Ordinanza di mediazione delegata della Corte d’Appello di Roma sezione specializzata in materia di impresa in applicazione del Protocollo ConSenso

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Avv. Rossana Delbarba

Corte di Appello di Roma, Sez. II, specializzata in materia di impresa, 20.05.2025, ordinanza n. 1822, giudice Gianna Maria Zannella

A cura del Mediatore Avv. Rossana Delbarba da Brescia.
Letto 254 dal 25/07/2025

Commento:

L’ordinanza della giudice Zannella, in applicazione del progetto “Con-Senso”, volto a promuovere la mediazione demandata e la formazione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo, dispone l’invio delle parti in mediazione demandata in un giudizio d’appello relativo a rapporti bancari, quindi su diritti disponibili.
Richiamati gli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010, viene evidenziato che:
  • La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità.
  • Le parti devono partecipare personalmente, assistite dai propri avvocati.
  • La mancata partecipazione ingiustificata comporta sanzioni processuali (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
  • La mediazione può offrire vantaggi economici e fiscali.
  • Il mediatore può avvalersi di consulenti tecnici (art. 8, co. 7 D.Lgs. 28/2010).
Pertanto, la Corte dispone che:
  • Le parti attivino tempestivamente la mediazione nel termine massimo di durata di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs n. 28/2010 (non entro 15 giorni) e depositino l’esito almeno 10 giorni prima dell’udienza.
  • Gli avvocati informino per iscritto i clienti della necessità di partecipazione effettiva e cooperando in buona fede e lealmente nel perseguimento di un accordo conciliativo, oltre che delle conseguenze in caso di mancata o irrituale partecipazione (art. 12bis D.Lgs n. 28/2010);
  • le parti informino la Corte dell'esito del procedimento di mediazione mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione e, qualora le parti lo convengano, l’eventuale relazione di cui all’art. 8, comma 7 del D.Lgs n. 28/2010, almeno 10 giorni prima dell’udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli 12 bis e 13 del D. Lgs. n.28/2010 e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 28/2010.
La Corte si riserva ulteriori provvedimenti in base all’esito della mediazione.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Rossana Delbarba Mediatore Avv. Rossana Delbarba
Si sa, l’Italia è conosciuta nel mondo per la buona cucina, l’arte e la cultura, il calcio, la bellezza e…. per i LITIGI!
Già, perché gli italiani sono creativi, generosi, simpatici, passionali, ma anche testardi, contraddittori e individualisti.
Ed è proprio la nostra indole a portarci ad avere numerosi contrasti e diverbi che spesso finiscono nelle aule giudiziarie.
Tutto questo ha generato in me la curiosità di conoscere la Legge; così, nel 2006 mi sono laureata in giurisprudenza presso l...
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