Commento:
L’ordinanza della giudice Zannella, in applicazione del progetto “Con-Senso”, volto a promuovere la mediazione demandata e la formazione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo, dispone l’invio delle parti in mediazione demandata in un giudizio d’appello relativo a rapporti bancari, quindi su diritti disponibili.
Richiamati gli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010, viene evidenziato che:
Richiamati gli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010, viene evidenziato che:
- La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità.
- Le parti devono partecipare personalmente, assistite dai propri avvocati.
- La mancata partecipazione ingiustificata comporta sanzioni processuali (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
- La mediazione può offrire vantaggi economici e fiscali.
- Il mediatore può avvalersi di consulenti tecnici (art. 8, co. 7 D.Lgs. 28/2010).
- Le parti attivino tempestivamente la mediazione nel termine massimo di durata di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs n. 28/2010 (non entro 15 giorni) e depositino l’esito almeno 10 giorni prima dell’udienza.
- Gli avvocati informino per iscritto i clienti della necessità di partecipazione effettiva e cooperando in buona fede e lealmente nel perseguimento di un accordo conciliativo, oltre che delle conseguenze in caso di mancata o irrituale partecipazione (art. 12bis D.Lgs n. 28/2010);
- le parti informino la Corte dell'esito del procedimento di mediazione mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione e, qualora le parti lo convengano, l’eventuale relazione di cui all’art. 8, comma 7 del D.Lgs n. 28/2010, almeno 10 giorni prima dell’udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli 12 bis e 13 del D. Lgs. n.28/2010 e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 28/2010.
La Corte si riserva ulteriori provvedimenti in base all’esito della mediazione.°