Sufficiente affinché sia esperita la condizione di procedibilità che il mediatore non abbia rilevato la carenza della procura sostanziale

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Avv. Stefano Nulli

Tribunale sez. II - Napoli, 10.02.2022, sentenza n. 1488, giudice Maria Carolina De Falco

A cura del Mediatore Avv. Stefano Nulli da Torino.
Letto 986 dal 18/06/2022

Commento:
La vicenda ha ad oggetto il recupero delle somme da parte di una Banca nei confronti di una società dichiarata fallita e di tre garanti. Due garanti nel frattempo avevano costituito un fondo patrimoniale conferendo immobili di proprietà. Secondo la Banca tali atti sarebbero stati commessi con pregiudizio della garanzia del credito della Banca attrice in quanto i garanti si sarebbero spogliati della loro "intera consistenza patrimoniale rendendosi impossidenti".
Fallita la mediazione per mancata adesione delle parti, viene contestata da parte dei convenuti la procedibilità della lite.
Il giudice in rito si pronuncia sul punto e dichiara procedibile la domanda di condanna al pagamento del saldo residuo dei conti correnti  intestati alla fallita società verso i garanti convenuti, non essendo rinvenibile dal verbale di mediazione la prova della mancata produzione della procura speciale a partecipare all'incontro conferita al suo legale dalla banca attrice. Dalla lettura del verbale il giudice afferma che non è dato evincere con certezza - e senza che vi sia stata in tal senso alcuna ammissione di parte attrice - che la "procura in atti" menzionata dal mediatore fosse la procura in atti del procedimento giudiziale (evidentemente insufficiente) o la procura speciale rilasciata dalla banca per la partecipazione del delegato alla mediazione.
Il giudice di Napoli si richiama all'orientamento inaugurato da Cass. sez. III, 27/03/2019, n. 8473 (cfr. ex multis nel merito Tribunale Milano sez. XIII, 02/07/2019, n. 6458) per cui l'art. 8, dedicato al procedimento di mediazione, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente.
In considerazione di ciò si deve ritenere che non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore, con la conseguenza che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Affinché sia possibile validamente delegare un terzo alla partecipazione delle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Non avendo il mediatore rilevato la carenza di legittimazione dell'avvocato a partecipare all'incontro, quanto piuttosto il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, deve ritenersi prevalente l'interpretazione del verbale volta a ritenere concluso il procedimento per difetto di incontro delle volontà con conseguente procedibilità della domanda.°

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Stefano Nulli Mediatore Avv. Stefano Nulli
Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi.
Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l'impegno e la professionalità che costituiscono lo st...
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