Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione che potrà essere poi depositata in giudizio nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo in mediazione.

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Avv. Laura Principe

Tribunale di Roma, pronuncia del 22.10.2020

A cura del Mediatore Avv. Laura Principe da Roma.
Letto 2166 dal 16/11/2020

Commento:
A seguito di accertamento tecnico preventivo, il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Raffaella Vacca, formulava una proposta ex art. 185 c.p.c. che veniva però rifiutata da una parte in giudizio, la quale contestava le risultanze dell’accertamento.
Di talché, il Giudice riteneva di poter procedere ad una mediazione delegata poiché vi erano margini negoziali tra le parti che avrebbero consentito loro di addivenire in breve tempo ad una soluzione della vertenza soddisfacente per entrambe.
Ciò avrebbe anche evitato lunghi rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso.
Il Giudice riferiva espressamente di ritenere opportuno l’espletamento della consulenza tecnica in mediazione, anche per accertare il nesso di causalità tra fatti ed eventi e tra eventi e danni.
Per tali ragioni, il Giudice fissava un termine alle parti per depositare la domanda di mediazione, autorizzava l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, nonché ad avvalersi di un consulente tecnico iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma e di un ausiliario iscritto nell'albo, con il compito di rispondere a determinati quesiti e a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione.
Infine, autorizzava le parti a produrre in giudizio l’elaborato peritale disposto dall’Organismo di mediazione nell’ipotesi di mancato raggiungimento di accordo.
Ciò sta a significare che, nella malaugurata ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo in mediazione e, quindi, di prosecuzione del giudizio, la consulenza tecnica in mediazione avrebbe avuto rilevanza ed un peso specifico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
VERBALE D’UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice Addì 22.10.2020, letti gli atti del procedimento n.8148/2019;
letto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche; richiamate le Linee guida del CSM protocollo P 5102/2020 e le successive integrazioni;
rilevato che trattasi di procedimento per il quale si è disposta la celebrazione dell’odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che parte convenuta ha aderito alla proposta ex art. 185 bis c.p.c mentre parte attrice ha contestato le risultanze dell’ATP e chiesto c.t.u.;
considerato che la natura tecnica degli accertamenti integrativi (rispetto alle risultanze della ATP) fanno ritenere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lvo 28/10, che possa procedersi a mediazione c.d. delegata; ritenuto, infatti, che, sussistendo margini negoziali tra le parti in conflitto, le stesse, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione conveniente anche dal punto di vista economico (evitando la rinnovazione della ctu) e fiscale ex art. 17 e 20 del D.Lgs.28/2010ed il cui conseguimento eviterebbe ulteriori rinvii (rinvii che non potrebbero essere a breve, posto che l’emergenza nazionale Covid19 ha imposto il differimento di una enorme quantità di cause, in un contesto giudiziario nel quale il ruolo del giudice era già gravato da un eccessivo numero di procedimenti, e attesa la direttiva di limitare, per un non breve periodo, il numero delle cause da trattare in udienza, per garantire la cautela del distanziamento);
ritenuta l’opportunità di avvalersi di CTM, soprattutto al fine di approfondire e chiarire il rapporto causale tra l’operato dei sanitari e l’infezione artoprotesi del ginocchio dx con fistola cutanea (quesiti 4A - 4B e 5° dell’ATP);
considerato che, nel formulare la proposta, occorre tener conto delle risultanze documentali acquisite, fermo restando che la stessa è permeata da un contenuto di equità;
P.Q.M.
assegna alle parti termine sino al 31.12.2020 per il raggiungimento di un accordo amichevole;
fissa termine dilatorio sino alla data del 31.1.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 D.lgs 4.3.2010 n.28;
autorizza l’Organismo di mediazione ad avvalersi, rispettando il contraddittorio delle parti, di un CTM iscritto all’albo dei ctu del Tribunale di Roma e di un infettivologo iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Roma, i quali, tenendo conto di quanto acquisito e non contestato in sede di ATP, rispondano ai quesiti nn.4 A e B e 5A e, comunque, a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione;
autorizza l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione; autorizza la produzione in giudizio dell’elaborato peritale disposto dall’Organismo di mediazione nell’ipotesi di mancato raggiungimento di accordo;
invita i difensori ad informare i loro assistiti della presente ordinanza e, specificamente, della necessità di partecipare effettivamente, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
informa le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, IIIcomma, c.p.c.;
rinvia all’udienza del 18.11.2021 h.11,15, con la precisazione che in ipotesi di raggiungimento di accordo, le parti potranno chiedere un’anticipazione d’udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il Giudice Raffaella Vacca
 

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Chi è l'autore
Avv. Laura Principe Mediatore Avv. Laura Principe
Nasco professionalmente a Milano come avvocato civilista e giudice onorario in materia di tutele.
Trasferita a Roma da 17 anni, ho lavorato in materia di famiglia e minori, in particolare mi sono occupata di separazione e divorzi, tutela dei minori, nonché di tutele, curatele e successioni.
Mi piace la parte del diritto più umano che riguardi le persone nelle loro necessità, bisogni e diritti: il diritto al servizio delle persone. Sono quindi approdata alla mediazione familiare ormai da 13 a...
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