Nelle mediazioni obbligatorie, la condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali.

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Avv. Francesca  Brugi

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 07.02.2024, sentenza n. 3452/2024, consigliere Loredana Nazzicone

A cura del Mediatore Avv. Francesca Brugi da Bologna.
Letto 400 dal 10/02/2024

Commento:

Grazie al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Roma nel giugno 2023 ex art. 363-bis c.p.c., le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse sull’annosa questione che ha tormentato numerosi avvocati e altrettanti giudici: se fosse o meno necessario instaurare un nuovo procedimento di mediazione obbligatoria a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale, una volta già espletata -e terminata con esito negativo- la mediazione relativa alla domanda attorea.
 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto:
 
la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per le domande riconvenzionali, se è già stata espletata per la domanda principale, precisando però che è compito del mediatore quello di far emergere tutti gli interessi delle parti, come è compito del Giudice quello di tentare di conciliare le parti nel corso del giudizio ove ne ravvisi la possibilità.
 
Il consigliere Loredana Nazzicone, estensore della sentenza in commento, motiva la decisone in modo assolutamente esaustivo, analizzando i diversi tipi di domanda riconvenzionale per dare infine un trattamento unitario alla questione: la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità solo per la domanda introduttiva del giudizio, non invece per tutte le altre domande successive ed eventuali.
 
DIVERSI TIPI DI DOMANDA RICONVENZIONALE
 
In dottrina e in giurisprudenza le domande riconvenzionali si possono suddividere in due categorie:
 
  1. DOMANDA RICONVENZIONALE COLLEGATA ALL’OGGETTO DI LITE
Trattasi di quella domanda riconvenzionale che ha comunanza oggettiva del titolo già dedotto in giudizio dall’attore -ove, quindi, via sia un collegamento oggettivo fra la domanda attorea e quella del convenuto- e che non importi uno spostamento della competenza per materia o per valore, permettendo e rendendo opportuno il simultaneus processus.
 
  1. DOMANDA RICONVENZIONALE “ECCENTRICA”
È quella domanda che non è in alcun modo collegata obiettivamente all’oggetto di causa e che allarga dunque la materia trattata nel giudizio introdotto da parte attrice.
 
L’obiettività del collegamento o meno fra l’oggetto delle due domande è oggetto di valutazione discrezionale del giudice, il quale sarà tenuto a motivarne le ragioni.
 
Le Sezioni Unite chiariscono che in entrambi i casi viene esclusa la mediazione obbligatoria a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, ove si sia già conclusa negativamente la mediazione relativa alla domanda principale.
Viene esplicitato che la mediazione obbligatoria si ricollega infatti non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo che oramai è pendente, essendo venuta meno la funzione deflattiva che ha legittimato l’introduzione nel nostro ordinamento della suddetta condizione di procedibilità, limitando il diritto di difesa.
 
RAGIONI DELL’ESCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE DOMANDE RICONVENZIONALI
 
L’Estensore Nazzicone motiva l’esclusione ripercorrendo esaustivamente le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre l’obbligatorietà della mediazione in alcune materie, individuando i principi costituzionali che avvalorano il principio di diritto enunciato ed evidenziando, a conferma, l’orientamento in tal senso anche della Corte Costituzionale.
 
Riassumendo per sommi capi le 23 pagine di sentenza in commento possiamo individuare:
 
