Partecipazione personale delle parti o procura speciale sostanziale?

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Dott.ssa Marina Gracola

Tribunale di Milano, 14 aprile 2021, I civile, Estensore Boroni

A cura del Mediatore Dott.ssa Marina Gracola da Pisa.
Letto 2232 dal 17/06/2021

Commento:
Il tribunale di Milano torna sul tema della partecipazione personale delle parti e, conformandosi al principio dettato da Cassazione n. 8473/2019, riafferma nel caso di specie la necessità di una procura speciale sostanziale conferita al difensore con lo “specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
 
 

Testo integrale:


Nella causa civile iscritta al n. r.g. ---/2020 promossa 
 
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 30.3.2021,
sentite le parti, letti gli atti di causa,
quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità per mancata proposizione della mediazione in assenza della parte attrice personalmente all’incontro di mediazione;
osserva:
alla luce del tenore letterale degli artt. 5 e 8 del d.lgs 28/2010, i quali, ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e della interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza (Cass. 8473/2019) a tenore del quale le parti possono delegare taluno all’uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
rilevato che dai verbali di mediazione in atti si evince la presenza del difensore di parte attrice e non della parte personalmente e che non vi menzione dalla disponibilità di una procura speciale (peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta);
ritenuto che la conseguenza della accertata irritualità non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l’attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge;
P.Q.M.
Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi
Milano, 14 aprile 2021 Il Giudice
dott. Valentina Boroni
 
 

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Chi è l'autore
Dott.ssa Marina Gracola Mediatore Dott.ssa Marina Gracola
Ho intrapreso gli studi giuridici per un innato senso della giustizia che pensavo trovasse il suo sbocco naturale nell'applicazione in senso stretto della regola, del diritto.
Negli anni di praticantato in uno studio che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e di problematiche legate alla locazione, mi sono scontrata con la realtà delle situazioni, con i problemi e i bisogni concreti delle persone vere ed ho “scoperto” che la stretta applicazione della norma e della procedura da ...
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