Commento:
Nel giudizio iniziato nel 2015 veniva espletata CTU nel 2018 e le parti richiedevano diversi rinvii per trattative. Il giudice, su richiesta delle parti che stavano definendo i dettagli dell’accordo, inviava le parti in mediazione delegata. All’udienza di verifica, rilevava che la mediazione era stata avviata ma non conclusa e pertanto dichiarava le domande improcedibili.
La mediazione ha la durata di sei mesi, prorogabile una sola volta (se delegata) per altri tre mesi, salvo proroga che deve risultare dal verbale o da accordo scritto, da produrre in giudizio, che nella fattispecie difettava. L’improcedibilità, dovuta all’inerzia di entrambe le parti, non comporta soccombenza pertanto nulla viene stabilito in merito alle spese di lite.°


