Non possono assumere rilievo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova le dichiarazioni rilasciate nel corso della mediazione

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Avv. Tiziana Carpinteri

Tribunale di Cuneo, 18.01.2023, sentenza n. 33, giudice Giusy Ciampa

A cura del Mediatore Avv. Tiziana Carpinteri da Bari.
Letto 705 dal 17/03/2023

Commento:
In una controversia avente ad oggetto i compensi professionali (materia non obbligatoria), con atto di citazione la società X conveniva in giudizio la società Y cliente per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di Euro 8.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza consistita, tra l’altro, in n. 60 incontri con diversi soggetti al fine di una cessione di quote immobiliari. La convenuta Y si costituiva contestando di aver mai conferito un incarico alla società attrice ed evidenziando l'eccessività del compenso richiesto. Alla prima udienza la convenuta offriva banco iudicis la somma di Euro 1.500,00, proposta rifiutata dall'attrice. Il giudice, espletata l’istruttoria e trattenuta la causa in decisione rigettava la domanda in quanto nel caso di specie difettava qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato al sindacato di legittimità.

Inoltre, l'art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente "ai fatti non contestati dalla parte costituita", così confermando l' irrilevanza della c.d. non contestazione stragiudiziale. La stessa ha affermato che, richiamando l'art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, non può assumere rilievo a tal fine [dell’onere della prova] il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento di mediazione.°

Testo integrale:
Tribunale | Cuneo | Civile | Sentenza | 18 gennaio 2023 | n. 33
Data udienza 16 gennaio 2023
Integrale
Professioni intellettuali - Prestazione d'opera - Pagam ento onorari - Conferim ento incarico - Contestazione - Onere prova - Professionista