  • La funzione deflattiva della mediazione nella ratio del suo inserimento nel nostro ordinamento come condizione di procedibilità: l’intento del legislatore è sempre stato quello di limitare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., al solo scopo di preservare la giurisdizione sovraccaricata eccessivamente dalla sempre più crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti. Il fine dell’obbligatorietà della mediazione è l’auspicata non introduzione della causa se la questione viene risolta preventivamente in mediazione. Se però la mediazione è già stata esperita dall’attore, con esito negativo, la lite è ormai già pendente di fronte al giudice che ne resta investito; una nuova mediazione con oggetto la domanda riconvenzionale non realizzerebbe il fine di operare un filtro al processo, posto che il giudice dovrebbe oramai comunque trattare la materia oggetto della domanda principale.
  • Il principio della certezza del diritto viene in soccorso al dubbio se potrebbe, tuttavia, averse senso prevedere una nuova mediazione obbligatoria almeno in caso di domanda riconvenzionale “eccentrica”. In passato, numerose sentenze, anche di Cassazione, si erano espresse in tal senso, individuando alcuni casi di specie nei quali fosse opportuno un nuovo passaggio obbligato in mediazione, visto l’allargamento o la diversità della materia introdotta dalla riconvenzionale rispetto alla domanda principale. Molte altre sentenze invece erano, come spesso accade, contrarie. Il fatto che il giudice di merito o quello di legittimità possa arbitrariamente decidere in merito, caso per caso, viene ritenuto dalle Sezioni Unite lesivo del principio di certezza di diritto su un aspetto procedurale che, come già sottolineato, limita un diritto fondamentale dell’individuo come quello di difesa.
  • Il principio della ragionevole durata del processo aggiunge fondamento alla tesi sposata delle Sezioni Unite. Se si volesse ritenere obbligatorio l’ulteriore esperimento della mediazione a seguito di domanda riconvenzionale si cadrebbe in quel che la dottrina chiama “eccesso di mediazione”, una situazione scongiurata più volte dal legislatore per non determinare una gravosa duplicazione di costi per le parti e chiaramente un allungarsi dei tempi della giustizia. Ma c’è di più: se si ritenesse obbligatorio il secondo esperimento della mediazione obbligatoria in caso di riconvenzionale, si potrebbe fare lo stesso ragionamento anche per le ulteriori domande successiva alla principale come la reconventio reconventionis o la domanda proposta da un convenuto verso l’altro, piuttosto che da e contro terzi interventori (volontari o su chiamata), arrivando a legittimare una eccessiva durata del processo.
 
Per il legislatore, il tentativo di mediazione è stato ritenuto utile e necessario, ma solo se esperito in tempi definiti e non foriero invece di ulteriori ritardi. Ne sono riprova, ad esempio, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 28/2010, così come recentemente riformato:
 
  • L’art. 5, 2° comma, ha circoscritto la condizione di procedibilità al rilievo d’ufficio o all’eccezione di parte entro un termine processuale assai ristretto: la prima udienza.
  • L’art. 6 ha invece indicato esplicitamente come il termine di tre mesi di durata della mediazione (prorogabile di ulteriori tre) non sia soggetto a sospensione feriale.
 
Il legislatore positivo ha dunque effettuato un bilanciamento di interessi, confermato più volte anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato il carattere eccezionale che devono necessariamente avere le ipotesi limitative del diritto di difesa che, sempre a parer del giudice delle leggi, non è violato dalla mediazione obbligatoria solo laddove risolti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio (c.d. “effetto boomerang”).
 
RUOLO DEL MEDIATORE E DEL GIUDICE
 
Nell’enunciare a chiare lettere il suddetto principio di diritto che vede l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le successive domande, le Sezioni Unite precisano anche quali debbano essere i ruoli, nella composizione della lite, dei due professionisti chiamati a guidare le parti verso una soluzione del conflitto:
 
  • Al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti nel corso del procedimento di mediazione e di esortarle dunque a esternare in quella sede le rispettive domande, pretese o necessità, in modo da prevenire l’”effetto sorpresa” della successiva domanda riconvenzionale introdotta in giudizio;
  • Al giudice resta il compito e la possibilità di esperire, per l’intero corso del giudizio, il tentativo di conciliazione ex art. 185 e 185-bis c.p.c., laddove ravvisi la possibilità che questo possa avere un esito positivo in quella sede.
 
CONCLUSIONI
 
L’importantissima sentenza in commento dà risposta a un interrogativo fondamentale nelle aule giudiziali, chiarendo come la mediazione obbligatoria sia condizione di procedibilità esclusivamente per la domanda introduttiva del processo, escludendola invece per quel che riguarda le domande successive, come quelle riconvenzionali.
 
Fornisce però un’ancor più preziosa indicazione alle parti in conflitto, laddove le invita a includere tutte le proprie pretese fin da subito in sede di mediazione, per non veder pregiudicata irrimediabilmente la possibilità di trattarle in una via stragiudiziale ove non si indagano responsabilità, ove non viene richiesto di provare alcun diritto, ma dove invece si ha la possibilità di addivenire senza queste formalità ad una soluzione tombale, più rapida ed economica, della controversia.^
 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Brugi Mediatore Avv. Francesca Brugi
Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l'aspetto umano di ogni controversia.
Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l'ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ...
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