Perché la procura speciale rilasciata dalla parte a chi la rappresenta in mediazione sia idonea non basta che nella formula sia citato il procedimento di mediazione, ma occorre specificare i poteri sostanziali attribuiti al delegato e la stessa non può essere autenticata dallo stesso legale

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Corte d'Appello di Napoli, Sez. 7, 9.03.2023, sentenza n. 1262, giudice relatore Marco Marinaro

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 914 dal 21/06/2023

Commento:

La sentenza della corte ha ad oggetto una sentenza del 2011 depositata dal Tribunale di Nola che ha definito un giudizio iniziato nel 1999 avente ad oggetto la compravendita di due immobili. In particolare, con contratto preliminare per scrittura privata del 21.3.1996 la società convenuta X si era obbligata a vendere all’attore Y un appartamento in Napoli. Lo stesso Y aveva versato sia l'acconto sia altre 24 rate mensili per un totale di Lire 66.000.000; con successivo contratto preliminare per scrittura privata dell'11.1.1997 la società convenuta si era obbligata a vendergli un box auto sito nello stesso fabbricato in relazione al quale era stata integralmente versata la somma pattuita di Lire 20.000.000. Gli immobili erano stati consegnati nel 1998 ma la società si era resa inadempiente e nonostante i solleciti non era voluta addivenire alla stipula del definitivo. L’attore Y chiedeva, pertanto, l'emissione di sentenza costitutiva di trasferimento dei cespiti promessi in vendita ex art. 2932 c.c.
La società si costituiva proponendo domanda riconvenzionale per sentire emettere, previo accertamento dell'inadempimento di Y, sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo dell'immobile subordinata al pagamento delle somme ancora dovute pari a Lire 64.000.000 oltre Iva al 4%, condannare l'attore al risarcimento dei danni subiti dalla società nonché al versamento di una somma a titolo di occupazione illegittima dell'immobile; in subordine, condannare l'attore al versamento di una somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
A causa della mancata comparizione delle parti all'udienza la causa veniva cancellata dal ruolo nel 2002 e poi riassunta dall'attore a mezzo atto di citazione notificato nel 2003.
Espletata la c.t.u. affidata all'arch. Z, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata nella quale il giudice di primo grado rigettava sia la domanda dell'attore sia le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, compensando interamente le spese di lite.
Con atto d’appello notificato nel 2012 la società X impugnava la predetta sentenza e il sig. Y si costituiva. La Corte disponeva c.t.u. e la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 autorizzando la partecipazione del c.t.u. alla medesima procedura. La parte appellante depositava la domanda di mediazione (priva di data) e la “procura speciale” dando atto dell’esito negativo del procedimento.
Con ordinanza la Corte rilevava taluni potenziali vizi nell'esperimento della mediazione e li rimetteva al contraddittorio delle parti. Sempre la parte appellante depositava ulteriori documenti al fine di dimostrare l'esperimento di un'ulteriore procedura di mediazione per la quale era stata conferita una procura speciale con atto autenticato dal notaio. Chiedeva altresì rinvio per consentire lo svolgimento del primo incontro di mediazione relativo alla nuova procedura la quale pure però si concludeva negativamente.
Nelle note depositate la parte appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello principale lamentando la carenza di poteri sostanziali in capo al procuratore nominato per l'incontro di mediazione.
 
La Corte d’appello, esaminando il verbale di mediazione, rileva che:
 
- il verbale sottoscritto dai presenti e dal mediatore designato risulta privo della certificazione dell'autografia della sottoscrizione delle parti e del deposito presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
- alla mediazione partecipava per l’istante il solo legale e per il chiamato lo stesso insieme al legale;
- la procura conferita dall’istante - priva di ogni riferimento al luogo e alla data di rilascio - è similare alla procura speciale alle liti ed è priva del conferimento al rappresentante dei poteri di disporre dei diritti sostanziali necessari alla composizione negoziale della controversia;
- irregolarità nella gestione della mediazione da remoto in quanto secondo la disciplina speciale vigente ratione temporis soltanto l'avvocato che sottoscrive il verbale con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto;
irregolarità nella sottoscrizione del verbale: esso veniva sottoscritto in modalità grafica dalle parti e digitale dal mediatore (un mese dopo l’incontro). Tale inefficienza del mediatore viene qualificata abnorme e ingiustificabile.

La corte precisa inoltre che un eventuale deposito successivo della procura (una ipotetica ratifica) sarebbe stato inidoneo perché la valutazione sulla corretta partecipazione va fatta considerando ciò che è avvenuto durante la procedura e che risulta dal verbale.
 
Pertanto, richiamandosi ampiamente alla giurisprudenza della Suprema Corte sent. n. 8473/2019 e n. 40035/2021, la Corte d’appello di Napoli dichiara l’improcedibilità delle domande. °

Testo integrale:

Allegati:

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