Mediazione Civile ripresa in considerazione

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Dott. Giancarlo Buscemi

Dai Saggi al Governo torna la Mediazione Civile Obbligatoria si riformula la legge sulla mediazione sarebbe ora delle deleghe dei giudici per far partire gli arretrati.

A cura del Mediatore Dott. Giancarlo Buscemi da Verona.
Letto 3877 dal 16/06/2013

Flessibilità nei rapporti tra i cittadini ed Equitalia, sconti sulle bollette per mezzo miliardo, credito alle Pmi e sblocco dell'iter per le infrastrutture i temi principali, a cui si affiancano la mediazione civile obbligatoria, con cui si punta a diminuire i processi di un milione in cinque anni, e semplificazioni burocratiche. "Una terapia d'urto per ridurre i tempi della giustizia" spiega la guardasigilli Cancellieri Torna LaMediazione Civile Obbligatoria sempre piu' conveniente per Tempi di esecuzione,e costo contenuto e interessante sul versante fiscale..

 

Il Consiglio dei Ministri, ha licenziato il testo del decreto legge che reintroduce la mediazione quale condizione di procedibilità nelle controversie civili.
Attendiamo di leggere il testo per comprendere quali modifiche siano state apportate alla normativa che introdusse l’obbligatorietà della mediazione civile, ma siamo lieti che il Governo abbia voluto reintrodurre uno strumento che sarà fondamentale per la deflazione del carico degli uffici giudiziari.
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Di seguito si riporta il testo del decreto legge approvato oggi in C.d.M.

Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte,secondo tariffario dell'Organismo 101Mediatori

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Chi è l'autore
Dott. Giancarlo Buscemi Mediatore Dott. Giancarlo Buscemi

Referente del Veneto per le Mediazioni UIL-Segretario Ambulatorio Medico,Docente Orientamento Psicosociopedagogico Interdisciplinare, Consulente Assicurativo Imprenditore, Geometra, Grafico Pubblicitario, Animatore, Educatore brevettato a livello Internazionale, Formatore, Ufficiale Giudiziario, Presidente di Cooperativa, Operatore Fiscale, Capo Lega, In Attivo, come Mediatore Civile, ho svolto 30 mediazioni con esito comunque positivo, materie di competenza, Sociologia, Antropologia, Psicolo...
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