Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità, nella quale l’intimato si costituiva in giudizio opponendosi ai sensi dell’art. 665 cpc.
Il Giudice rigettava l’ordinanza di rilascio dell’immobile e disponeva il mutamento del rito, invitando le parti ad introdurre la mediazione.
Parte convenuta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda attore per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Il Giudice rigettava l’ordinanza di rilascio dell’immobile e disponeva il mutamento del rito, invitando le parti ad introdurre la mediazione.
Parte convenuta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda attore per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Il Giudice invitava le parti a proporre la mediazione ai sensi di Legge;
- La mediazione non è mai stata introdotta;
- La materia locatizia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
- L’onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento di convalida dello sfratto per morosità in caso di opposizione e mutamento del rito grava sul locatore intimante, a pena di improcedibilità della domanda avanzata con l’intimazione di sfratto.
Per tali ragioni, il Giudice ha accolto l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione per mancato espletamento della mediazione obbligatoria e condannato la parte attrice alla rifusione delle spese legali. *