Sull’eccezione di nullità della mediazione, determinata da carenza di “valida” procura in favore del difensore di una delle parti

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Avv. Sonia Mureddu

Tribunale di Ravenna, sentenza n. 571 del 31.10.2022 - Est. Baronio

A cura del Mediatore Avv. Sonia Mureddu da Cagliari.
Letto 1086 dal 18/11/2022

Commento:
In ordine all'eccezione di nullità della mediazione, determinata da carenza di “valida” procura in favore del difensore di una delle parti, va precisato che la norma di riferimento è contenuta nell’art. 1392 c.c., che prescrive che la procura, a pena d’inefficacia, debba ricoprire la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.
 

 
Il principio è stato per la prima volta affermato ufficialmente nella famosa sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 27/03/2019 n°8476) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e quindi possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione, e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento di mediazione.
 
La Suprema Corte ha poi stabilito che tale procura non possa essere ricompresa in quella “ad litem” e che non possa essere oggetto di autenticazione della firma da parte del difensore perché privo di tale potere.
Molta parte della giurisprudenza di merito, sulla scia di questa pronuncia, ha giudicato idonea la “libera” procura speciale sostanziale, richiedendosi l’ulteriore requisito dell’autenticazione della firma apposta sulla procura per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Trib. Milano 11/06/2019 n°5605).
 
Nello stesso senso pure la dottrina.
 
Nel caso in discussione
La parte opposta (trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo) ha conferito ad un terzo, non difensore, una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione e con i correlativi poteri di conciliazione anche per adesione alle proposte altrui.
Sul punto, sostiene la pronuncia in parola, come non possa essere condiviso l’orientamento di cui al Trib. Genova 15/02/2022 richiamato dalla parte opponente, in quanto nella disamina della pronuncia della Cass. Civ. 8473/2019 vengono attribuite alla Suprema Corte affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza.
Afferma infatti il Giudice Genovese che a detta della Cassazione ut supra la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio. Deduzione assolutamente non conforme alla lettera della pronuncia; con inammissibile confusione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio, la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c.
 
Da Cosa nasce l’equivoco?
La famosa sentenza della cassazione del 2019 null’altro ha detto, come più volte ripetuto, se non che il potere di stare in mediazione non può essere conferito con la procura alle liti e che l'avvocato non ha qui potere di autentica delle firme previsto invece per la procura alle liti.
Quest'ultima frase ha creato, nel dibattito tra gli operatori, un doppio ed opposto orientamento interpretativo.
All'indomani della sentenza la voce più ricorrente tra gli operatori era che la Cassazione aveva stabilito che la procura in mediazione dev'essere essere sempre autenticata da pubblico ufficiale
 e che dovesse essere notarile.
 
La tesi della necessità della procura notarile per la mediazione
E di tale avviso, alcuni sono rimasti, anche ora che è trascorso un po' di tempo.
Tra le altre la sentenza n. 3922 del 2019 del Tribunale di Torino, secondo cui la procura non era idonea perché priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge. Nel caso di specie, inerente materia condominiale con impugnazione di una delibera, la mancanza di una procura addotta valida ha determinato che la domanda proposta ex art. 1137 c.c. sia stata dichiarata improcedibile e il ricorrente decaduto dall'attivazione del procedimento di mediazione, da esperirsi entro i trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Vi sono poi casi più recenti: si veda per tutte la sentenza da me commentata del Tribunale di Parma n. 1139 del 10 ottobre 2022.
 
La tesi della non necessità della procura notarile per la mediazione
 
Sembra prevalere – e a mio parere essere assolutamente condivisibile - la lettura che, sempre avendo come riferimento il tenore della sentenza della Suprema Corte del 2019, esclude la necessità della procura notarile; tra queste la sentenza del Tribunale di Milano n. 5665/2019, l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14 maggio 2020 e quella del Tribunale di Torino n. 120/2021.
 La sentenza del Tribunale di Milano affermava la correttezza, nel caso specifico, della procura speciale sostanziale, per il fatto che era quanto richiesto dalla sentenza di Legittimità n. 8473 della Cassazione, e che nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza sostanziale di una parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica. Conseguentemente, anche per la mediazione vale quanto previsto dall'art. 1392 c.c., ovvero che per la rappresentanza di un altro soggetto è richiesta la forma necessaria per l'atto che deve essere compiuto.
Il Tribunale di Torino, sempre in una controversia condominiale, richiamando la più volte citata sentenza di legittimità, afferma che "A differenza di quanto illustrato dalla difesa di parte convenuta, il Supremo Collegio non ha stabilito che la "procura speciale sostanziale" debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri..., ma ha soltanto escluso ...” che la "procura alle liti" autorizzi l’Avvocato a rappresentare, sostanzialmente, la parte in mediazione.
 
Diritti reali e procura in mediazione
 
Da quanto detto consegue, invece, che nei casi in cui le norme prevedano una forma specifica, come accade ad es. per i diritti reali immobiliari, sia indubbiamente necessaria la procura autenticata da un pubblico ufficiale, nella specie Notaio.

Testo integrale:

Massima: In ordine alla eccezione di nullità della mediazione per mancanza di valida procura in capo al difensore, va precisato che la norma cardine è costituita dall’art. 1392 c.c. che impone che la procura, a pena d’inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il principio è stato pienamente recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 27/03/2019 n°8476) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione, e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediatorio. Ha precisato la Suprema Corte che tale procura non possa essere ricompresa in quella “ad litem” e che non possa essere oggetto di autenticazione della firma da parte del difensore perché privo di tale potere. La giurisprudenza di merito si è assolutamente adeguata confermando la sufficienza appunto solo di una libera procura speciale sostanziale e che l’ulteriore requisito dell’autenticazione della firma sia necessario solo ed esclusivamente per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Trib. Milano 11/06/2019 n°5605). Nello stesso senso la dottrina specifica in materia di mediazione. Nel caso in discussione l’opposta ha conferito ad un terzo non difensore, avv. G (cfr. doc. 1 memoria integrativa opposta), una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione e con i correlativi poteri di conciliazione anche per adesione alle proposte altrui. Null’altro poteva e doveva essere richiesto. Sul punto non può essere condiviso Trib. Genova 15/02/2022, cui si richiama parte opponente, in quanto nella sua disamina di Cass. Civ. 8473/2019 attribuisce alla Suprema Corte affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza: afferma infatti Il Giudice che dalla citata sentenza “si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio”, deduzione assolutamente non conforme a quanto effettivamente affermato dalla Corte e che porta poi il Giudice ad una inammissibile sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio, la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c.

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Chi è l'autore
Avv. Sonia Mureddu Mediatore Avv. Sonia Mureddu
Sono Sonia Mureddu, avvocato e mediatore civile e commerciale dal 2011. Dal 2019 sono Responsabile della sede di 101Mediatori a Cagliari, di recente apertura. Sono anche Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro dal 2013. Ho conseguito la licenza di Advanced Master Pratictioner in PNL (riconosciuta da Richard Bandler).
Sono stata relatrice e moderatrice in vari eventi sul tema della mediazione e sono formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia per i corsi sulla M...
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