essere quello di tutte le parti del giudizio davanti al mediatore. Considerato che la mediazione non ha una mera funzione informativa, essendo invero finalizzata ad una disamina del merito della controversia onde trovare una soluzione transattiva, la partecipazione di tutte le parti rappresenta una precondizione essenziale alla procedura.
Pertanto, va sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege (nel caso di specie, dell'opponente) che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo di fronte al mediatore.
D'altra parte l'esperimento della procedura, almeno sino al primo incontro, è onere della parte e non in sua disponibilità.
La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo, determina l'assorbimento di tutte le altre questione, di rito e di merito, sollevate.
Tuttavia, ad abundantiam, si ritiene utile sinteticamente affrontare anche le altre questioni sollevate dalle parti.
2. L'incompetenza territoriale
L'eccezione è infondata.
Va affermata, infatti, la competenza del presente Tribunale, quale foro facoltativo corrispondente al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c., che avendo ad oggetto la prestazione di una somma di denaro, va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza in base al disposto di cui all'art. 1182 comma 3 c.c.
Riguardo all'interpretazione della norma citata sono di recente intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 17989/2016, stabilendo che "Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatele solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma , c.p.c."
Nel presente giudizio sin dalla domanda monitoria, il creditore ha determinato la somma puntualmente richiesta producendo sia le fatture a sostegno della propria pretesa (vedi doc. 1-7 allegati al fascicolo monitorio), nelle quali si dà atto del quantitativo consegnato, del prezzo unitario per singola tipologia di merce, dell'importo netto dovuto e maggiorato di iva, oltre al termine di pagamento fissato in 120 giorni con rimessa diretta, sia i d.d.t. sottoscritti dall'opponente, che recano l'indicazione della tipologia, della quantità di merce oggetto di fornitura e della causale di vendita.
Al contempo, l'attrice opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto, ovvero l'applicazione arbitraria dei prezzi applicati; piuttosto, la stessa ha ammesso che i rapporti commerciali tra le parti erano stabiliti sulla base di ordinativi di merce, di volta in volta effettuati dalla S.F. srl secondo le proprie necessità.
È pacifico che parte opponente avesse predisposto gli ordini dei prodotti che le sono stati poi consegnati; di conseguenza non può dubitarsi che in tal modo le parti avessero pattuito anche il corrispettivo della fornitura della merce in conformità ai listini della società venditrice, trattandosi di elemento essenziale della transazione.
Non appare, dunque, verosimile la prospettazione di parte opponente, secondo cui non vi sarebbe stata tra le parti la predeterminazione dell'esatto ammontare del prezzo delle forniture e del termine di pagamento.
Si segnala, altresì, che l'attrice opponente ha emesso due assegni bancari a favore della S. s.p.a. (doc. 11 e 12 del fascicolo monitorio), poi rimasti insoluti, senza operare alcuna previa contestazione sull'importo. Allo stesso modo le fatture inviate alla S.F. srl non sono state mai oggetto di contestazione, né prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, né in seguito, atteso che l'opponente sul punto ha dedotto unicamente la carenza di prova scritta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo. Tali fatture sono state verosimilmente inserite nella contabilità dell'attrice al fine portarle in detrazione. La stessa pertanto non può in questa sede contestarne la legittimità.
Da ultimo, si rimarca che è stato depositato estratto autentico del Libro Giornale relativo al periodo 2010-2011 (doc. 6), la cui regolare tenuta è stata attestata dal notaio, in cui risultano annotate le fatture oggetto di causa.
Ciò costituisce ulteriore elemento indiziante a favore di parte opposta ai sensi dell'art. 2710 c.c., secondo il quale "I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti ali 'esercizio dell'impresa".
Alla luce di quando sopra si ritiene ampiamente acquisita la prova dell'accordo delle parti circa i prezzi applicati alle forniture di merce eseguite.
Ciò consente di qualificare l'obbligazione oggetto di causa come determinata e liquida, e pertanto da adempiersi al domicilio del creditore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182 c.c..
3. L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della persona giuridica destinataria dell'ingiunzione
L'eccezione è destituita di fondamento.
È palese che il decreto ingiuntivo in origine indicava come soggetto destinatario la "S.F. srl", anziché "S.F. srl".
Trattasi all'evidenza di un mero errore materiale, che peraltro non ha impedito l'esatta individuazione della società debitrice ingiunta, identificata anche in base alla sede e al legale rappresentante.
