Rimandate in mediazione le parti che non partecipano personalmente e non proseguono oltre il primo incontro informativo.

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Dott. Commercialista Laura Mancini

Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015

A cura del Mediatore Dott. Commercialista Laura Mancini da Frosinone.
Letto 2144 dal 22/03/2015

Commento:
Anche per il Tribunale di Palermo, la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità. Per tali ragioni, il Giudice rinvia nuovamente le parti in mediazione ricordando loro che il tentativo di mediazione davanti all’organismo deve essere effettivo e non meramente formale.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17.3.2015;
visto il comma 1 bis dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.;
vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione;
ritenuto che, in tali casi, oltre alle conseguenze in termini probatori e sanzionatori derivanti dall’art. 8, comma IV bis, della summenzionata legge, la condizione di procedibilità fissata dall’art. 5, comma II bis, della suddetta legge è da ritenersi non maturata, atteso che, in conformità alla ratio ispiratrice di quest’ultima, il tentativo di mediazione davanti al surriferito organismo deve essere effettivo e non meramente formale (cfr. Tribunale di Firenze, sezione II civile, 19.3.14; Tribunale di Firenze, sezione speciale impresa, 17.3.14; Tribunale di Palermo, sezione I, ordinanza del16.7.14; Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice Moriconi; nonché, avuto riguardo in special modo alla mediazione obbligatoria ex lege, Tribunale di Firenze, ordinanza del 26.11.14, est. Breggia);
P.Q.M.
 dispone l’esperimento del procedimento di mediazione;
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione c rinvia per la verifica degli esiti del suddetto procedimento all’udienza del 13.7.15, h.1O , con invito alle parti ad:
1) inviare (in formato Word e senza i corrispettivi allegati) tutti gli scritti difensivi già depositati o depositandi all’indirizzo email….(avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
2) depositare informalmente (anche in udienza) una copia di cortesia cartacea dei suddetti scritti difensivi destinata al giudice (raccogliendo le suddette copie senza allegati in un apposito sotto fascicolo – basterà un qualunque foglio protocollo- con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Palermo, 17/03/2015 .
il Giudice
Gigi Omar Modica

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Chi è l'autore
Dott. Commercialista Laura Mancini Mediatore Dott. Commercialista Laura Mancini
Mi sono laureata in Economia e Commercio e, dopo aver conseguito le relative abilitazioni professionali, mi sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti, nonchè all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Frosinone. Nel 2011 ho conseguito l'attestato di Mediatore Professionista. Esercito l'attività professionale prevalentemente nei settori del diritto concorsuale e societario, ricoprendo anche uffici di Curatore Fallimentare e/o Commissario Giudiziale. Ritengo che la Mediazione, libera da implica...
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