Testo integrale:
Tribunale di Siracusa
II Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo nel procedimento sub ____/2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta nell’udienza dell’8 luglio 2015,
ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento, che non è un mezzo d’impugnazione la disciplina propria delle impugnazioni, e che, conseguentemente, la mancata produzione della copia de qua o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione può assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’ opposizione per inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell’inosservanza dell’opponente dell’onere di fornire la prova del. rispetto del termine medesimo) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto ll profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte o, comunque, aliunde acquisiti (Cass, 24048/2004; da ultimo, Cass. 16673/2012);
ritenuto che del resto, la documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della patte opposta l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto (Cass. 17603/2013) fino a quando, ben’inteso non li si è ritualmente prodotti;
ritenuto a fronte delle superiori considerazioni, che l’istanza di parte opposta di concessione di “termine per produrre il fascicolo monitorio” è irrituale, atteso peraltro che lo scrivente dell’art. 648 c,p;c. e sussistendo i presupposti ivi previsti ”può concedere, [ … ] con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto”, ‘”provvedendo in prima udienza;
ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A… s.r.l. del presistenza del rapporto negoziale tra questa e l’opposta non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell’esistenza del titolo prova, evidentemente a carico di …Costruzioni s.r.l. ex art. 2697 c. c. in quanto attore sostanziale;
ritenuto sotto tale profilo,, che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A…s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé e anche provata. l’esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l’emissione da parte di C.____. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali documenti;
ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A_____ s.r.l;
ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell’opponente E.A. atteso che: a) non è contestata tra le parti la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte della A. , della complessiva somma di € 193.061,00 a titolo___ contrattuale; b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell’intercorsa pattuizione del corrispettivo ex contractu di € 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte – lo si rammenta – dell’omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto; c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell’opera, non sfuggendo che l’autorizzazione delle stesse debba essere provata ‘”per iscritte” (art. 1659 .c.c.) ~ né in ordine a presunte ”variazioni ordinate dal committente”, nemmeno analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie memorie difensive;
letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 e valutata la natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresì, l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata ai sensi dell’art. 5, comm. 2, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni
rilevato che l’esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all’esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo;
P.Q.M.
visto l’art. 648 c.p.c.,
RIGETTA l’istanza di concessione della provvisoria .esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
DIFFERISCE l’udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 28/2010, ___
DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito delta domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010;
RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo____ , anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bis; e 13 d.lgs. 28120.10, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
SI COMUNICHI alle parti.
Siracusa, il 5 luglio 2015.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo