Sullo svolgimento della mediazione delegata.

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Dott.ssa Beatrice Benenati

Tribunale di Bari, ordinanza del 22/01/2019

A cura del Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati da Sassari.
Letto 1173 dal 06/11/2019

Commento:
In tema di mediazione delegata ex. art. 5 comma 2 del dlgs. 28/2010 il Tribunale di Bari detta alcune condizioni affinchè il tentativo di conciliazione possa svolgersi nel miglior modo possibile:
- partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Compresa la parte che nel corso del processo è risultata essere contumace;
- accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte dinanzi a sè con contestuale indicazione delle ragioni a fondamento del rifiuto della parte a proseguire nell'attività di mediazione;
- necessità di rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata partecipazione tanto in termini di spese processuali quanto in termini di sanzioni irrogabili;
- ricorrere ad un organismo il cui regolamento concede al mediatore la possibilità di avanzare una proposta. Ciò anche nella circostanza in cui le parti non glielo richiedano ed in assenza di uno o più convenuti. 
Inoltre, valutata la natura della causa, qualora sussistano questioni di diritto di facile e pronta soluzione è opportuno che il giudicante avanzi alle parti una proposta ex art 185 bis c.p.c. 

 

Testo integrale:

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
osservato che l’odierno attore M.G. ha convenuto in giudizio il proprio germano N.(con contraddittorio esteso successivamente ex art. 102 cpc all’altro fratello V.) per sentire accertare l’illegittimità della tettoia realizzata dal secondo sull’atrio (in parte di proprietà esclusiva di quest’ultimo, in parte condominiale) che compromettevano il diritto di attingere aria e luce sia nel vano androne condominiale che nell’ingresso della propria unità immobiliare, sia quello di veduta esercitabile dal proprio terrazzo sull’atrio sottostante e del pluviale apposto sul muro del proprio immobile con condanna alla rimozione delle opere;
viste le comparse di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato ex art. 102 cpc;
letta la CTU del geom. F.;
osservato che appare preliminare richiedere chiarimenti alle parti (previo sopralluogo che queste potranno effettuare in contraddittorio tra di loro con le relative misurazioni) in ordine all’altezza del muretto del terrazzo di proprietà dell’attore (misurata sia dal piano di calpestio del terrazzo che dalla parte superiore della tettoia) dal quale questi eserciterebbe il proprio diritto di veduta, nonché profondità del relativo parapetto (foto n. 14 ctp di parte attrice), in uno al rilievo dell’effettivo posizionamento del pluviale di raccolta delle acque piovane rispetto all’atrio coperto dalla tettoia e al muro su cui questo poggia;
evidenziato che ad ogni buon conto appare opportuno formulare proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc sulla scorta delle indicazioni “orientative” per la sua migliore valutazione 1 quali a) l’entità effettiva e l’effettiva apprezzabilità della privazione della luce e dell’aria lamentata dalla parte attrice sia in ordine all’androne/portone ai sensi dell’art. 1102 c.civ. che al proprio appartamento, in ragione dei materiali con cui è stata costruita la tettoia, collocazione della finestra sul vano scala e della tipologia di apertura (wasistas), nonché della conformazione concreta della luce irregolare (foto 8 della CTU), materiali da cui è costituita, ampiezza dell’apertura da cui trae aereazione e di quanto segnalato a pag. 40 dal CTU; b) l’irrilevanza ai fini di causa delle questioni in merito alla regolarità edilizia dei lavori di cui si discute – rilevanti esclusivamente nei rapporti tra il cittadino e la PA-, dovendosi esaminare solo se nel caso di specie vi sia violazione della normativa inerente i rapporti di vicinato tra i privati ex art. 872 c.civ., unico oggetto di contestazione per quanto riguarda il posizionamento della tettoia da parte dell’attore; c) natura effettiva di veduta esercitabile dal terrazzo dell’attore in relazione all’effettiva possibilità di inspicere et prospicere in alienum con i conseguenti problemi di applicabilità dell’art. 907 c.civ. richiamato implicitamente dall’attore, alla luce delle fotografie esibite dalle parti e scattate dal CTU, non accompagnate dalle relative misurazioni; d) collocazione del pluviale e verifica della natura della porzione in oggetto, tenuto conto che la tettoia comunque costituisce un vantaggio per l’intero stabile, garantendo la copertura dell’intero atrio – e quindi la migliore protezione dell’intero stabile contro agenti atmosferici;
considerato che la proposta appare conveniente anche per la possibilità di un risparmio sulle spese processuali e di definire la controversia senza l’alea derivante da eventuali impugnazioni e l’aggravio dei costi derivanti dalla riconvocazione del CTU che dovrebbe verificare, ove permangano contrasti tra le parti le misure del parapetto e la collocazione del pluviale, quanto indicato in premessa; osservato che, in conclusione, sussistono elementi tali, in ragione della formulata proposta e dei rapporti personali delle parti, per poter disporre contestualmente mediazione delegata ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10, coinvolgendo la parte contumace, tra l’altro sottoposta ad amministrazione di sostegno per quanto emerge dagli atti di causa e litisconsorte necessaria;
rilevato che va, infine, evidenziata la necessità che: 1) le parti compaiano personalmente nel corso del procedimento di mediazione; 2) vi sia un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016); 3) le parti abbiano ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la possibilità di utilizzo dell’articolo 116 cpc a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito (Tribunale di Roma 17 febbraio 2015); 4) l’attore nell’intraprendere il procedimento di mediazione individui un organismo nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti;
P.Q.M.
visto l’art. 185 bis cpc ed attesa l’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,
PROPONE ALLE PARTI
a fini conciliativi, l’abbandono della causa da parte dell’attore e versamento in favore di ciascuno dei convenuti di contributo spese di € 800,00 con messa a carico dell’attore delle spese di CTU;
visto l’art. 5, comma 2 d.lvo 28/10;
assegna all’attore gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio della procedura di mediazione in ordine alla domanda proposta;
invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell’art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall’art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit.
RINVIA
all’udienza del 10.06.2019 h 10,00 per la verifica dell’sito della proposta ex art. 185 bis cpc e dell’attività di mediazione, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive e riservando all’esito di riconvocare il CTU per le verifiche di cui in parte motiva con ogni conseguenza in punto di spese processuali.
Bari,22.01.2019 Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio

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Chi è l'autore
Dott.ssa Beatrice Benenati Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati
Sono consulente , libero professionista dal 2005, nel settore del risanamento del debito bancario e tributario in sofferenza di famiglie ed imprese ed eventuale studio del riassetto societario.
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