Un tribunale di merito si pronuncia sul primo incontro di mediazione alla luce della Riforma Cartabia

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Avv. Miriam  De Caro

Tribunale di Forlì, sez. civ., 25.01.2023, sentenza n. 59, giudice Emanuele Picci

A cura del Mediatore Avv. Miriam De Caro da Palermo.
Letto 1706 dal 03/05/2023

Commento:
In una controversia bancaria, la parte attrice (convenuta in senso sostanziale) chiedeva in rito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato idoneo assolvimento dell'onere della mediazione da parte del convenuto opposto (società di cartolarizzazione cessionaria del credito) nonché la carenza delle titolarità del credito e l’indeterminatezza della somma ingiunta pari a circa Euro 700.000.
Nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta opposta ha insistito per la sussistenza dell'an e del quantum della pretesa monitoria, sottolineando la titolarità del credito, sulla base del contratto di cessione versato in atti.
All'incontro dinanzi al mediatore, le parti manifestavano il loro rifiuto ad intraprendere il tentativo di mediazione dichiarando la volontà di non voler proseguire in mediazione in quanto non sussistenti i presupposti per la definizione bonaria della vertenza.  
Il tribunale adito ha ritenuto tale rifiuto ostativo all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio in corso secondo cui la manifestazione iniziale di una volontà oppositiva rispetto alla definizione bonaria della causa, senza che si tentasse neppure un tentativo, svilisce la funzione del l'istituto.
Il cd incontro filtro, secondo la dottrina, serve a verificare la carenza o la mancata produzione della delibera che autorizzi l'amministratore a rappresentare il condominio, la carenza della procura o dell'autorizzazione del giudice tutelare, nei casi previsti dalla legge. Una volta verificati tali adempimenti, la corretta instaurazione del procedimento è una condizione necessaria ma non ancora sufficiente per ritenere assolto l'onere di attivazione della procedura, e conseguentemente avverata la condizione di procedibilità.
Il tribunale fa un’ampia rassegna di giurisprudenza a cui si rinvia e aderisce alla cd “giurisprudenza fiorentina” (cfr. Trib. Firenze 19 marzo 2014), secondo cui non solo occorre che le parti siano presenti al momento cd "filtro", ma è necessario anche superare tale fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni. Le parti devono tenere un comportamento compatibile con la finalità dell’istituto della mediazione. Solo all'esito del momento "filtro" avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima. Il tribunale aderisce alla cd “tesi sostanzialistica” volta a spronare le parti ad impegnarsi per sfruttare le potenzialità dell’istituto in tal senso supportato dalla recente riforma che all’art. 8 sesto comma Dlgs 28/2010 come modificato dal Dlgs 149/22 stabilisce che le parti cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Da tale formulazione, secondo il tribunale, si evince che il primo incontro non può limitarsi a dare solo informazioni preliminari ma deve anche superare il momento cd “filtro”. °
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Miriam  De Caro Mediatore Avv. Miriam De Caro
Mi occupo delle tematiche di diritto civile con particolare riguardo alla responsabilità in ambito medico (cd. medical malpractice). La naturale inclinazione all’ascolto ed ai bisogni della persona ed il desiderio di ampliare le mie competenze mi hanno indotta ad approfondire il diritto di famiglia e la tutela delle persone con difficoltà. Sono fermamente convinta che un approccio empatico ed accogliente possa davvero fare la differenza consentendo alle persone di appagare il naturale bisogno d...
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