Per adempiere alla condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Corecom, è necessario che vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell'istanza di conciliazione e della domanda in giudizio

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Avv. Serena De Pascalis

Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, ordinanza n. 23072

A cura del Mediatore Avv. Serena De Pascalis da Lecce.
Letto 852 dal 23/05/2023

Commento:
Con l'ordinanza n. 23072/22, del 25 luglio 2022, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato i temi della condizione di procedibilità/proponibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione e la necessaria corrispondenza fra il contenuto dell'istanza di conciliazione e della domanda giudiziale.
Il caso aveva ad oggetto domanda di riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali subiti da uno studio medico privato, a causa di alcuni disservizi verificatisi a seguito di cambio di operatore telefonico.
In primo grado veniva accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla controparte, perché l'attrice non aveva prima esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom. La sentenza di primo grado, impugnata, veniva confermata in appello.
Contro la sentenza di appello lo studio medico proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
La Corte ha affermato che, perché possa ritenersi rispettata la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessario che vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell'istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario, in caso di esito negativo della conciliazione stragiudiziale.
Una diversa conclusione finirebbe per svilire la funzione stessa del tentativo di conciliazione, il cui scopo è quello di consentire alle parti di valutare le rispettive pretese ed eventualmente raggiungere un accordo stragiudiziale, che eviti l'instaurazione del procedimento civile.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie telefoniche viene considerato una condizione di procedibilità e non di proponibilità in linea con Cass. S.U. n. 8241/2020 e in via analogica gli altri procedimenti di mediazione.
I giudici rilevano che l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda e che l'effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 bis cod. proc. civ., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 cod. proc. civ., in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, dall'art. 5, comma 1, della I. n. 108 del 1990, in materia di licenziamenti individuali), sia dalla disciplina successiva e generale dettata dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio. In tutti questi casi, la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.°
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Serena De Pascalis Mediatore Avv. Serena De Pascalis
Avvocato civilista con particolare esperienza giudiziale maturata nei settori della responsabilità civile, contrattuale/extracontrattuale, nonché assicurativa. Particolarmente attenta al diritto di famiglia e alla tutela dei minori
oltre che delle madri vittime di violenza domestica. Svolgendo attività di consulente d'impresa, ho sviluppato altresì esperienza nel settore commerciale (diritto bancario e diritto societario) e amo svolgere il mio lavoro dando rilievo alla funzione sociale dell'av...
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