Per garantire la proficuità della mediazione è necessario andare oltre il primo incontro a carattere informativo.

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Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese

Tribunale di Roma, Ordinanza 05-10-2017

A cura del Mediatore Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese da Milano.
Letto 1441 dal 25/01/2018

Commento:
In tema di proposta di mediazione avanzata dal giudice ex art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, assume rilevanza primaria l’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. La mediazione è un istituto che nasce non come antagonista dell’ordinario processo dinanzi alla autorità giudiziaria bensì come strumento pensato per garantire agli interessi di ciascuna parte la più ampia tutela possibile. Dunque, al fine di rendere più proficua la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è obbligatorio non solo che le stesse siano presenti personalmente ed assistite dai propri avvocati ma anche che vadano oltre il primo incontro a carattere informativo.  

Testo integrale:

TRIBUNALE di ROMA

Sez.Xlll O

ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:

-1-

Si ritiene quindi che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.

ln particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Le parti potranno valutarne il contenuto ed anche alla luce delle considerazioni di cui alla nota ragionare sulla opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

-2-

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alia luce della proposta dei giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta dei giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.11.2017 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg. 15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo o comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire (5 rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Si sottolinea ulteriormente che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di e uità.

Va infine avvertito che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 decr. lgsl. 28/’10 come modificato dai D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presentile parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.

Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni a! riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III’ c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente giurisprudenza edita anche on line)

P.Q.M*

a scioglimento della riserva che precede,

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.11.2017; •

DISPONE che le partir in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla mediazione della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 co. 3 decr. lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati* al procedimento di mediazione;

INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2″ e che ai sensi dell’ art.8 dec. lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art.96 co. 1 1 1 cpc;

FISSA termine dilatorio fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui ai secondo comma dell’art.5 del dec.lgs28/10;

RINVIA all’udienza del 5.4.2018 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 05/10/2017  Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE Al SENSI DELL’ART.185 BIS c.p.c.

II Giudice, letti gli atti del procedimento,

ritenutolo opportuno,

P R O P O N E

il pagamento a favore di Elena ed Andrea Miele ed a carico di snc Peroni di Peroni Giampaolo & C snc nonché Eleonora e Giampaolo Peroni della complessiva somma di €.15.000,00, oltre un contributo di €.2.500,00 per compensi oltre IVA CAP e spese generali; compensazione per il resto.

Il Giudice

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Chi è l'autore
Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese Mediatore Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese
Laureata in giurisprudenza all' Universita Cattolica di Milano nel 1988, sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1992 e all'Albo speciale della Cassazione dal 2004.
Svolgo l'attività di libera professionista presso il mio studio di Milano.
Avvalendomi anche della buona conoscenza della lingua inglese e francese, presto attività di consulenza e assistenza a società italiane con interessi all'estero e straniere con interessi in Italia.
Negli ultimi anni, quale parte di un grupp...
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