Commento:
A seguito della stipula di un contratto di mutuo, la società mutuante si trovava costretta ad agire in giudizio verso il mutuatario per non aver lo stesso restituito la somma oggetto del prestito.
L’attrice chiedeva l’accertamento del versamento, a titolo di prestito, della somma di 7.000 euro al convenuto e la condanna dello stesso alla restituzione, con l’aggiunta di interessi legali.
L’art. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede l’obbligatorio ricorso in questo caso alla preventiva negoziazione assistita, trattandosi di richiesta di pagamento di somme non eccedenti le 50.000 €, ma la parte attrice sceglieva invece di istaurare un procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per la mancata partecipazione della parte invitata.
L’attrice, quindi, adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo:
L’attrice chiedeva l’accertamento del versamento, a titolo di prestito, della somma di 7.000 euro al convenuto e la condanna dello stesso alla restituzione, con l’aggiunta di interessi legali.
L’art. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede l’obbligatorio ricorso in questo caso alla preventiva negoziazione assistita, trattandosi di richiesta di pagamento di somme non eccedenti le 50.000 €, ma la parte attrice sceglieva invece di istaurare un procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per la mancata partecipazione della parte invitata.
L’attrice, quindi, adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo:
- l’accertamento del versamento della somma a titolo di prestito
- la condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre a interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo
- il rimborso delle spese di mediazione e del compenso dell’avvocato per l’assistenza nella procedura
- il rimborso delle spese di causa.
Il convenuto si costituiva in giudizio, confermando di aver ricevuto il prestito, ma eccependo l’estinzione del debito a seguito di un accordo asseritamente raggiunto con l’attrice che prevedeva il trasferimento alla stessa di titoli azionari del convenuto.
A riprova dell’estinzione del debito, il convenuto produceva la scrittura privata che formalizzava la cessione delle azioni fra le parti, senonché ometteva di fare istanza di verificazione a seguito del disconoscimento dell’autenticità della firma della scrittura da parte dell’attrice.
Terminata la breve istruttoria e a seguito del deposito delle memorie conclusive, il giudice tratteneva la causa in decisione e si esprimeva in sentenza.
Il Dott. Davide Ciutto riteneva fondata la domanda attorea e condannava dunque il convenuto soccombente a:
- restituire le somme percepite oltre a interessi legali
- rifondere all’attrice le spese di lite
- rifondere le spese legali sopportate dall’attrice per l’assistenza in mediazione.
Il Tribunale di Vicenza accoglieva dunque gran parte delle domande attoree, ma non riteneva di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di mediazione: se è vero infatti che, per costante giurisprudenza, la parte attrice può vedere soddisfatta la condizione di procedibilità instaurando la mediazione anziché la negoziazione assistita nei casi in cui la seconda è prevista come obbligatoria, è vero anche che questa opzione è una mera scelta discrezionale dell’attore e che non è equo quindi condannare il convenuto, seppur soccombente, alla rifusione di spese che si potevano evitare instaurando invece la procedura indicata come prioritaria dal legislatore.
Le spese legali per l’assistenza in mediazione sono state invece poste a carico del convenuto posto che l’importo indicato dall’attrice a titolo di compenso per l’assistenza in mediazione-negoziazione risultava rispettoso dei limiti tabellari relativi all’assistenza legale in negoziazione assistita.
Benissimo quindi la scelta dell’attore di preferire la mediazione alla negoziazione assistita ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità, ben consci tuttavia di non poter ripetere in giudizio le spese di procedura corrisposte all’organismo di mediazione.^