Caratteristiche principali dell’astreinte
Trattasi di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, accessoria a un provvedimento di condanna/ diverso titolo esecutivo, avete lo scopo di incentivare l’adempimento spontaneo dell’obbligato.
Origine dell’istituto dell’astreinte
Nell’ambito della riforma del processo civile del 2009, il legislatore introduceva la figura dell’astreinte, mutuandolo dall’ordinamento francese.
Si prevedeva, all’art. 614 bis c.p.c., la possibilità per il creditore di chiedere nel processo di cognizione la previsione, accanto alla condanna principale di obblighi di fare/non fare, di una condanna accessoria per il debitore, costituita da una somma predeterminata da pagarsi in caso di ritardo, mancato o di inesatto adempimento.
Nel 2015, il legislatore ha meglio specificato l’ambito di applicazione della misura, prevedendo che la stessa potesse essere richiesta, nel giudizio di cognizione, a corredo della obbligazione principale oggetto di contesa che avesse la natura di:
- obblighi di fare infungibili (o di difficile attuazione)
- obblighi di fare fungibili
- obblighi di consegna o rilascio
Ambito attuale di applicazione della misura
La Riforma Cartabia, entrata in vigore per questo aspetto a far data dal 28/02/2023, ha elevato l’astreinte a strumento più generale di tutela, attribuendo non più solo al giudice di cognizione, ma anche al Giudice dell’esecuzione il potere di irrogare la misura nel caso in cui:
- non fosse già stata chiesta nel giudizio di cognizione
- l’obbligazione non adempiuta nascesse da un titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna.
Chiaramente la previsione dell’applicazione dell’astreinte in caso di “titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna” permette la sua richiesta anche nei casi di obbligazioni contratte in sede di:
- lodo arbitrale
- verbale di conciliazione negoziale
- negoziazione assistita.
- controversie di lavoro pubblico o privato
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art 409 c.p.c.
Condizioni per l’emanazione della misura
Da una lettura combinata dei cinque commi contenuti nell’articolo 614 bis c.p.c., vediamo quali siano le condizioni affinché sia possibile per una parte chiedere l’emanazione della misura coercitiva indiretta:
- Che vi sia la richiesta di una parte (misura quindi non comminabile d’ufficio)
- Che sia già stato notificato il precetto alla parte inadempiente, in caso di richiesta al Giudice dell’esecuzione
- Che l’obbligazione principale non abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro
- Che il Giudice determini la somma dovuta per l’inesatto o mancato adempimento spontaneo tenendo conto:
- del valore della controversia
- della natura della prestazione
- del danno quantificato o prevedibile
- di ogni altra circostanza utile
- della non manifesta iniquità della richiesta.
- l’obbligo di determinarne la decorrenza
- la facoltà di fissare anche un termine di durata della misura (ovviamente questa previsione ha senso solo se l’obbligazione principale consiste in una prestazione, non invece se si tratta di un obbligo di astensione).
- La necessità di tener conto anche del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento: la ratio della previsione è quella di spingere l’obbligato ad adempiere spontaneamente, non a valutare invece l’inadempimento come alternativa più conveniente con il “semplice” pagamento.
Conclusioni
Con l’introduzione del secondo comma dell’art. 614 bis c.p.c., la parte in mediazione che si vede costretta ad adire il Giudice dell’esecuzione, chiedendo l’adempimento dell’accordo di conciliazione raggiunto, ha ora un’ulteriore forma di tutela per ottenere quanto concordemente pattuito in mediazione.
Vero è che le parti potrebbero ottenere lo stesso risultato prevedendo una clausola penale già nell’accordo di mediazione, ma ove questa pretesa non venisse accolta dalla controparte durante la fase di negoziazione e si decidesse quindi di rinunciarvi per addivenire comunque ad un accordo vincolante, la parte rinunciataria ora ha una seconda possibilità di ottenere la stessa tutela, facendo istanza ex art 614 bis c.p.c. di fronte al Giudice dell’Esecuzione.