SEZIONI UNITE: nell'opposizione a decreto ingiuntivo e' l'opposto che deve promuovere la mediazione, a pena di improcedibilita' dell'azione e di revoca del decreto ingiuntivo!!!!

Rss feed Invia ad un amico
Nessuna immagine

Corte di Cassazione, sentenza n. 19596 del 18.09.2020

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 8367 dal 18/09/2020

Commento:
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione sia a carico della parte opposta; ne deriva che, ove non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato co. 1 bis seguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Tale pronuncia giunge dopo una diatriba tra le sezioni civili della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite fanno riferimento in prima istanza alla normativa in vigore ed, in particolare, ai seguenti due articoli:
- all’art. 5, co. 1-bis, del D. Lgs. 28/2010 secondo il quale “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale……" e
- all’art. 5 co. 4 del D. Lgs. 28/2010 secondo cui “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile”; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale".

A partire dal dato normativo e testuale, le Sezioni Unite si schierano apertamente contro la pronuncia della terza sezione civile n. 24629/2015, la quale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, onerava la parte opponente ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, rilevando che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posta a carico del creditore in senso sostanziale; il che rappresenta di fatto l’opposto, anche perché instaurata l’opposizione e statuito sulla provvisoria esecuzione, le parti riprendono ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

Inoltre, se si pone l’onere di promuovere la mediazione a carico dell’opponente e questi non vi provvede, ne consegue che alla pronuncia di improcedibilità faccia seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo e, quindi, una definitività del risultato, mentre se l’onere incombe sull’opposto la sua inerzia comporta l’improcedibilità e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo, il quale potrà essere riproposto.

Infine, le Sezioni Unite sottolineano che, dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, ritengono di dover predilegere quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale, scartando anche l’ipotesi di porre l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico dell’opponente ovvero dell’opposto a seconda che sia o meno concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, poiché sarebbe ambigua ed in contrasto con il principio di chiarezza ed univocità del sistema.

E concludono enunciando il principio di diritto secondo il quale, una volta istaurato il giudizio di opposizione e pronunciatosi il Giudice sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, è a carico della parte opposta l’onere di promuovere la procedura di mediazione nelle materie in cui è obbligatoria, con la conseguenza che la mancata attivazione della procedura di mediazione comporterà l’improcedibilità dell’azione e la revoca del decreto ingiuntivo, cosicché il creditore opposto dovrà avviare il procedimento ex novo.

Testo integrale:

aa





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia