Quando la mediazione è disposta dal giudice, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale. Il provvedimento istruttorio del giudice d’appello di rinviare la parti in mediazione non può essere sindacato in sede di legittimità.

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Corte di Cassazione, Sez. II, 27.07.2023, ordinanza n. 22805, relatore Mauro Mocci

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 399 dal 05/11/2023

Commento:
Quando la mediazione è disposta dal giudice, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale. Il provvedimento istruttorio del giudice d’appello di rinviare la parti in mediazione non può essere sindacato in sede di legittimità.
In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il giudice di Pace di Catanzaro aveva accolto la domanda di S. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro nei confronti di B. s.p.a., in contraddittorio anche con A., già datore di lavoro dell’attrice. B. s.p.a. impugnava la sentenza di primo grado avanti al Tribunale di Catanzaro che accoglieva il gravame rilevando come l’intermediario finanziario avesse tempestivamente sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ed avesse riproposto l’eccezione nell’atto di appello, non essendosi il giudice di prime cure pronunziato sul punto.
Una volta onerata la parte più diligente dell’avvio della procedura di mediazione, il relativo procedimento non era stato avviato da nessuna parte e pertanto la domanda proposta dalla S. in primo grado doveva essere dichiarata improcedibile. Contro la predetta sentenza S. ricorreva per cassazione S con due motivi.
il Tribunale dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e dopo aver trattenuto la causa in decisione, aveva rimesso la stessa sul ruolo disponendo la mediazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva che la mediazione non avrebbe potuto essere avviata in fase di decisione, in quanto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni esaurirebbe, una volta per tutte, il potere di avviare le parti in mediazione. Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda fin dal primo grado del giudizio e non limitatamente a quella del grado di appello.
La Suprema Corte rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, afferma che il Tribunale – dopo la precisazione delle conclusioni, nelle quali (come si desume dalla lettura della parte narrativa della sentenza impugnata) l’appellante aveva dedotto la mancanza del previo tentativo di mediazione – ha rimesso il processo in istruttoria, per far appunto svolgere tale incombente. Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale. Conseguentemente, non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Sez. 3, n. 1754 dell’8 febbraio 2012; Sez. 3, n. 9322 del 20 aprile 2010). La scelta di rimettere il processo alla fase istruttoria costituisce decisione di mera opportunità (Sez. 6-1, n. 11870 del 27 maggio 2014). La retrocessione a tale fase riporta il giudizio al momento antecedente la precisazione delle conclusioni, nel quale il giudice d’appello ben può esercitare il rilievo d’ufficio.
Quanto al secondo motivo, anch’esso ritenuto inammissibile, la Corte osserva che il giudice di appello – come gli consentiva la legge – si è sostituito al giudice di pace per colmare una lacuna presente già dal primo grado. La mancata esecuzione del procedimento ha cristallizzato definitivamente l’improcedibilità dell’azione e non dell’impugnazione.
E’ infatti l’opposta – nell’ipotesi de qua l’appellata – la parte che ab origine aveva intrapreso l’azione e dunque era onerata della dimostrazione della condizione di procedibilità. Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:
Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 5 comma 1° e 1° bis D. Lgs. n.28/2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale”.
Il ricorso viene rigettato e condannato la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato. °
 

Testo integrale:

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