Opposizione a decreto ingiuntivo e irregolare partecipazione alla mediazione dell’opposto: domanda improcedibile e decreto revocato.

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale Pavia, Sez. III, Sentenza, 24/04/2025, n. 490 Giudice: Dott. Luciano Arcudi

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 253 dal 14/07/2025

Commento:
Questa la massima:

« La validità della partecipazione alla mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 richiede che il rappresentante delegato della parte sia munito di pieni poteri per la composizione della controversia, compreso il potere di transigere. La semplice delega senza il potere di decidere autonomamente sulla transazione non soddisfa le condizioni richieste per la procedibilità della domanda giudiziale».

Nella vicenda, parte attrice si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare oltre 31mila euro a titolo di saldo debitorio di due rapporti bancari risalenti nel tempo, proponendo varie eccezioni di merito.
La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice, respingendo l’istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5 bis d.lgs. n. 28 del 2010.
Successivamente, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposta regolarmente partecipato alla mediazione.
Il giudice, dopo aver richiamato in sentenza il contenuto degli artt. 5 bis e 8, comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010, osserva che la banca opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione « avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia».
Invece, come risulta dal relativo verbale di mediazione, per la parte opposta si era presentato al procedimento l’avv. Tizio, su semplice delega degli avv.ti Caio e Sempronio, al quale non era stato esplicitamente conferito il potere di partecipare alla mediazione ed era, anzi, esplicitamente escluso quello di "transigere".
Dell'inidoneità a tale scopo di detta procura era ben conscia l'opposta, che si era affrettata a conferirne una specifica procura  proprio per il procedimento di mediazione.
Tuttavia, secondo il Tribunale di Pavia, nemmeno la nuova procura era idonea allo scopo, ponendo due ordini di problemi: il primo riguarda la facoltà di sub-delega all'avv. Tizio ed il secondo attiene all'esplicita subordinazione del potere di conciliare alle « determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti ». 
Quanto al primo problema, a detta del giudice, « la procura in argomento non contiene l'attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente " intuitu personae" del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l'avv. Tizio regolarmente investito dei relativi poteri ».
Quanto al secondo problema, prosegue testualmente la sentenza « si deve osservare che, nello spirito del d.lgs. n. 28 del 2010, al rappresentante/delegato non può, all'evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni. Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere "munito dei poteri necessari per la composizione della controversia" e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell' incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell' incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati "competenti organi deliberanti", ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore ».
Infine, rileva ancora, ad abundantiam, il Tribunale di Pavia, « la circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell'ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna "sanatoria" nel senso preteso dall'opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni ».
Ne consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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