Commento:
Interessante ordinanza motivata che invia le parti in mediazione delegata al fine di consentire una definizione rapida del procedimento, tenuto conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, e in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio.
Il giudice in particolare indica che: “nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli”.
Secondo il Tribunale, la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione.
Il giudice raccomanda inoltre la partecipazione personale delle parti, ricordando le sanzioni in caso di mancata partecipazione invitando il mediatore ad adoperarsi per consentire tale partecipazione e, in caso di assenza, a verbalizzarne i motivi.
Il giudice invita inoltre il mediatore a formulare una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti e a verbalizzare i motivi di rifiuto della stessa.
Inoltre, invita le parti a depositare i verbali degli incontri e a comunicare l’esito della mediazione almeno 10 giorni prima dell’udienza successiva.°