Tardiva la domanda di impugnazione di delibera assembleare di condominio se l'istanza di mediazione viene notificata all'indirizzo dello stabile

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Susanna  Cavallina

Tribunale di Taranto, 10.12.2021, sentenza n. 2877, giudice Gloria

A cura del Mediatore Avv. Susanna Cavallina da Bologna.
Letto 1687 dal 02/03/2022

Commento:
La sentenza ha ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio.
Il condominio si costituisce in giudizio eccependo fra le altre cose anche l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.

Il Tribunale rileva che  la comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione è stata ritenuta invalida, perché notificata all'indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11303/2007).

Il mancato perfezionamento della notifica della convocazione in mediazione ha impedito  il prodursi dell'affetto interruttivo della decadenza, proprio del procedimento di mediazione.

L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Ed infatti il giudice istruttore assegna alle parti un termine per l'avvio di un nuovo procedimento di mediazione obbligatoria.

Infine il Tribunale non ha potuto che dichiarare inammissibile la domanda giudiziale  perché tardivamente proposta in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c..

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Susanna  Cavallina Mediatore Avv. Susanna Cavallina
Ho deciso di svolgere l'attività di mediatrice perché credo molto nell'opportunità di una definizione stragiudiziale delle controversie, e nella responsabilità delle persone nell'individuare una soluzione utile e soddisfacente al proprio problema.
Anche quando vesto i panni dell'avvocato sono orientata alla ricerca del miglior accordo possibile, posto che considero il ricorso all'Autorità Giudiziaria l'estrema ratio.

Sono iscritta all'Abo degli Avvocati di Bologna dall'anno 2007. Ho frequent...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok