Nel caso di assenza dell’amministratore del condominio per ragioni di salute comprovate, è improcedibile la domanda e invalida la procedura laddove l’attore chieda al mediatore di chiudere negativamente la procedura negando la concessione di un rinvio entro il termine dei tre mesi

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Avv. Federico Vaudano

Tribunale di Sulmona, 11.07.22, sentenza n. 158, giudice Anna Maria De Sanctis

A cura del Mediatore Avv. Federico Vaudano da Padova.
Letto 988 dal 05/12/2022

Commento:
In una controversia in materia di condominio, viene eccepita l'improcedibilità della domanda per invalidità del procedimento di mediazione, non essendo stato consentito all'amministratore di prendervi parte, malgrado questi avesse chiesto un termine per documentati motivi di salute.
Secondo il Tribunale di Sulmona risulta fondata la sollevata improcedibilità dell'attorea domanda, per l'invalidità ed inefficacia del procedimento di mediazione, in quanto, non è stato consentito all'amministratore di parteciparvi personalmente nonostante egli abbia tempestivamente chiesto un rinvio dell'incontro di mediazione per documentato impedimento per motivi di salute. L'impedimento dell'amministratore oltre che provato dalla documentazione in atti è stato attestato anche dal mediatore nel verbale del 30.09.2019 e non è stato contestato da controparte.
Che agli atti risulta depositata: pec del 22/7/19, dell'Organismo di Mediazione "(...) srl" con la quale si comunicava all'amministratore condominiale, (...), la data del primo incontro del procedimento di mediazione per il giorno 16/9/19; copia della deliberazione del 18/8/19 con la quale l'assemblea condominiale autorizzava l'amministratore (...), a partecipare al procedimento di mediazione, con l'assistenza dell'avv. (...); copia pec dell'11/9/19, con la quale l'avv. (...) chiedeva all'Organismo di Mediazione di rinviare ad altra data l'incontro di mediazione fissato per il 16/9/19, essendo impossibilitato a parteciparvi, in quanto impegnato in quella stessa data in 4 cause civili innanzi al Tribunale di Napoli,; copia pec del 17/9/19, con la quale l'Organismo di Mediazione comunicava all'avv. (...) il rinvio del primo incontro di mediazione per la data del 30/9/19; copia di comunicazione a mezzo pec il 17/9/19 dell'Avv. (...) con la quale comunicava all'Organismo di Mediazione l'impedimento dell'amministratore condominiale, (...), a comparire all'incontro fissato per il 30/9/19, dovendo sottoporsi, proprio in quello stesso giorno, ad un intervento chirurgico di cataratta. L'avv. Sessa documentava tale impedimento, allegando alla pec la copia della prenotazione presso la Asl (...)dell'intervento chirurgico fissato in pari data chiedeva un rinvio.
Che nonostante tale comunicazione, si legge sul verbale di conciliazione, "L'amministratore di Condominio sig. (...) non è presente per motivi di salute. Per tali motivi, in data 17/9/2019, depositava presso l'Organismo di Mediazione il certificato medico relativo ad un intervento di cataratta fissato per il 30/9/2019 chiedendo rinvio. Pertanto il mediatore insisteva per un rinvio e per il proseguimento della mediazione. L'avv. (...), pur in presenza di oggettivo impedimento comprovato da certificato medico chiedeva procedersi alla conclusione del procedimento di mediazione ...(omissis)... P.Q.M. il conciliatore, vista l'impossibilità di comporre la lite per l'assenza della parte convocata, dichiarava l'esito negativo della procedura di mediazione tesa alla conciliazione della controversia in oggetto'. Parte convenuta deduceva che l'eccezione di improcedibilità della domanda per invalidità della mediazione sarebbe infondata, in quanto l'amministratore del Condominio, pur in presenza del suo legittimo e pacifico impedimento a comparire al primo incontro di mediazione, avrebbe potuto delegare un terzo a parteciparvi, e ciò in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8473/2019; pertanto la (...) S.r.l. chiedeva di "procedersi alla conclusione del procedimento di mediazione".
Che, come da verbale assembleare del 18/8/19, prodotto agli atti, l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore (...) a partecipare al procedimento di mediazione; pertanto il (...) avrebbe violato il mandato conferitogli dall'assemblea se avesse delegato un terzo a partecipare all'incontro di mediazione;
Viene richiamata la nota sentenza n. 8473/19 della Corte di Cassazione.
Il giudice afferma che solo l'amministratore condominiale poteva essere pienamente a conoscenza delle questioni riguardanti il Condominio e solo lui poteva valutare una eventuale proposta conciliativa e che la volontà dell’attrice (...) di concludere il procedimento di mediazione a poco più di un mese dal suo inizio (tenuto conto del periodo di sospensione feriale) - pur in presenza di un legittimo e documentato impedimento dell'amministratore a comparire al primo incontro - è assolutamente ingiustificata, se si considera che l'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che, il procedimento di mediazione, può durare fino a tre mesi e che, quindi si sarebbe potuto fissare un nuovo incontro nel rispetto di tale norma.
Il giudice ritiene  invalido il procedimento di mediazione, poiché, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, è necessario ,ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda, che le parti compaiano personalmente all'incontro con il mediatore (cfr. sent. Cass. n. 8473/2019 sent. trib di Roma 27.06.2019) e pertanto dichiara l'improcedibilità della domanda
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Federico Vaudano Mediatore Avv. Federico Vaudano
Avvocato del Foro di Padova, svolgo la professione forense e di consulente legale per privati e aziende.
Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare attenzione per i diritti reali, le obbligazioni e contratti, la responsabilità civile e le procedure concorsuali, materie che ho approfondito conseguendo un Master in “Giurista d’Impresa” e in “Contrattualistica d’Impresa”.
Sono per natura propenso a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative e ritengo che la mediazi...
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