Ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. n. 28 del 2010, spetta al locatore-intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.

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Dott.ssa Marina Gracola

Tribunale di Roma, Sez. VI, 19.01.2022, sentenza n. 822, giudice Caiffa

A cura del Mediatore Dott.ssa Marina Gracola da Pisa.
Letto 3810 dal 23/04/2022

Commento:

Ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. n. 28 del 2010, spetta al locatore-intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.

Il caso di specie ha ad oggetto un procedimento di sfratto per morosità relativamente ad una porzione di terreno concessa in utilizzo con scrittura privata che prevedeva un'indennità di occupazione pari ad Euro 100,00 mensili e la durata dell'occupazione di quattro anni.

Il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva presentato l’istanza di mediazione per esperire il tentativo obbligatorio né prima né dopo la scadenza del termine di quindici giorni loro assegnato con ordinanza, ha dichiarato improcedibile la domanda attrice condannando quest’ultima alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite.

La giudice non manca di esporre il contrasto giurisprudenziale sussistente in tema:

tali posizioni oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a letture in favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna 17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini 24 maggio 2016).

Il tribunale di Roma, in conformità con Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018, ritiene che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilitaà delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott.ssa Marina Gracola Mediatore Dott.ssa Marina Gracola
Ho intrapreso gli studi giuridici per un innato senso della giustizia che pensavo trovasse il suo sbocco naturale nell'applicazione in senso stretto della regola, del diritto.
Negli anni di praticantato in uno studio che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e di problematiche legate alla locazione, mi sono scontrata con la realtà delle situazioni, con i problemi e i bisogni concreti delle persone vere ed ho “scoperto” che la stretta applicazione della norma e della procedura da ...
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