Procedibile la domanda se in mediazione presenzia il difensore nella duplice veste di rappresentante sostanziale con procura speciale e avvocato

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Avv. Simone Tiraoro

Corte d'appello di Roma, Sez. II, 25.03.2025, sentenza n. 1885

A cura del Mediatore Avv. Simone Tiraoro da Genova.
Letto 33 dal 08/04/2026

Commento:

La società Beta, attiva nel settore delle costruzioni, agiva contro la banca Alfa per ottenere la cancellazione presso la "banca dati CRIF" come cattiva pagatrice e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in Euro 1.000.000,00. La predetta iscrizione era illegittima, secondo la tesi dell’attrice, in quanto non preceduta da adeguata istruttoria e senza preavviso. La società attrice, a seguito della segnalazione, non era stata più ritenuta soggetto affidabile, né aveva potuto reperire nuovi finanziamenti né partecipare a gare d’appalto, subendo danni sia all'immagine che da perdita di chance. La banca convenuta, e per essa la mandataria costestava quanto eccepito e dedotto nell'atto di citazione, proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del debito da quest'ultima maturato pari a Euro 592.295,98 oltre interessi. Il tribunale nel merito respingeva le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale. Respingeva anche la contestazione in merito alla procedibilità della domanda riconvenzionale in quanto alla procedura di mediazione aveva partecipato tramite il proprio avvocato.
La società Beta appellava la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi. Il secondo riguardava l'improcedibilità della domanda riconvenzionale: secondo l’appellante, il Tribunale non aveva rilevato che dinanzi al mediatore era comparso il difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale.
Tale secondo motivo viene considerato infondato: la Corte rileva che dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata la Banca ha conferito procura speciale al proprio Avvocato per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro munito di valida procura speciale. Citando Cass. n. 8473 del 2019, la corte rileva che non vi sono motivi ostativi affinché il difensore assuma contemporaneamente la qualifica di procuratore nel procedimento di mediazione, considerando che nella specie la procura allo stesso conferita, ai fini della mediazione, era ampia e che egli era all'evidenza a conoscenza dei fatti di causa, motivo della controversia e che quindi aveva piena conoscenza dei fatti litigiosi per i quali, in ipotesi, poteva giungersi alla mediazione.
Anche gli altri motivi non vengono accolti pertanto l’appello viene respinto, con condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello e al versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
 
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore Dott.ssa Benedetta Thellung De Courtelary Consigliere Dott. Camillo Romandini Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1154/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra:
(...) (già (...) già (...) e (...),
C.F. (...), in persona del suo legale rappresentante elettivamente dom.ta in Tarquinia, Viale (...), presso lo studio dell'Avv. (...), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
p.e.c.: (...) appellante
e
(...) C.F. (...)
quale titolare di "crediti rilevanti" a seguito di scissione parziale con Banca (...) s.p.a., e per essa la (...) quale mandataria, ciascuna in persona del rispettivo legale rapp.te rappresentata e difesa dall'Avv. (...) per procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliata nel suo studio in Rieti, Via (...), il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: (...)
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12199/2022 pubblicata il 29.7.2022. Conclusioni:
Per l'appellante
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l 'effetto, in riforma della sentenza n. 12199/2022, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Maurizio Manzi - R.G. N. 25418/2019, pubblicata il 29.7.2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "... In via preliminare e cautelare, disporre ed ordinare l'immediata cancellazione del nominativo della (...) dalla banca dati CRIF; nel
merito, accertata la responsabilità della finanziaria Banca (...), condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato complessivamente il primo in Euro. 1.000.000,00 o da liquidarsi anche in via equitativa".
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per tutti e due i gradi di giudizio nonché come da note depositate il 24.3.2025;
Per (...) (...): "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza appellata, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio." e come da note del 24.2.2025 e del 7.3.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

  1. La (...) Ora (...) (...) premesso di aver intrattenuto "rapporti bancari" con la (...) S.p.a. e di aver appreso, nel giugno 2017, di essere stata iscritta presso la "banca dati CRIF" come cattiva pagatrice "a seguito di una segnalazione giunta dalla banca", convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il predetto istituto di credito (d'ora in poi: banca), al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via preliminare e cautelare, disporre ed ordinare l'immediata cancellazione del nominativo della società (...) (...) dalla banca dati CRIF; nel merito, accertata la responsabilità della Banca (...), condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato complessivamente il primo in Euro. 1.000.000,00 o da liquidarsi anche in via equitativa, anche per quanto riguarda il danno da perdita di chance; con vittoria di spese".
L'attrice espose quanto segue:
-la segnalazione alla banca dati CRIF era illegittima, avendovi la banca provveduto in assenza di una accurata istruttoria atta ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti e senza dare alcun preavviso;
- l'attrice, a seguito della segnalazione, non era stata più ritenuta soggetto affidabile, né aveva potuto reperire nuovi finanziamenti, subendo, pertanto, danni sia all'immagine che da perdita di chance, anche a seguito della mancata partecipazione a nuove gare d'appalto.
La banca convenuta, e per essa la (...) contestò quanto eccepito e dedotto nell'atto di citazione, proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del debito da quest'ultima maturato nei propri confronti e così concluse: "in via principale: rigettare la domanda ex adverso proposta perché inammissibile, generica e/o infondata, in fatto e diritto, e comunque non provata; in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l 'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di Euro 592.295,98 oltre interessi legali dall'11.5.2017 fino all'effettivo soddisfo, ovvero delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre interessi fino al soddisfo; in caso di accoglimento della domanda attorea, compensare comunque l'importo della condanna con gli importi che risulteranno comunque dovuti all'esito del giudizio dall'attore alla banca.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge".
In corso di causa intervenne, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
(...) (d'ora in poi, anche: (...), in qualità di titolare di "Crediti Rilevanti" per atto di scissione parziale stipulato con la (...) S.p.A., e per essa la (...) quale mandataria, la quale, prospettando di essere beneficiaria del compendio di attività e passività di cui al menzionato atto di scissione - tra cui anche quello vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice e sotteso alla spiegata domanda riconvenzionale - ripropose tutte le domande, eccezioni e richieste svolte dalla convenuta,
chiedendo, unitamente all'estromissione di quest'ultima, l'accoglimento delle conclusioni dalla medesima rassegnate. Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale:
ha dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della banca convenuta ed ha compensato le spese processuali tra la predetta banca e la parte attrice;
nel merito ha respinto le domande, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale su cui aveva insistito la società intervenuta, condannando l'attrice al pagamento in favore della società intervenuta la somma di euro 592.295,98, oltre interessi legali dall'11.5.2017.
Il primo Giudice ha liquidato le spese processuali secondo il principio di soccombenza. Per quanto rileva ai fini dell'appello, il primo Giudice ha osservato quanto segue.
L'eccezione di difetto della legittimazione attiva di (...)sollevata dall'attrice, era priva di pregio, non essendo nel corso del giudizio emerso alcun profilo tale da ingenerare perplessità in ordine al regolare subentro della società intervenuta nella posizione creditoria originariamente vantata dalla (...) s.p.a. nei confronti dell'attrice. Con riferimento alla validità delle fideiussioni prestate a garanzia del debito principale, questione sollevata dall'attrice nella prima memoria istruttoria, si trattava di richiesta inammissibile perché nuova, né necessitata dalle difese di controparte; in ogni caso - ha proseguito il Tribunale - la stessa società attrice ha precisato che i fideiussori, che non hanno partecipato al presente processo, stanno tutelando le proprie posizioni soggettive dinanzi ad altra sede giurisdizionale(il Tribunale di Civitavecchia)". Quanto alla domanda volta alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole, al di là dell'asserito inadempimento di natura meramente formale ascrivibile all'Istituto bancario, per il mancato preavviso di segnalazione, l'attrice non aveva provato di non trovarsi nelle condizioni di essere segnalata. La domanda riconvenzionale era fondata sulla ricognizione di debito di cui alla lettera del 29.08.2016. Con riferimento alle contestazioni di parte attrice in ordine alla domanda riconvenzionale, fondate sulla mancata realizzazione della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 co. 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, contestazioni contenute a pagina due della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., il Tribunale ha ritenuto la relativa doglianza priva di pregio, argomentando nel senso che ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità ivi disciplinata era realizzata seppur la parte comparisse tramite il proprio Avvocato, trattandosi di attività delegabile; ciò che rilevava era unicamente che l'Avvocato fosse munito di un'apposita procura a partecipare alla mediazione ed a disporre dei diritti oggetto della stessa, la quale poteva coincidere anche con la procura alle liti.
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, l'originaria attrice ha impugnato la predetta sentenza, concludendo, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, come già aveva concluso in primo grado. Ha affidato l'appello a cinque motivi:
la società (...)intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, era carente della legittimazione attiva, poiché mancava la prova della titolarità del credito dalla stessa vantato;
la sentenza era erronea laddove il Tribunale non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, essendo pacifico, a detta di parte appellante, che dinanzi al mediatore era comparso il Difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale; le fideiussioni prestate a garanzia del debito principale erano invalide, cosicché non doveva essere dichiarata l'inammissibilità della relativa eccezione; la segnalazione alla CRIF era illegittima a seguito del mancato preavviso e della erronea valutazione, da parte della banca, sullo stato finanziario-patrimoniale dell'appellante; mancava la prova del credito vantato da parte di (...)
Si è costituita in giudizio l'appellata, contestando diffusamente l'appello e chiedendone il rigetto. Con l'ordinanza del 4.7.2023 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, così argomentando: "l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante non può accogliersi; non appare evidente il "fumus" di accoglimento dell'impugnazione, avuto riguardo ai motivi di appello: le doglianze inerenti alla procura alle liti di controparte nella mediazione devono esaminarsi unitamente al documento 4 di controparte, consistente nella procura speciale al Difensore; le doglianze inerenti alla legittimazione di (...) (...) ed alla titolarità del credito litigioso devono esaminarsi unitamente ai documenti prodotti da controparte relativi alla scissione societaria;
la pretesa nullità delle fideiussioni è questione ampiamente trattata dal primo Giudice, il quale ha sottolineato come i fideiussori, unici legittimati a dolersi dei contratti, non erano parti in causa; analogamente ampie sono state le osservazioni del primo Giudice circa le richieste istruttorie della odierna appellante e circa l'atto di ricognizione del debito da parte appellante (doc.9 della comparsa dell'attrice in riconvenzionale);
il periculum in mora è dedotto in termini generici e soprattutto in relazione alla difficoltà di recuperare le somme da controparte, valutazione che non appare possa fondare il "periculum", essendo l'appellata una s.p.a. fortemente capitalizzata...".
È stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita in seguito dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 31.1.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
La comparsa conclusionale è stata depositata dalla sola parte appellata. Entrambe le parti hanno depositato note contenenti le conclusioni definitive. È stata pertanto emessa la presente sentenza.
  1. Pregiudizialmente, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante al fine del deposito della comparsa conclusionale, come richiesto nelle note depositate il 24.3.2025. Queste ultime, sebbene previste solo per la definitiva precisazione delle conclusioni, contengono nel caso di specie anche esaustive difese dell'appellante, proprie della comparsa conclusionale, cosicché, pur alla luce della documentazione medica prodotta per fondare la richiesta di remissione in termini, le predette note costituiscono un equipollente della comparsa conclusionale.
  1. L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
  1. Il primo motivo è infondato.
E' ben vero che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Cass. n. 24798 del 05.11.2020.
A tali osservazioni deve però aggiungersi che la stessa S.C. ha ritenuto che la cessione dello specifico credito litigioso, nell'ambito della più vasta cessione in blocco di cui all'art. 58 T.U.B., può provarsi anche con plurime circostanze concludenti, tra cui la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, "allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze": Cass. del 2023 n. 4277 (nonché, conforme, Cass. del 2023 n. 17944).
Nel caso che ci occupa, l'avviso reca l'indicazione dello specifico credito con l'acronimo "ndg", circostanza incontestata. Inoltre, la cedente, estromessa dal giudizio, non ha insistito nella propria domanda, in tal modo implicitamente facendo ritenere che essa non era più titolare del credito, ceduto peraltro a seguito della scissione riassunta in narrativa, nell'ambito cioè di una unitaria operazione negoziale dimostrativa dell'ulteriore cesura tra cedente e cessionaria in ordine alla titolarità del credito.
Ed invero, come emerge dalla dichiarazione del 15.6.2023, prodotta dall'appellata il 30.6.2023, la banca originaria creditrice, cedente, ha espressamente dichiarato che il credito vantato verso l'odierna appellante, derivato da tre rapporti di conto corrente, era stato oggetto della scissione parziale del 25.11.2020, pubblicata in G.U. del 29.12.2020.
Tale ultima produzione si sottrae al divieto di produzione di documenti nuovi di cui all'art. 345 c.p.c., trattandosi di un mero riscontro documentale della prova già esistente agli atti della valida cessione dei crediti litigiosi.
  1. Il secondo motivo è infondato.
Ha sostenuto l'appellante che "la domanda riconvenzionale era da dichiararsi improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale".
Come ribadito di recente dalla S.C. "nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre" (Cass. n. 8473 del 2019).
Nella specie, come si trae dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata (cfr. i documenti numeri 3 e 4 in atti) la (...) ha conferito procura speciale al proprio Avvocato per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro munito di valida procura speciale.
Non vi sono motivi ostativi affinché il Difensore assuma contemporaneamente la qualifica di procuratore nel procedimento di mediazione, considerando che nella specie la procura allo stesso conferita, ai fini della mediazione, era ampia e che egli era all'evidenza a conoscenza dei fatti di causa, motivo della controversia e che quindi aveva piena conoscenza dei fatti litigiosi per i quali, in ipotesi, poteva giungersi alla mediazione.
  1. Il terzo motivo è infondato, in quanto del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato la tardività della questione inerente alle fideiussioni. A tali osservazioni deve aggiungersi che l'appellante, estranea alle fideiussioni, concluse invero tra i singoli fideiussori e la banca, non ha titolo per far valere pretesi diritti altrui, tenuto conto del disposto dell'art. 81 c.p.c.
    1. Il quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Sussistevano, ad avviso della Corte, i presupposti della contestata segnalazione, proprio alla luce della lettera del 29.08.2016, sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice, indirizzata alla Filiale di Viterbo della Banca convenuta, con la quale la società si era impegnata, in adesione al piano di pagamento riformulato dalla banca, al pagamento in più rate del riconosciuto debito di Euro 592.295,00 (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione della banca).
Come già evidenziato dal Tribunale, la lamentata prova del credito da parte dell'appellante è in tal modo raggiunta, in quanto dirimente ai fini della dimostrazione della sussistenza del credito è proprio il predetto atto di ricognizione di debito.
L'art. 1988 c.c. - in base al quale: "la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito
dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria" - sancisce il principio dell'astrazione processuale della causa, sicché resta a carico del promittente/ricognitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto, la sua invalidità o estinzione, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito.
Nel caso di specie, la banca destinataria della menzionata missiva ha agito per l'adempimento dell'obbligazione e dato la prova della promessa, mentre il promittente non è stato in grado di assolvere all'onere probatorio posto a suo carico nei termini sopra descritti, conseguentemente, il Tribunale ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale relativa alla somma di euro 592,295,98.
E' appena il caso di notare che nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado l'attrice ha solo genericamente lamentato che non fossero state fornite "informazioni" relative al "rapporto bancario de quo", non ha cioè contestato la validità o la persistenza della propria obbligazione di pagamento, cosicché rimane centrale il valore probatorio della propria ricognizione di debito, che assorbe le generiche contestazioni sulla produzione non completa degli estratti conto e sulle restanti questioni e richieste di prova e di c.t.u. esposte in primo grado e rinnovate in appello.
Le osservazioni che precedono assorbono le doglianze dell'appellante relative al danno subito: non ravvisandosi illegittimità alcuna nella segnalazione alla centrale rischi, non è ravvisabile alcuna forma di danno a carico dell'odierna appellante.
4.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti in epigrafe indicate:
respinge l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore della società appellata, liquidate in euro 14.500 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 25.3.2025.
 

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Chi è l'autore
Avv. Simone Tiraoro Mediatore Avv. Simone Tiraoro
Laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Genova, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile dal 2003 con passione e dedizione, ispirandomi continuamente ai principi e valori di correttezza, rispetto, educazione e riservatezza. Le recenti esperienze ricoperte in un organo elettivo amministrativo e di governace in società a partecipazione pubblica hanno accresciuto in modo significativo il mio bagaglio personale e professionale nonché il modo di ...
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