Secondo il Tribunale di Pavia, Cassazione 8473/19 ha specificato che, in caso di delega a soggetto terzo ovvero allo stesso avvocato, sia necessaria l'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale o di notaio

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Avv. Stefania Tognozzi

Tribunale di Pavia, Sezione 3 civile, 26.10.2022, sentenza n.1320, giudice Renato Cameli

A cura del Mediatore Avv. Stefania Tognozzi da Grosseto.
Letto 1373 dal 05/12/2022

Commento:
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, X conveniva in giudizio il Condominio Y per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi a seguito dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale. A causa dell'inerzia del Condominio ad effettuare nel tempo interventi manutentivi, l'attore aveva incardinato dinanzi allo stesso Tribunale procedimento per ATP, all'esito del quale il CTU aveva accertato che i danni provocati al ricorrente, quantificati, erano eziologicamente riconducibili alle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale.
Anche all'esito del procedimento cautelare, l'inerzia del Condominio persisteva, sicché l'attore si vedeva costretto ad instaurare questo giudizio nel quale chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la condanna ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare i fenomeni di infiltrazione ancora in atto, previa nomina di un CTU.
Si costituiva il Condominio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda dell'attrice per il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, non essendo quest'ultima comparsa personalmente al primo incontro, considerato che a tal fine non poteva sopperire la procura speciale rilasciata all'avvocato di fiducia.
Questione preliminare e dirimente ai fini del giudizio è tale eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria formulata da parte convenuta.
Fatta una premessa sul piano normativo, il giudice dà atto dei contrasti interpretativi in giurisprudenza concernenti plurimi e rilevanti profili in materia di mediazione quali: la necessaria partecipazione personale delle parti, almeno al primo incontro, la possibilità di conferimento della delega prodromica alla partecipazione all'incontro di mediazione stesso, le modalità di conferimento della delega stessa; tuttavia lo scenario è mutato a seguito dei principi espressi nella significativa sentenza della Corte di Cassazione, citata da entrambe le parti, emessa in data 27.03.2019 n. 8473 (che viene riportata) e recentemente confermata da ulteriore pronuncia (Cass. 26.4.2022 n. 13029).
Il giudice ne deduce che deve quindi ritenersi, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità (sebbene su questo profilo permangano diverse opinioni in ordine alla necessità o meno giustificare il conferimento di delega, stante la chiara opzione preferenziale espressa dal legislatore per la partecipazione diretta) non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, abbia la facoltà di farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore. Secondo la lettura di questo tribunale, nella citata pronuncia, la Cassazione ha tuttavia specificato come, in caso di delega a soggetto terzo ovvero allo stesso avvocato, sia necessaria l'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale o di notaio; in altri termini, premessa l'insufficienza della mera scrittura privata per il conferimento della citata delega, l'autenticazione non potrà essere operata dal difensore. Infine, quanto all'oggetto, la medesima procura deve essere circoscritta alla mediazione stessa e ai diritti oggetto di approfondimento nella relativa procedura.
Tale principio è stato accolto unanimemente dalla giurisprudenza di merito; è stato in particolare sottolineato che "il potere di partecipare alle attività della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale" (In termini Corte appello L'Aquila 15.10.2021, n.1129; nello stesso senso Corte appello Napoli 29.09.2020, n.3227; Trib. Napoli 05.02.2021 n.1167; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Fermo, 04.11.2019, n.621; Trib. Velletri 19.10.2021, n.1892; Trib. Pordenone, 07.12.2020, n. 647).
Tale orientamento è meritevole di adesione e di conferma per il Tribunale di Pavia, anzitutto, in ragione del rilievo che l'ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione e alla necessità che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell'instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore.
In secondo luogo, quanto sopra esposto vale a fortiori con riferimento al primo incontro in quanto , in tale sede, è espressamente prevista non solo la partecipazione congiunta delle parti e dei rispettivi avvocati ma anche l'attività di chiarimento del mediatore circa il contenuto e le modalità della mediazione stesse.
In terzo luogo, pur riconoscendo la facoltà di delega ad opera delle parti e ammettendola anche a beneficio dei difensori, questi ultimi cumulerebbero la figura di rappresentanti sostanziali e di difensori del proprio assistito, risultando necessaria, quanto meno, una procura sostanziale diversa e aggiuntiva rispetto a quella alle liti, predisposta da soggetto terzo espressamente autorizzato dall'ordinamento.
In quarto luogo, infine, il potere di autenticazione in capo al procuratori è di carattere speciale, in quanto riconosciuto dall'art. 83 c.p.c., esclusivamente in relazione al rilascio della procura funzionale all' attività giudiziale; tale potere non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relativa, in modo specifico, all'attività di mediazione sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normativa processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati , analogo a quello stabilito ex art. 1 ess L. 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".
 
Nella fattispecie in esame, è pacifico oltre che documentato dallo stesso verbale, che la parte attrice sig. (...) , non partecipava personalmente al primo incontro di mediazione, senza peraltro giustificare in alcun modo la propria assenza, ma delegava il proprio avvocato.
 La procura della fase di mediazione era rilasciata con scrittura privata autenticata esclusivamente dal medesimo difensore e non da pubblico ufficiale o notaio: conseguentemente tale procura non rispettava il rigore formale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sopra evidenziata configurandosi contra legem.
 
La domanda viene dunque dichiarata improcedibile con spese compensate in quanto materia caratterizzata da indubbia "novità". °
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Tognozzi Mediatore Avv. Stefania Tognozzi
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995.
Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale.
Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’...
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