Risarcimento per errata iscrizione presso la centrale rischi: la mediazione non è obbligatoria

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Avv. Sandra Borchetto

Tribunale di Roma, sentenza del 12/06/2017.

A cura del Mediatore Avv. Sandra Borchetto da Torino.
Letto 4838 dal 26/02/2018

Commento:
È fondamentale, al fine di individuare l’obbligatorietà o meno della mediazione, prestare attenzione all’oggetto e alle motivazioni che accompagnano la domanda giudiziale.
Nel caso di specie il giudice ha respinto l’eccezione sollevata dalla Banca avente ad oggetto la richiesta di improcedibilità della domanda attorea per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione, basandosi sulla erronea qualificazione che l'istituto ha attribuito all'oggetto della controversia.
L'attore, infatti, ha correttamente qualificato la domanda come risarcimento del danno conseguente dalla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF e non, come erroneamente ritenuto la banca, come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali.
La domanda, così prospettata dall'attore, non attrae la controversia nella sfera dei contratti bancari e, di conseguenza, non deve ritenersi obbligatorio il tentativo di mediazione. 

Testo integrale:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6350 del ruolo generale degli affari contenziosi
civili dell'anno 2015 vertente:
TRA
Ma. Ca. (C.F. -omissis-) con il patrocinio dell'Avv. A. F. e dell'Avv. R. P. S., con elezione di
domicilio in Roma, presso lo studio dei difensori;
- attore –
E
BANCA A S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. A. I., con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio
del difensore;
- convenuta –
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Signor Ma. Ca. conveniva in giudizio Banca A
S.p.A. in persona del Suo l.r.p.t. per chiedere al Tribunale di:
"1) Accertare e dichiarare che la Banca A spa ha illegittimamente segnalato il Signor Ma. Ca.
come debitore insolvente alla CRIF in assenza dei presupposti sostanziali e procedimentali per
tale segnalazione;
2) Accertare e dichiarare l'obbligo della Banca del Fucino s.p.a., in persona del suo l.r.p.t. di
risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Signor Ma. Ca. a seguito
dell'illegittima segnalazione in CRIF, meglio descritti in narrativa da liquidarsi in via equitativa ai
sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura che si propone complessivamente in euro 100.000,00 o
nella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà equa, oltre interessi dal 28 aprile 2014 al saldo, e, per l'effetto, condannare la Banca medesima al pagamento di detta somma in favore dell'attore;
3) Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio".
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Banca A S.p.A. eccependo, in via
preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per difetto del tentativo obbligatorio di
mediazione, e proponendo un'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta sulla asserita
lettera di patronage del 21.10.2011; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in
via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un danno in re ipsa,
chiedeva di provvedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa tenendo conto della
asserita buona fede e legittimità dell'operato della Banca convenuta e della mancata prova del
danno dedotto; con vittoria di spese e compensi.
A fronte della sottoposizione al contraddittorio delle parti da parte del GI della questione
relativa al rito prescelto, considerato che la domanda poteva rientrare in ipotesi di risarcimento
danni per illecito trattamento dei dati personali, l'attore ha precisato che trattavasi di domanda
di risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita
iscrizione presso il CRIF.
Così qualificata la domanda, deve ritenersi che la causa non rientri tra le fattispecie oggetto di
mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Nel merito la domanda deve essere respinta.
Sebbene, infatti, non sia contestato che vi sia stata una segnalazione negativa al CRIF da parte
della Banca A, questa non è stata prodotta, quindi non vi è prova né dei motivi della
segnalazione, né di quando sia stata effettuata. La banca convenuta sostiene che è stata
cancellata subito, dopo circa un mese da quando era stata inviata, ciò induce a ritenere che non possa essersi prodotto un danno quale quello descritto dall'attore.
Ma, soprattutto, non vi è prova che quella inviata dalla Banca A fosse l'unica segnalazione al
CRIF ai danni dell'attore e, quindi, del nesso causale tra il danno allegato e la condotta della
Banca convenuta, tenuto conto che dalla documentazione depositata in atti non si evince tale
dato.
Infatti, nulla è stato provato o chiesto di provare in merito alla sussistenza o meno di altre
segnalazioni negative al Crif.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della
convenuta, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande proposte dall'attore;
condanna Ca. Ma. al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in
complessivi E 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/06/2017
Depositata in cancelleria il 05/07/2017.

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Chi è l'autore
Avv. Sandra Borchetto Mediatore Avv. Sandra Borchetto
Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino, esercito la professione forense e di consulenza legale, per privati e aziende.
Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare specializzazione nella materia locatizia, nei diritti reali, nelle obbligazioni e contratti, nella responsabilità civile, nel diritto di famiglia, nella procedure concorsuali.
Per natura propensa a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative, anche nella veste di patrocinatore, nel corso deg...
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