Nuovo rinvio pregiudiziale d'interpretazione sulla mediazione.

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Avv. Mario Antonio Stoppa

Giudice di Pace di San Severino, ordinanza 21 settembre 2011.

A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 3978 dal 29/09/2011

Commento:
Nuova rimessione alla Corte di Strasburgo: questa volta a rinviare gli atti ai giudici europei è stato il Giudice di pace di San Severino che con ordinanza del 21 settembre ha sospeso il procedimento riguardante una controversia in materia di assicurazione stradale e ha chiesto l’intervento interpretativo sulla legittimità della normativa in materia di mediazione introdotta con il d.lgs. 28/2010 rispetto alla direttiva 2008/52/Ce del 21.05.2008.

Testo integrale:

Questi i dubbi sollevati dal giudice di pace:

“Se gli artt.6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come adattata A sTTRASBURGO IL 12 DICEMBRE 207, la direttiva 208/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 208 relativi a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il principio generale del diritto dell’unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell’Unione europea una normativa come quella recata, in Italia, dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 145/2011, secondo la quale:

- il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;
- il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso dele spese sostenute dalla parte socombente relative allo steso periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l’imposta dovuta ( contributo unificato)se la Sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;
-il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione dele spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;
- il giudice deve condannare, al versamento all’entrata de bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
- il mediatore può, o adirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;
- il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;
- pur dopo il decorso dei termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la Segreteria dell’organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata;
- non è escluso che i procedimenti di mediazione posano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;
- il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore dela controversis ( fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l’aumentared della sua complessità ( in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall’esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio)”.
.

b) visto l'art. 295 c.p.c., sospende il presente processo;

c) manda alla sua Segreteria per la comunicazione della presente Ordinanza all'indirizzo della "Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione, L-2925, Lussemburgo", e alle parti costituite ove, come in epigrafe, elettivamente si sono domiciliate nella presente causa.

Mercato San Severino (SA), 21 settembre 2011

Il Giudice di pace

Dott. Avv. Nicola Lombardi

Mercato San Severino.

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Chi è l'autore
Avv. Mario Antonio Stoppa Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa
Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016).
E' mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le pr...
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