Il fondamento normativo dell’accordo di mediazione come titolo esecutivo

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Avv. Laura  Floris

L’accordo di mediazione deve essere munito di formula esecutiva? Come dare inizio all’esecuzione forzata a seguito di un accordo in mediazione.

A cura del Mediatore Avv. Laura Floris da Cagliari.
Letto 3657 dal 16/02/2023

 

  1. Inquadramento normativo.
A norma dell’art. 12 del D.lgs. 28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
 
La Riforma Cartabia, sebbene sia intervenuta anche sul testo della norma in esame, non ne ha però mutato la sostanza.
A seguire per completezza il nuovo testo con evidenziate le parti novellate.
 
Efficacia esecutiva ed esecuzione”
1.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
1-bis.In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2.Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
 
Si segnala, in particolare, al comma 1 il richiamo all’art. 8 bis “Mediazione in modalità telematica”, che disciplina espressamente che anche l’accordo sottoscritto digitalmente nel rispetto delle prescrizioni di legge, costituisce titolo esecutivo al pari dell’accordo sottoscritto “in presenza”; il comma 1 bis dedicato al caso in cui l’accordo non sia stato sottoscritto dagli avvocati e necessiti dell’omologazione del Presidente del Tribunale, disciplina che nel testo ante riforma era contenuto nel primo comma. 
 
  1. Distinzione tra le fattispecie disciplinate dalla norma.
Occorre distinguere, in primo luogo, tra il caso in cui tutte le parti presenti in mediazione (le quali devono naturalmente sottoscrivere l’accordo) siano assistite dagli avvocati che sottoscrivano quindi l’accordo in mediazione - che è l’ipotesi più frequente - dal caso in cui le parti siano presenti in mediazione senza l’assistenza degli avvocati (è il caso della mediazione volontaria in cui l’assistenza dell’avvocato non è necessaria, sebbene anche in tale fattispecie le parti, con sempre maggior frequenza, decidano di farsi assistere da un legale di fiducia).
Quando tutte le parti in mediazione sono assistite da un avvocato e tutti gli avvocati sottoscrivono l’accordo, attestandone e certificandone così la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Nell’ipotesi in cui anche solo una delle parti aderenti non sia assistita da un avvocato o gli avvocati non sottoscrivano l’accordo di mediazione, al fine di attribuirgli efficacia esecutiva è necessario che una delle parti richieda al Presidente del Tribunale (nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione) l'omologazione dell'accordo. 
Il Presidente procederà dopo aver verificato la regolarità formale dell'accordo e la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. All'accordo di mediazione omologato dal Presidente dovrà necessariamente essere apposta la formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.
Stesso percorso di omologa spetta agli accordi allegati ai verbali di mediazione nelle controversie transfrontaliere richiamate dalla disposizione in esame.
 
 
  1. La non necessarietà della formula esecutiva, quando e quale fondamento normativo.
Quando l’accordo in mediazione è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, si è detto, l'accordo costituisce titolo esecutivo in via immediata senza necessità di omologa da parte del Presidente del Tribunale e senza necessità alcuna di apposizione di formula esecutiva.
Vediamo, dunque, qual è il sostrato normativo di tale assunto.
Occorre avere riguardo al combinato disposto degli artt. 474 e 475 c.p.c., alla luce di quanto previsto dall'articolo 12 D.lgs 28/2010.
L'art. 474 c.p.c., come è noto, indica quali siano i titoli esecutivi, in particolare per quanto interessa al momento: al n. 1 le sentenze e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficace esecutiva e al n.3 gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge riceverli.
L’art. 475 c.p.c., individua espressamente quei titoli esecutivi per i quali è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ovvero le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge riceverli.
Ebbene, rimane escluso dal novero di questi atti proprio l’accordo di mediazione, essendo titolo esecutivo per effetto dell’art. 474 c.p.c. e dell’art. 12 del D.lgs. 28/2010 in quanto “atto cui la legge attribuisce espressamente efficace esecutiva” ma non essendo riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all’art. 475 c.p.c. e per il quale, pertanto, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
 
  1. Inizio dell’esecuzione forzata in virtù di un accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Secondo la disposizione normativa in esame, il testo dell’accordo di mediazione deve essere trascritto integralmente nell’atto di precetto a norma dell’art. 480 comma secondo c.p.c.
Il legislatore, dunque, adotta la medesima disciplina già prevista per altri titoli esecutivi (cambiali e assegni) esclusi anch’essi dall’elenco dell’art 475 c.p.c. e, pertanto, non soggetti all’apposizione di formula esecutiva. 
L’ufficiale giudiziario al quale è esibita copia del verbale di mediazione con allegato accordo, verificherà e attesterà la conformità all’originale di quanto trascritto nell’atto di precetto e copia del titolo esecutivo sarà anche allegata all’atto di precetto medesimo.
La notifica ai sensi dell’art. 480 c.p.c., dovrà quindi essere fatta alla parte personalmente, in applicazione dell’art. 479 c.p.c. 
 
 
  1. … e quando l’accordo di mediazione è dematerializzato?
Si fa riferimento al caso in cui la mediazione si svolga in modalità telematica, con sistemi di collegamento audiovisivo da remoto, come espressamente ora disciplinato dalla Riforma Cartabia con l’introduzione nel D.lgs. 28/2010 dell’art. 8 bis.
Quando gli incontri si svolgono con tale modalità, il verbale di accordo e l’accordo saranno contenuti in un unico documento elaborato dal mediatore in formato nativo digitale.
Il verbale sarà sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata a norma dell’art. 8 bis, sopra richiamato, e trasmesso dal mediatore alle parti e agli avvocati.
La richiesta di notifica del verbale e allegato accordo sarà quindi trasmessa all’ufficiale giudiziario dall'avvocato a mezzo PEC, spetterà poi all’ufficiale giudiziario estrarre le copie analogiche, attestarne la conformità al documento nativo digitale e procedere alla notifica.
 
 
  1. Osservazioni conclusive.
L’attribuzione di efficacia esecutiva immediata agli accordi in mediazione recanti le sottoscrizioni degli avvocati che attestano e certificano secondo le prescrizioni di cui all’art.12 D.Lgs. 28/2010, conferma ad avviso di chi scrive, la volontà del legislatore di offrire al cittadino un istituto in grado di funzionare autonomamente rispetto al giudizio.
Vero è, infatti, che prima dell’introduzione dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato, la normativa non contemplava l’ipotesi che le parti potessero comunque farsi assistere da un legale e ancor meno che ciò potesse avere dei risvolti sull’esecutività dell’accordo di mediazione.
Lo Schema di decreto legislativo recante “attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28.10.2009, non faceva alcun distinguo tra accordi in mediazione sottoscritti dagli avvocati e accordi privi di sottoscrizione.
Si prevedeva, unicamente, che l’accordo di mediazione fosse omologato dal Presidente del Tribunale e che, trattandosi di verifica omologatoria, non potesse che essere affidata all’autorità Giudiziaria.
L’assistenza degli avvocati – introdotta con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 -apriva, evidentemente, ad altre soluzioni che, con la medesima novella del 2009, generavano l’attuale tenore normativo dell’art. 12, rimasto sostanzialmente invariato anche con l’ultima Riforma.
A chi si chiede se parlare di esecuzione forzata dell’accordo di mediazione non sia una sorta di contraddizione, osservo che l’aver attribuito efficacia esecutiva all’accordo sottoscritto dagli avvocati, alle condizioni previste dalla norma, garantisce tutela alle parti anche in una fase successiva alla mediazione e a procedura conclusa.
Aver disciplinato espressamente l’eventualità di un accordo non spontaneamente adempiuto, non mina l’efficacia dell’istituto della mediazione ma anzi la potenzia, perché offre alle parti maggior tutela e la certezza di non dover adire l’autorità giudiziaria neppure nei rari casi di deriva patologica dell’accordo.
 

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Chi è l'autore
Avv. Laura  Floris Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
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