La mediazione obbligatoria per le controversie da Coronavirus

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Al fine di sostenere il buon funzionamento del “Sistema Giustizia” e supportare famiglie ed imprese che hanno subito gravi danni a causa dall’emergenza sanitaria, il legislatore ha introdotto l’obbligo di mediazione per tutte le controversie da inadempimento contrattuale imputabile al rispetto delle misure di contrasto al Coronavirus.

A cura della Redazione 101Mediatori. Letto 3984 volte dal 17/09/2020


Le controversie da Coronavirus
 

È oramai noto come il periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19 abbia causato l’aumento di liti e discussioni sorte, principalmente, a causa della difficolta` d’imprese e famiglie di far fronte ai propri adempimenti contrattuali, e ciò in ragione della chiusura forzata delle attività economiche del nostro Paese.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, ai numerosi imprenditori e ai privati cittadini che, non avendo conseguito alcun introito durante il periodo di lockdown, non sono poi riusciti a sostenere il pagamento del canone di locazione (ad uso commerciale o domestico) o a saldare le forniture di merci e servizi; si pensi, ancora, alle numerose richieste di disdetta e rimborso che hanno gravemente danneggiato il settore turistico – alberghiero; senza tralasciare il comparto dello spettacolo, messo letteralmente alle corde dall’annullamento di qualsivoglia tipo di manifestazione musicale, teatrale e sportiva programmato prima della crisi sanitaria.

Il Coronavirus ha, quindi, prodotto non soltanto un’emergenza pandemica – ancora in essere sebbene notevolmente ridimensionata - e una crisi economica di portata globale, ma anche delle conseguenze, altrettanto gravi, sul piano giuridico e sociale.
 

Gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sul “Sistema Giustizia”


Come si sa, anche l’attività giurisdizionale è stata pesantemente coinvolta dall’emergenza sanitaria, subendo la consistente azione legislativa del Governo che, dapprima, ha disposto il rinvio ope legis di tutte le udienze e, solo in un secondo momento, ha conferito ai capi degli Uffici Giudiziari piena libertà in ordine alla scelta delle misure da adottare per la riorganizzazione del personale e la gestione degli affari giudiziari.

Sta di fatto che, se da un lato, il “Sistema Giustizia” ha ripreso a funzionare soltanto da pochi giorni dopo un’interruzione durata oltre sei mesi, dall’altro lato, il contenzioso giudiziale ha fatto registrare nell’ultimo periodo un aumento di circa il 25%[1] .

È dunque logico supporre che il generalizzato rinvio delle cause - che avrà il risvolto negativo di accrescere ulteriormente la durata dei giudizi pendenti - congiuntamente al progressivo aumento del “contenzioso da Coronavirus” trascinerà la quasi totalità dei Tribunali nella condizione di non riuscire a rendere una risposta pronta e adeguata alla futura domanda di giustizia.

Ebbene, alla luce del preoccupante scenario sopra tratteggiato, il legislatore emergenziale ha ragionevolmente deciso di “puntare” sul settore delle ADR; e, in particolare, sull’istituto della mediazione civile e commerciale, quale strumento alternativo di risoluzione dei conflitti capace, da solo, di contribuire al buon funzionamento dell’intero sistema giurisdizionale, nonché di sostenere efficacemente famiglie e imprese nella definizione delle controversie scaturite, appunto, dal rispetto delle misure di urgenza disposte per contrastare l’emergenza pandemica.
 

La mediazione obbligatoria per le controversie da COViD-19
 

Come innanzi accennato, l’organo legislativo - in sede di conversione in legge del d.l. n. 28/2020 – ha deciso di integrare l’art. 3 del d.l. n. 6/2020 con il comma 6-ter, il quale prevede che la proposizione di un’azione giudiziale concernente un inadempimento imputabile all’emergenza sanitaria da Coronavirus debba essere preceduta, a pena di improcedibilità, da un tentativo di mediazione; la disposizione in esame ha dunque ampliato il novero delle materie giuridiche rispetto alle quali era già previsto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione ex art 5, D.lgs. n.28/2010.

Più precisamente, il succitato comma 6 ter, (aggiunto, con decorrenza dal 30 giugno 2020, dalla l. n. 70/2020) prevede testualmente che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

Ad ogni buon conto, malgrado la norma in oggetto faccia espresso riferimento alle “controversie in materia di obbligazioni contrattuali”, al fine di superare l’evidente irragionevolezza tra le limitazioni degli ambiti applicativi poste, rispettivamente, dal comma 6 bis e dal succitato comma 6 ter (previsti dall’art. 3, d.l. n. 6/2020) deve ritenersi che la nuova mediazione obbligatoria sia stata statuita per l’inadempimento di qualsiasi obbligazione, a prescindere dal fatto che la stessa abbia fonte contrattuale, legale o giudiziale.

Ciò significa, in concreto, che ogni inadempimento connesso al periodo emergenziale potrà approdare in sede giudiziale a condizione che le parti tentino preliminarmente di raggiungere un accordo con l’ausilio di un professionista terzo e imparziale (il mediatore), capace di affiancare le stesse nella valutazione di ogni profilo che assuma rilievo nell’ambito del caso concreto, quali, ad esempio, le annose problematiche che deriverebbero dall'eventuale avvio di un’azione giudiziale (lunghi tempi processuali, costi eccessivi ed esito incerto del processo) oppure le pregiudizievoli implicazioni socio-economiche che scaturirebbero laddove le parti coinvolte decidessero di interrompere in maniera definitiva i loro rapporti professionali.
 

Osservazioni conclusive


Sulla scorta di quanto finora esposto, appare evidente, quindi, come la  scelta del legislatore di porre a carico delle parti l’obbligo di tentare una definizione stragiudiziale delle controversie sorte per effetto dell’emergenza sanitaria, nonché di riconoscere alle stesse, anche per il tempo successivo al periodo emergenziale, l’opportunità di optare per la mediazione in videoconferenza (v.  La mediazione telematica ai tempi del Coronavirus), rappresenti indubbiamente un forte e chiaro incoraggiamento alla risoluzione delle liti al di fuori delle aule dei Tribunali.

Al riguardo, preme rilevare, ancora una volta, come la decisione del Governo di introdurre una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria sia stata determinata soprattutto dalla salda consapevolezza secondo cui la mediazione, tra gli strumenti deflattivi del contenzioso, rappresenti oggi l’istituto che più di tutti offre maggiore garanzie, non soltanto in termini di tempi e costi, ma soprattutto – giova ribadire - in quanto durante il tentativo di conciliazione le parti vengono concretamente supportate, per l’intera durata della procedura, dalla fondamentale figura del mediatore: un professionista, che vanta una pluriennale esperienza nel settore, chiamato a favorire un accordo amichevole tra le parti, mediante la formulazione di una proposta conciliativa in grado di espletare la complessa operazione di contemperamento degli interessi contrapposti.

Senza dimenticare che la mediazione civile e commerciale costituisce, altresì, un oramai rodato strumento di conciliazione sociale, capace di preservare i rapporti professionali e/o sociali intercorrenti fra le parti: profilo quest’ultimo che non merita di essere sottovaluto, soprattutto in vista della tanto auspicata ripartenza economica.
 

[1] Secondo le stime eseguite dalla Camera Arbitrale di Milano

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Chi è l'autore
Redazione 101Mediatori

La Redazione di 101Mediatori è composta da mediatori, avvocati e studiosi della materia, particolarmente attenti alle novità normative sulla mediazione.





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