Inoltre, nell'atto di precetto, notificato unitamente al decreto ingiuntivo, compare la completa denominazione della società.
L'inesattezza denunciata da parte opponente è quindi giuridicamente irrilevante.
In particolare nessuna lesione di diritti difensivi si è verificata, come si evince dalla stessa proposizione di tempestiva ed articolata opposizione.
Tale soluzione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha sostenuto in un caso similare che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale (nella specie di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione, né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (Cass. n. 6803/2012).
4. L'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva
Anche questa eccezione è priva di pregio e va, pertanto, disattesa.
In sede monitoria la S. s.p.a. ha presentato cinque fatture intestate alla G. s.p.a., oggetto di fusione per incorporazione da parte della convenuta opposta, la quale nel presente giudizio ha prodotto l'atto di fusione del 9.12.2010 (doc. 5) e una lettera (doc. 12) inviata a tutti i clienti e ai fornitori, con cui la S. s.p.a. (società incorporante) comunicava l'intervenuta operazione di fusione e che, a far data dal 31.12.2010 risultava operativa la sola S. s.p.a., a cui doveva farsi riferimento per ogni rapporto commerciale, anche se sorto in precedenza, con intestazione di fatture e altri documenti fiscali unicamente alla società incorporante.
Inoltre, l'emissione dei due assegni bancari privi di copertura a favore della S. s.p.a. (per un importo complessivo pari a circa 45.920 Euro, cifra che supera il totale dei corrispettivi delle fatture emesse dalla S. s.p.a.) dimostra la consapevolezza del debitore in merito al subentro della S. s.p.a. nella titolarità dei crediti in precedenza intestati alla G.
La situazione descritta rispetta il dettato normativo e segnatamente l'art. 2504 bis c.c., in base al quale la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Sulla scorta di quanto osservato sussiste, quindi, la prova della piena legittimazione attiva di parte opponente in relazione alla riscossione dei crediti in origine facenti capo alla G. s.p.a.
5. Sulla contestazione dei presupposti legali per remissione del decreto ingiuntivo
L'eccezione concernente la carenza di prova scritta del credito, per avere il creditore posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo la copia delle fatture senza produrre l'estratto autentico delle scritture contabili, non coglie nel segno e va, dunque, rigettata.
Per giurisprudenza costante, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che malgrado privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 13429/2000). Vieppiù, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/2011).
Nella fattispecie la prova del credito era adeguatamente fornita mediante deposito delle fatture e dei relativi DDT, sottoscritti dal destinatario.
Il D.I. è pertanto formalmente legittimo.
6. la prova della consegna della merce
Anche sul punto le contestazioni di parte opponente non colgono nel segno.
L'effettiva consegna della merce emerge infatti dai citati DDT. Poiché le relative sottoscrizioni del destinatario non sono state disconosciute, tali documenti costituiscono prova legale dell'effettiva fornitura.
Irrilevante è poi che la merce risulti consegnata presso l'indirizzo di S. (A.), via F. n. 69, in cui si trova la sede operativa della società opponente (ciò trova riscontro nei doc. 26 e 27) e non presso la sede legale, trattandosi comunque di luogo di cui la opponente ha la piena disponibilità.
7. conclusioni sul merito dell'opposizione
L'opposizione sarebbe quindi infondata anche nel merito.
8. la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
La richiesta va disattesa non ricorrendone i presupposti di legge.
9. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo al valore della causa ed all'attività defensionale espletata, giustificandosi l'applicazione di valori inferiori a quello medio per la mancata assunzione di prove costituende e perché il valore della lite è prossimo al minimo di scaglione.
Considerata la mancata partecipazione della parte opponente al procedimento di mediazione la stessa va condannata al pagamento in favore dell'Erario di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, in applicazione dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010.
PQM
Visto l'art. 281 quinquies
Il Tribunale di Firenze, III Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:
1. DICHIARA improcedibile l'opposizione;
2. DICHIARA la irrevocabilità del decreto ingiuntivo n. 42 2013, emesso dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, in data 22.01.2013;
3. CONDANNA, la S.F. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in Euro 80,00 per esborsi, Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e epa come per legge;
4. ORDINA all'opponente di pagare in favore dell Erario un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Annalisa DINI, magistrato ordinario in tirocinio.
Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2017.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017.
 

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Chi è l'autore
Avv. Mario Antonio Stoppa Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa
Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016).
E' mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le pr...
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