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo - Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
avente ad oggetto: compensi professionali TRA
(...) (p.iva. (...)), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Pa.Ma. (c.f. (...) ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, Via (...) bis;
ATTRICE E
(...) (c.f. (...) ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ca.Em. (c.f. (...) ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Torino, Corso (...);
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Premessa.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2019, (...) s.a.s. di (...) ha convenuto in giudizio (...) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 8.000,00, oltre oneri di legge ed interessi dalla mora al saldo (o, in subordine, "la diversa somma ritenuta dovuta in corso di causa per l'attività svolta in favore della medesima"), a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza (consistita in n. 60 incontri con la cliente, la curatela, i legali, il notaio, il personale della (...) ed (...), altri professionisti e gli acquirenti ed avente ad oggetto "l'esame della situazione patrimoniale, visure, esame delle perizie immobiliari, trattative con la curatela ed esame dell'atto definitivo") espletata, per il tramite di uno dei suoi soci (geom. (...)) ed in favore della convenuta, nell'ambito di trattative involgenti immobili in comproprietà tra la convenuta ed il marito ((...)), da poco dichiarato fallito, che hanno condotto alla stipula dell'atto del 26.7.2016 a rogito per notar (...) (rep. (...) rac. (...) trascritto il 03.08.2016), con il quale la signora (...) - in cambio della cessione delle proprie quote immobiliari - ha ottenuto la piena proprietà della villa di Boves il cui valore è stimabile in Euro 350.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.1.2020 si è costituita la convenuta, contestando di aver mai conferito un incarico alla società attrice ed evidenziando l'eccessività del compenso richiesto.
Alla prima udienza dell'11.2.2020 la convenuta ha offerto banco iudicis la somma di Euro 1.500,00, proposta rifiutata dall'attrice.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 31.5.2022 la scrivente (subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Merito.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Invero, trattandosi di domanda volta ad ottenere l'adempimento del contratto d'opera, avente ad oggetto l'espletamento di attività professionale da parte dell'istante, va fatta applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di allocazione degli oneri allegatori e probatori delle azioni contrattuali.
Al riguardo, si afferma che, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta,
totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie difetta qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale da parte di (...).
Per quanto, infatti, per il contratto d'opera professionale (ex artt. 2230 ss. c.c.) la legge non richieda alcuna forma sacramentale (talché l'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti), nella fattispecie in esame parte attrice non ha fornito alcun dato probatorio idoneo a supportare la sussistenza di uno specifico accordo intervenuto con la convenuta.
Giova sul punto richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocamente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento - se adeguatamente e coerentemente motivato - al sindacato di legittimità" (cfr. Cass. civ., n.27466/2019, la quale a sua volta richiama Cass. civ. n. 1792 del 2017, Cass. civ. n. 3016 del 2006, Cass. civ. n. 1244 del 2000; Cass. civ. n. 2345 del 1995).
D'altronde, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951).
Ebbene, nella specie, la (...) ha allegato che nei primi giorni del 2016 la convenuta si era presentata presso lo studio della società attrice accompagnata dal marito (...), chiedendo di essere assistita per poter trattare con la curatela fallimentare, i creditori, i consulenti del fallimento e gli acquirenti, la definizione delle sue comproprietà possibilmente con permuta.
La convenuta ha, invece, sempre contestato di essersi recata con il sig. (...) presso gli uffici della (...) e di aver conferito un qualsivoglia mandato a tale società evidenziando come, piuttosto, sia stato il marito "a rivolgersi alla società di mediazione immobiliare (...) al fine di reperire celermente sul mercato soggetti disponibili ad acquistare due capannoni ed un terreno di proprietà di società dal medesimo controllate onde poter risolvere l'intricata situazione venutasi a creare a seguito della dichiarazione di fallimento della società (...) di cui il sig. (...) era socio accomandatario" (v. pag. 4 comparsa di costituzione).
Alla luce di tale specifica contestazione era certamente a carico dell'attrice l'onere di fornire la prova - prima ancora che dell'attività svolta - del conferimento dell'incarico da parte di (...).
Tale onere non risulta assolto.
Non può assumere rilievo a tal fine il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento di mediazione, posto che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla qualeprovengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio".
Inoltre, l'art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente "ai fatti non contestati dalla parte costituita", così confermando l'irrilevanza della c.d. non contestazione stragiudiziale.
Del tutto ininfluenti ai fini della prova del mandato sono la visura prodotta sub doc. 3 (dalla quale è dato evincersi unicamente la circostanza, non contestata, che la società attrice abbia quale oggetto sociale lo svolgimento di attività di mediazione immobiliare) e l'atto notarile del 26.7.2016 prodotto sub doc. 4, dal quale risulta unicamente la richiesta da parte del geom. (...) di un certificato di destinazione urbanistica (v. allegato B a pag. 40/110 doc. 4) e non già l'effettivo mandante dell'attività di consulenza asseritamente espletata.
Alcuna prova, neppure presuntiva, circa il conferimento dell'incarico di intermediazione immobiliare da parte di (...) emerge, inoltre, dal "carteggio" prodotto sub doc. 5, contenente appunti unilateralmente redatti, visure ed atti attestanti ricerche neppure direttamente riferibili alla convenuta.
Quanto all'espletata prova orale, nessuno dei soggetti escussi ha saputo riferire circa l'esistenza di un accordo negoziale tra le odierne parti processuali (circostanza d'altronde non dimostrabile per testi, stante il divieto di cui agli artt. 2721 ss. c.c.), essendosi gli stessi (testi (...) e notaio (...)) limitati a confermare la presenza del geom. (...) in occasione della stipula dell'atto notarile (peraltro affermata dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale: v. verbale del 14.12.2021) e che il (...) avesse riferito di agire per conto della convenuta (teste (...)), senza tuttavia fornire alcun elemento utile a dimostrare l'effettiva riconducibilità del mandato di intermediazione in capo alla convenuta.
In particolare, il teste (...) (curatore del fallimento) - escusso all'udienza del 12.7.2021 - ha riconosciuto nel geom. (...) colui che, al momento della stipula dell'atto di transazione, "aveva i certificati (...) e mano mano li passava al notaio", precisando di non averlo mai visto prima.
Allo stesso modo, il notaio (...) ha dichiarato di essersi "interfacciata con vari professionisti delle parti e anche con il (...)".
Il teste (...), invece, escusso all'udienza dell'11.6.2021, sul capo 18 della seconda memoria istruttoria di parte attrice ("il signor (...) intavolò anche una trattativa con il signor (...) per l'acquisto della villa facendo presente di agire per conto della comproprietaria (...)") - la cui formulazione, priva di riferimenti di spazio e tempo, si presta a censura di inammissibilità ex art. 244 c.p.c. - si è limitato a confermare di aver partecipato ad una trattativa (non conclusasi) e la presenza della signora (...), senza null'altro specificare.
Infine, il geom. (...), sentito all'udienza del 19.11.2021, ha riferito che "Nel 2016 due volte il geom. (...) è venuto nell'ufficio tecnico del Comune di Peveragno del quale sono responsabile per avere delle informazioni in merito ad un immobile sito nel nostro comune ed al fallimento. Non so se abbia preso poi contatti con le persone indicate nel capo ... Si presentò dicendo che agiva per conto della signora (...) in quanto la stessa non era interessata al fallimento ancorché comproprietaria dell'immobile. La signora (...) non era presente".
Stante tale evidente lacuna probatoria in ordine al fatto costitutivo dell'azione, la domanda non può che essere rigettata.
Non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08- 05-2014, n. 9936).
Spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
Va detto che nelle more è stato pubblicato il D.M. 13 agosto 2022, n. 47 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247) il quale, all' art. 6 espressamente prevede che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore".
Tenuto conto del principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo" (cfr. Cass. 30/06/2015, n. 13401; Cass. 08/10/2001, n. 12326) e del chiaro disposto dell'art. 4, co. 5 lett. d) D.M. n. 55 del 2014, si reputa quindi necessario applicare i nuovi parametri di liquidazione, vigenti a far data dal 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
  • rigetta l'azione;
  • condanna parte attrice, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di (...) delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55 del 2014 in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 16 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Tiziana Carpinteri Mediatore Avv. Tiziana Carpinteri
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