Una parte non può rifiutarsi di partecipare aprioristicamente alla mediazione

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Avv. Pino Velardo

Tribunale di Foggia, ordinanza del 21/07/2018

A cura del Mediatore Avv. Pino Velardo da Torino.
Letto 1868 dal 03/09/2018

Commento:
La comunicazione attraverso la quale una parte rinuncia aprioristicamente a partecipare alla mediazione, esternando una volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione, consente al giudice di irrogare una sanzione consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla parte che decide di non partecipare alla mediazione tenendo un atteggiamento del tutto contrario allo spirito dell’istituto introdotto dal D.M. 28/2010.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1_ _ _/2017 promossa da:
G. C. - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. 02………), con il patrocinio dell’avv. Z. P. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. ………… FOGGIA presso il difensore avv. Z. P.
ATTORE/OPPONENTE
contro
BANCA ………con il patrocinio dell’avv. L. L. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIALE O….. FOGGIA presso il difensore avv. L. L.
CONVENUTO/OPPOSTO
B.P. e D. C. G. con il patrocinio dell’avv. Z. P. e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE ……………… FOGGIA presso il difensore avv. Z. P.
TERZI CHIAMATI
Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5/07/2018 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con ordinanza del 15.3.2018 veniva assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per l’attivazione della procedura di mediaconciliazione, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; Considerato che tale termine risulta esser stato rispettato da parte convenuta, che ha provveduto il 28.3.2018 ad attivare la procedura mediaconciliativa, omettendo tuttavia di convocare per la detta procedura il debitore principale (opponente), nei cui confronti la procedura di mediaconciliazione era stata già in precedenza effettuata con esito negativo. Rilevato che, tuttavia, sia l’opposta che i terzi chiamati risultavano assenti all’incontro per la mediaconciliazione fissato per il 27.4.2018; Ritenuto, quindi, che ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d. lgs. 28/2010 la condizione di procedibilità della domanda dell’opponente deve ritenersi avverata; Ritenuto, cionondimeno, che le condotte della Banca e dei terzi chiamati meritino sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata la loro assenza all’incontro fissato per l’esperimento del concreto tentativo di mediaconciliazione; Rilevato, a tal riguardo, che i terzi chiamati in causa non adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione, essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione. Ritenuto, in particolare, che la condotta della Banca attrice non appare in alcun modo giustificabile, poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla Banca, il cui rifiuto “a priori” appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all’attivazione della procedura di mediaconciliazione “a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale”; Rammentando che da tali condotte il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., nonché elementi utili per l’imputazione e quantificazione delle spese di lite; P.Q.M. 1) Condanna D.C. G. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 2) Condanna P. B. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 3) Condanna il BANCA ……… al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 4) Assegna alle parti termini ex art. 183, comma VI, all’uopo fissando l’udienza del 27.6.2019 per l’ammissione dei mezzi istruttori Si comunichi. FOGGIA, 21/07/2018 Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma

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Chi è l'autore
Avv. Pino Velardo Mediatore Avv. Pino Velardo
L'avv. Pino Velardo, laureatosi presso l'Universita' degli Studi di Torino, esercita la libera professione in proprio a partire dall'anno 2000 con Studio in Torino e Settimo Torinese. Abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.
Si occupa di diritto civile ed in particolare del diritto civile ordinario (comunione,condominio,locazioni,obbligazioni) e dei settori del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento figli, tutela dei minori, eredita') delle obbligazioni(recupero...
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