La mediazione telematica ai tempi del Coronavirus

Rss feed Invia ad un amico
la-mediazione-telematica-ai-tempi-del-coronavirus-897-73.png

Analisi delle nuove disposizioni sullo svolgimento delle mediazioni civili in modalità telematica, introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19

A cura della Redazione 101Mediatori. Letto 4823 volte dal 20/07/2020


La mediazione telematica: tra passato, presente e futuro

Durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid - 19, Il legislatore ha adottato per la mediazione civile e commerciale alcuni importanti provvedimenti tesi a favorirne la trattazione da remoto (videoconferenza).

Con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 si è provveduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il cui articolo 83 prevede misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Tra le novità più rilevanti apportate dal succitato articolo 83, si segnalano le disposizioni che disciplinano gli incontri di mediazione in modalità telematica: la citata legge, infatti, ha disposto la sostituzione dell'originario comma 20 dell'art. 83 e l'aggiunta del comma 20 bis (così come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, quest’ultimo convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2020, n. 70), il quale stabilisce che: “Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020[ termine modificato dal D.L.30 aprile 2020, n.28], gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento”.  

La norma in parola mira, dunque, a potenziare il ricorso all’istituto della mediazione che, in questo eccezionale periodo storico, può giocare un ruolo fondamentale non soltanto quale misura volta al contenimento dell'epidemia, ma anche per prevenire il blocco della giustizia e dare, quindi, continuità alla gestione del contenzioso in sede di conciliazione.

In sostanza, la novella normativa prevede che nel predetto periodo di emergenza sanitaria (dal 9 marzo al 31 luglio 2020) tutte le mediazioni (obbligatorie o volontarie) potranno svolgersi tramite l’ausilio di sistemi di videoconferenza, a condizione che tutte le parti coinvolte nella mediazione prestino il proprio consenso. Diversamente, nell’ipotesi in cui il dissenso alla svolgimento della mediazione da remoto venga espresso da almeno uno dei partecipanti, riprenderebbe vigore la sospensione delle attività, e ciò proprio allo scopo di evitare il contatto fra le persone e, quindi, garantire il rispetto del distanziamento sociale. 

Il comma 20-bis, oggetto della presente dissertazione, prosegue evidenziando come «Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza». 
In concreto, la suddetta norma consente alle parti, anche per il periodo successivo al 31 luglio 2020, di svolgere gli incontri di mediazione in via telematica, sempre con il preventivo accordo tra le stesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.

A ben vedere, infatti, la possibilità di scegliere la mediazione in modalità telematica era già stata introdotta dal legislatore, diversi anni prima, con il d. lgs n. 28/2010, il quale all’art. 3, comma 4, prevedeva -  e prevede tuttora - che “La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo"; così come l'art 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo già statuiva che "Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati".

Tuttavia preme segnalare come la previsione normativa di cui al neo comma 20 bis, sebbene nell’attuale fase emergenziale si configuri quale norma di favore perché consente di derogare alla sospensione delle attività, assume invece carattere più restrittivo per il periodo futuro, poiché continua a postulare, quale condizione indefettibile, il consenso di tutte le parti coinvolte
E ciò a differenza di quanto previsto dalla normativa di cui al sopra citato d. lgs n. 28/2010, che consentiva ad una delle parti di optare per la mediazione digitale anche senza il consenso dell’altra parte, alla quale però era comunque garantita la non esclusività della modalità telematica ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, a tenore del quale “Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche”.

L’importanza dell’avvocato nell’ambito della mediazione telematica

Proseguendo con l’analisi delle novità introdotte in materia di mediazione in videoconferenza, il più volte menzionato comma 20 - bis prevede, inoltre, che “In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione”.

Ne consegue, quindi, come la presenza dell’avvocato nell’ambito della mediazione in videoconferenza assuma oggi fondamentale importanza, in quanto l’ordinamento ha riconosciuto in suo favore il potere di dichiarare come autografa la sottoscrizione apposta da proprio cliente - collegato da remoto – in calce al verbale di accordo e all’eventuale accordo di conciliazione. 
Il legislatore, accordando all'avvocato la predetta prerogativa, ha dunque introdotto un’importante deroga alla norma generale prevista dall'art. 11 del D. Lgs 28/2010, la quale prevede che nell’ambito mediazione c.d. “classica”, con presenza fisica delle parti, sia il mediatore l’unico ad essere munito della facoltà di certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di mediazione

È, infine, opportuno sottolineare come il legislatore abbia dotato i difensori delle parti in mediazione di una facoltà senza porre a loro carico alcun obbligo di certificazione, ragion per cui gli avvocati restano, in ogni caso, liberi di non esercitare tale potere certificatorio qualora nutrissero fondati dubbi sull’autenticità dell’autografia della firma apposta da remoto dai propri clienti. 

L'esecutività dell'accordo di conciliazione nella mediazione da remoto 

La norma oggetto della presente trattazione stabilisce, infine, che “Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Anche con riferimento a questa particolare ipotesi, l’avvocato non è gravato da alcun obbligo di sottoscrizione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 28/2010, norma che presuppone la (sovente delicata) attestazione da parte dei difensori che l’intesa a cui le parti sono pervenute in sede di mediazione non contrasti con le norme imperative e di ordine pubblico. 
Pertanto, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione da parte degli avvocati, l’efficacia esecutiva dell’accordo sarà rimessa al decreto di omologa del presidente del tribunale, tenuto appunto ad accertare che l’accordo raggiunto dalle parti in sede di conciliazione non presenti vizi sotto il profilo formale e, soprattutto, che esso risulti pienamente conforme alle succitate norme imperative e di ordine pubblico. 

Considerazioni finali

Alla luce dell’interpretazione normativa innanzi esposta, se da un lato appaiono assai evidenti le difficoltà connesse allo svolgimento delle procedure di mediazione da remoto, criticità legate non soltanto al necessario consenso che tutte le parti coinvolte nella mediazione sono tenute a prestare ma, soprattutto, al tanto importante quanto delicato potere certificatorio che gli avvocati eserciteranno – ove dovessero farlo - con comprensibile cautela. 

Dall’altro lato, però, risulta, altrettanto evidente come la mediazione telematica rappresenti, oggi e ancor di più in prospettiva futura, un’importante sfida che tutti gli Organismi di mediazione sono chiamati a affrontare, una prova ardua che potrà certamente tramutarsi in un’irrinunciabile opportunità se condotta con l’ausilio di mediatori esperti e mediante l’adozione di efficienti protocolli di gestione degli incontri in videoconferenza, tali da garantire alle parti di ottenere una piena e rapida soddisfazione degli interessi coinvolti.

aa
Chi è l'autore
Redazione 101Mediatori

La Redazione di 101Mediatori è composta da mediatori, avvocati e studiosi della materia, particolarmente attenti alle novità normative sulla mediazione.





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia